IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza» (TULPS); 
  Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante «Rilascio del  porto
d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo»; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»; 
  Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante «Norme in  materia  di
armi per uso sportivo», e, in particolare, l'art. 2; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento    militare»,    nel    prosieguo    solo     Codice
dell'ordinamento militare; 
  Visto in particolare, l'art. 2098, comma 1, lettera a), del  Codice
dell'ordinamento militare, secondo cui il  diritto  all'obiezione  di
coscienza non e' esercitabile da coloro i quali risultino titolari di
licenze o autorizzazioni relative ad armi di cui agli articoli  28  e
30 TULPS o a materiali esplodenti, ad eccezione di  quelli  privi  di
attitudine  a  recare  offesa  alla  persona  ovvero  non  dotati  di
significativa  capacita'  offensiva,  individuati  con  decreto   del
Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale per
il controllo delle armi; 
  Visto inoltre, l'art. 2111, comma 6, terzo  periodo,  del  predetto
Codice  dell'ordinamento  militare,  secondo  cui  le  autorita'   di
pubblica sicurezza non possono rilasciare  o  rinnovare  ai  soggetti
ammessi  a  prestare  servizio  civile  autorizzazioni  di   pubblica
sicurezza aventi ad oggetto armi e materiali esplodenti, ad eccezione
di quelle individuate dal decreto del Ministro  dell'interno  di  cui
all'art. 2098 del medesimo codice; 
  Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante «Disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e  violenza
in occasione di  manifestazioni  sportive,  di  riconoscimento  della
protezione internazionale, nonche' per  assicurare  la  funzionalita'
del Ministero  dell'interno»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 ottobre 2014, n. 146 e, in particolare, l'art. 9; 
  Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante  «Regolamento
per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773  delle  leggi
di pubblica sicurezza»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  9  agosto  2001,  n.  362  recante
«Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi
ad aria compressa o a gas compressi, sia  lunghe  che  corte,  i  cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a  7,5  joule  e
delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore  al
1890 a colpo singolo» e, in particolare, il titolo I; 
  Considerato che le  funzioni  consultive  in  materia  di  sostanze
esplodenti, attribuite alla Commissione consultiva  centrale  per  il
controllo  delle  armi,  sono  oggi  esercitate   dalla   Commissione
consultiva centrale per le sostanze esplodenti  di  cui  al  predetto
art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014; 
  Ritenuto di dare attuazione alla previsione di cui al  citato  art.
2098 del decreto legislativo n. 66 del  2010,  anche  alla  luce  dei
principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.  141
del 3 aprile 2006, al fine di assicurare  che  le  autorizzazioni  in
materia di armi  ed  esplosivi  siano  rilasciate  esclusivamente  ai
soggetti  che   non   si   trovino   in   situazioni   personali   di
incompatibilita' con la titolarita' dell'autorizzazione stessa; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per   le   sostanze
esplodenti nella seduta n. 6 dell'11 novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2098, comma  1,  lettera
a) del Codice  dell'ordinamento  militare,  individua  le  armi  e  i
materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone
ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva per i quali  i
soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione  di  coscienza
possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.