IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  come
modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-bis del citato decreto-legge
n. 152 del 2021, recante norme per  il  potenziamento  amministrativo
dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno; 
  Visto in particolare  il  comma  5  dell'art.  31-bis  citato,  che
dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per  le  assunzioni
con contratto a tempo determinato  di  personale  con  qualifica  non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita', previste dai
commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, l'istituzione  di  un  apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  con  una
dotazione di 30 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori
dei progetti  previsti  dal  PNRR  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base del  monitoraggio  delle
esigenze assunzionali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 2022, relativo all'attribuzione di quota parte delle risorse
di cui citato comma 5, dell'art. 31-bis, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, che, per supportare i comuni con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti, a decorrere dall'anno  2023  e  per  la  durata  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026,  prevede
che le risorse di cui all'art. 31-bis, comma 5, del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il  decreto  ivi
previsto,  anche  a  sostenere  gli  oneri  relativi  al  trattamento
economico degli incarichi conferiti ai segretari  comunali  ai  sensi
dell'art. 97, comma 1, del Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, nonche' per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica
specialistica in favore dei piccoli comuni al  fine  di  superare  le
attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti necessari  per
garantire una  efficace  e  tempestiva  attuazione  degli  interventi
previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   e   che
stabilisce, inoltre,  che  la  durata  dei  contratti  relativi  agli
incarichi conferiti ai segretari comunali  a  valere  sulle  predette
risorse non puo' eccedere la data del 31 dicembre 2026; 
  Considerato che per dare attuazione all'art. 1,  comma  828,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e consentire  lo  svolgimento  di  una
completa istruttoria,  l'Ufficio  legislativo  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione ha promosso la costituzione di  un  apposito
tavolo tecnico di coordinamento  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanza - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
il Ministero dell'interno e con l'ANCI, nell'ambito  del  quale  sono
stati definiti i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter  per
l'erogazione delle risorse previste dal citato art. 1, comma 828; 
  Considerata, inoltre, la necessita' di integrare l'elenco di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  30  dicembre  2022
con ulteriori sei amministrazioni comunali  di  cui  alla  tabella  A
allegata al presente  decreto,  la  cui  documentazione,  a  supporto
dell'istanza di ammissione alla procedura  era  stata  trasmessa  nei
termini, ma che, a causa di un disguido tecnico,  non  era  pervenuta
agli uffici competenti per la relativa istruttoria; 
  Visto il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
funzioni locali del 16 novembre 2022, per il triennio 2019/2021; 
  Ritenuto pertanto, necessario, alla luce degli aumenti contrattuali
intervenuti, di rideterminare le risorse finanziarie disponibili  per
l'utilizzo  del  fondo  di  cui  all'art.  31-bis,   comma   5,   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Considerato, altresi', che per effetto dei predetti incrementi ed a
seguito del riparto delle risorse del fondo di cui in premessa,  sono
disponibili risorse pari ad euro 20.348.534,84,  per  il  2022;  euro
10.591.445,26, per il 2023; euro 18.469.379,37,  per  il  2024;  euro
23.052.345,41, per il 2025; ed euro 26.794.713,11, per il 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  nella
seduta del 28 marzo 2023 - repertorio atti n. 750 - II (SC). 8; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione  al  riparto  delle  risorse  di  cui  al  decreto   del
       Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 
 
  1. Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233,  la  ripartizione  del  fondo  finalizzato  al
concorso  alla  copertura  dell'onere  sostenuto   dai   comuni   con
popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  per  le  assunzioni   con
contratto  a  tempo  determinato  di  personale  con  qualifica   non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' previste  dai
commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, e' disposta anche fra i  comuni
attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell'elenco di  cui
alla tabella A allegata al presente decreto che ne costituisce  parte
integrante, integrando a tutti  gli  effetti,  anche  di  computo  di
spesa, la tabella 1 di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 dicembre 2022.