IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (TULPS); Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante «Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo»; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante «Norme in materia di armi per uso sportivo», e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», nel prosieguo solo Codice dell'ordinamento militare; Visto in particolare, l'art. 2098, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui il diritto all'obiezione di coscienza non e' esercitabile da coloro i quali risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative ad armi di cui agli articoli 28 e 30 TULPS o a materiali esplodenti, ad eccezione di quelli privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi; Visto inoltre, l'art. 2111, comma 6, terzo periodo, del predetto Codice dell'ordinamento militare, secondo cui le autorita' di pubblica sicurezza non possono rilasciare o rinnovare ai soggetti ammessi a prestare servizio civile autorizzazioni di pubblica sicurezza aventi ad oggetto armi e materiali esplodenti, ad eccezione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 2098 del medesimo codice; Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 e, in particolare, l'art. 9; Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 recante «Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo» e, in particolare, il titolo I; Considerato che le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti, attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, sono oggi esercitate dalla Commissione consultiva centrale per le sostanze esplodenti di cui al predetto art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014; Ritenuto di dare attuazione alla previsione di cui al citato art. 2098 del decreto legislativo n. 66 del 2010, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 3 aprile 2006, al fine di assicurare che le autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi siano rilasciate esclusivamente ai soggetti che non si trovino in situazioni personali di incompatibilita' con la titolarita' dell'autorizzazione stessa; Sentita la Commissione consultiva centrale per le sostanze esplodenti nella seduta n. 6 dell'11 novembre 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2098, comma 1, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare, individua le armi e i materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva per i quali i soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.