IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  155/2021  del  25  novembre   2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale, n. 282 del 26 novembre 2021, recante  «Classificazione,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del
medicinale  per  uso  umano  "Ronapreve",  approvato  con   procedura
centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2021 con  la  quale
la societa' Roche Registration GmbH ha chiesto la  riclassificazione,
ai   fini   della   rimborsabilita',   del   medicinale   «Ronapreve»
(casirivimab e imdevimab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 giugno 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 12 e 19-21 dicembre 2022; 
  Preso atto della dichiarazione dell'11 gennaio 2023  con  la  quale
l'azienda Roche Registration GmbH ha richiesto la classificazione del
medicinale «Ronapreve» (casirivimab e imdevimab) in classe C; 
  Tenuto conto della presa d'atto del  Comitato  prezzi  e  rimborso,
nella seduta del 24-26 gennaio 2023, della volonta'  della  ditta  di
veder classificato il «Ronapreve» (casirivimab e imdevimab) in classe
C; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta del  6-10  febbraio  2023,  con  il
quale  si  e'  deciso  «il  mantenimento  del  registro  al  fine  di
monitorare  l'utilizzo  del  farmaco  acquistato  tramite   struttura
commissariale»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale RONAPREVE (casirivimab e imdevimab) nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «300 mg / 300 mg- soluzione iniettabile o  per  infusione-  uso
endovenoso, uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 2.5 mL (120 mg / mL)
+ 2.5 mL (120 mg / mL)» 1 flaconcino monodose + 1 flaconcino monodose
- A.I.C. n. 049766013/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': C; 
      «120 mg/mL/ 120 mg/mL- soluzione iniettabile o  per  infusione-
uso endovenoso, uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 11.1 mL  +  11.1
mL» 1 flaconcino multidose  +  1  flaconcino  multidose -  A.I.C.  n.
049766025/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': C. 
  I nuovi acquisti delle confezioni sopra  indicate  da  parte  delle
strutture  del  Servizio  sanitario   nazionale   avverranno   previo
esaurimento  degli  approvvigionamenti  effettuati  dalla   struttura
commissariale.