IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
  Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
che prevedeva  il  completamento  del  processo  di  revisione  delle
tariffe elettriche demandando ad apposito decreto del Ministro  delle
attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri  dell'economia
e  delle  finanze  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   la
definizione dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai
soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo  in  particolare
una  revisione  della  fascia   di   protezione   sociale   tale   da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate; 
  Visto l'art. 3 del decreto 28  dicembre  2007  del  Ministro  dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro delle politiche per  la  famiglia  e  il
Ministro della  solidarieta'  sociale,  recante  «Determinazione  dei
criteri per la definizione delle compensazioni della spesa  sostenuta
per la fornitura di energia elettrica per  i  clienti  economicamente
svantaggiati  e  per  i  clienti  in  gravi  condizione  di  salute»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 41
del 18 febbraio 2008, il quale prevede  che  la  compensazione  della
spesa  sostenuta  per  la  fornitura   di   energia   elettrica   sia
riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono  presenti
persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo  di  apparecchiature  medico-terapeutiche,  alimentate  ad
energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; 
  Visto l'art. 1, comma 75, della legge 4 agosto  2017,  n.  124,  il
quale prevede che, al fine del migliore coordinamento delle politiche
di sostegno ai  clienti  economicamente  svantaggiati  e  ai  clienti
domestici presso i quali sono presenti persone che versano  in  gravi
condizioni   di   salute,   tali   da   richiedere   l'utilizzo    di
apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia  elettrica,
necessarie  per  il  loro  mantenimento  in  vita,  l'erogazione  dei
benefici di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, e all'art. 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' disciplinata con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della medesima legge; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  13  gennaio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 56
del 9  marzo  2011,  recante  «Individuazione  delle  apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il
mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute»; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e  agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel  settore  elettrico»,  il  quale
prevede che, al fine di  sostenere  le  famiglie  e  le  persone  che
utilizzano presso  la  propria  abitazione  l'energia  elettrica  per
apparecchiature mediche necessarie per il  mantenimento  in  vita  ai
sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio  2011,  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un  fondo  con
una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022,  volto  a  fornire  un
contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate
ai sensi del medesimo articolo, finalizzato  ad  attenuare  l'aumento
dei costi dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal  1°  gennaio
2020, dell'Ufficio per le  politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per  l'anno  finanziario
2022 e triennio 2022 - 2024; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  l'anno  2023  e  per  il
triennio 2023-25; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 2022, n. 708/Bil, con il quale, nel bilancio  di  previsione
dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, per  l'anno
finanziario 2022, e' istituito il capitolo 875 «Somma assegnata  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo  per  il  sostegno
delle famiglie  delle  persone  con  malattia  grave  che  utilizzano
l'energia  elettrica  per  apparecchiature  mediche   necessarie   al
mantenimento in vita» e, nel bilancio di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno  finanziario  2022,
e' istituito il capitolo 856 «Sostegno ai  costi  energetici  per  le
persone che utilizzano  apparecchiature  mediche  necessarie  per  il
mantenimento in vita», con una dotazione  finanziaria  di  500.000,00
euro; 
  Vista la deliberazione ARERA 23 febbraio 2021 n.  63/2021/R/COM  e,
in particolare, l'allegato D che disciplina le modalita'  applicative
del regime di riconoscimento dei bonus sociali per disagio fisico; 
  Vista la deliberazione ARERA 22 giugno 2021 n. 257/2021/R/COM,  con
cui l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  ha
specificato  l'ammontare  del  bonus  da  applicare  ai  clienti   in
condizioni di disagio fisico e con livelli di potenza pari a 3,5 kW e
a 4 kW e stabilito che il bonus e' calcolato in modo da considerare i
costi   ulteriori   indotti    dall'utilizzo    di    apparecchiature
elettromedicali rispetto alla spesa media di  una  famiglia  tipo  di
quattro componenti  e  che,  per  questi  motivi,  l'agevolazione  e'
articolata sia  in  base  alla  potenza  contrattuale,  sia  in  base
all'extra  consumo  medio  stimato  sulla  base  dell'intensita'   di
utilizzo delle apparecchiature elettromedicali; 
  Vista la deliberazione ARERA 29 dicembre 2022 n. 735/2022/R/COM con
cui sono stati aggiornati i valori dei bonus  sociali  per  il  primo
trimestre  2023  e,  in   particolare,   la   Tabella   11   relativa
all'ammontare della compensazione per i clienti in stato  di  disagio
fisico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che il sopracitato art.  14-bis  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25,  prevede  che  le  modalita'  di  attuazione  sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per  l'utilizzazione
delle risorse del fondo di cui all'art. 14-bis del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, pari a 500.000,00 euro per l'annualita' 2022. 
  2. Le risorse sono destinate a incrementare il bonus per  punto  di
prelievo dei clienti in condizioni di disagio fisico e con livelli di
potenza pari a 3,5 kW, 4 kW e 4,5 kW e  inseriti  nelle  fasce  media
(fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh) di consumo. 
  3. L'ARERA provvede con propria deliberazione,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
ad integrare l'ammontare della compensazione, per punto di  prelievo,
per i clienti in stato di disagio fisico individuati al comma 2. 
  4.  L'  Ufficio  per  le  politiche  a  favore  delle  persone  con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro  venti
giorni dalla comunicazione della deliberazione ARERA di cui al  comma
3,  provvede  a  trasferire  in  una  unica  soluzione  la  somma  di
500.000,00 euro sul conto per  la  compensazione  delle  agevolazioni
tariffarie ai clienti del  settore  elettrico  in  stato  di  disagio
gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 
  5. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto,
pari a 500.000,00 euro, si provvede, nei limiti della  disponibilita'
finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n.  856  del  bilancio  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
finanziario 2022,  Missione  1  Organi  costituzionali,  a  rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3
Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24  Diritti  sociali,
politiche  sociali  e  famiglia,  Programma  24.5   «Famiglia,   pari
opportunita' e situazioni di disagio». 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 marzo 2023 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  il Sottosegretario di Stato         
                                           Mantovano                  

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 981