IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-bis del citato decreto-legge n. 152 del 2021, recante norme per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 31-bis citato, che dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita', previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, relativo all'attribuzione di quota parte delle risorse di cui citato comma 5, dell'art. 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Visto, altresi', l'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, prevede che le risorse di cui all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e che stabilisce, inoltre, che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non puo' eccedere la data del 31 dicembre 2026; Considerato che per dare attuazione all'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e consentire lo svolgimento di una completa istruttoria, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanza - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero dell'interno e con l'ANCI, nell'ambito del quale sono stati definiti i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter per l'erogazione delle risorse previste dal citato art. 1, comma 828; Considerata, inoltre, la necessita' di integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei amministrazioni comunali di cui alla tabella A allegata al presente decreto, la cui documentazione, a supporto dell'istanza di ammissione alla procedura era stata trasmessa nei termini, ma che, a causa di un disguido tecnico, non era pervenuta agli uffici competenti per la relativa istruttoria; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, per il triennio 2019/2021; Ritenuto pertanto, necessario, alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, di rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Considerato, altresi', che per effetto dei predetti incrementi ed a seguito del riparto delle risorse del fondo di cui in premessa, sono disponibili risorse pari ad euro 20.348.534,84, per il 2022; euro 10.591.445,26, per il 2023; euro 18.469.379,37, per il 2024; euro 23.052.345,41, per il 2025; ed euro 26.794.713,11, per il 2026; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; Di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 28 marzo 2023 - repertorio atti n. 750 - II (SC). 8; Decreta: Art. 1 Integrazione al riparto delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 1. Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, e' disposta anche fra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell'elenco di cui alla tabella A allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, integrando a tutti gli effetti, anche di computo di spesa, la tabella 1 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022.