IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, del sopra citato decreto
legislativo 5 agosto 2022, n.  137  che  prevede  di  stabilire,  con
decreto del Ministro della  salute  le  modalita'  amministrative  di
pertinenza nazionale per la presentazione della domanda  di  indagine
clinica per i dispositivi non recanti la marcatura CE  e  per  quelli
recanti la  marcatura  CE  di  cui  all'art.  74,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2017/745, prevedendo  che  nella  documentazione  ad
essa allegata  sia  ricompreso  il  parere  favorevole  espresso  dal
comitato  etico  competente,  nonche'  le  modalita'  attinenti  alla
convalida della domanda e alla sua relativa valutazione, al  rilascio
dell'autorizzazione e alla sua relativa notifica; 
  Visto, altresi', l'art.  31,  comma  5  del  sopra  citato  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile  2017  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio e, in particolare: 
    l'art. 62, inerente  alle  prescrizioni  generali  relative  alle
indagini  cliniche  condotte  per  dimostrare  la   conformita'   dei
dispositivi con particolare riferimento ai paragrafi 2 e  4,  lettere
a), b) e c); 
    l'art. 74, paragrafo 2, che  disciplina  il  caso  in  cui  venga
presentata una domanda di indagine clinica volta a  valutare,  al  di
fuori dell'ambito della sua destinazione d'uso, un dispositivo medico
gia' marcato CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,  recante
«Attuazione  della  delega  per  il  riassetto  e  la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e  2,  della  legge  11  gennaio
2018, n. 3»; 
  Vista il decreto del Ministero della salute del 1°  febbraio  2022,
recante «Individuazione dei  comitati  etici  nazionali»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2022,
n. 63; 
  Vista il decreto  del  Ministero  della  salute  26  gennaio  2023,
recante «Individuazione di  quaranta  comitati  etici  territoriali»,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  7
febbraio 2023, n. 31; 
  Visto il decreto  del  Ministero  della  salute  30  gennaio  2023,
recante  «Definizione  dei  criteri  per   la   composizione   e   il
funzionamento dei  comitati  etici  territoriali»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 febbraio 2023, n. 31; 
  Viste le linee guida dell'Agenzia nazionale per  l'Italia  digitale
(AGID) sulla  formazione,  gestione  e  conservazione  dei  documenti
informatici; 
  Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dover adottare  il  decreto
di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.
137; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  modalita'  amministrative  di
pertinenza nazionale per la presentazione delle domande  di  indagine
clinica e di tutte le comunicazioni per i dispositivi non recanti  la
marcatura CE e per quelli recanti la marcatura CE di cui all'art. 74,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745, nonche' le modalita'  per
lo scambio delle informazioni relative alla convalida delle domande e
alle relative valutazioni, al rilascio delle  autorizzazioni  e  alla
loro notifica, fino al raggiungimento della piena operativita'  della
banca dati europea dei dispositivi  medici  («Eudamed»),  predisposta
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 33 del regolamento  (UE)
2017/745. 
  2. Le comunicazioni e le domande di cui al comma 1 sono inviate  al
Ministero della salute, in qualita' di  autorita'  competente,  dallo
sponsor di indagini cliniche sui  dispositivi  medici  o  da  chi  lo
rappresenta, debitamente autorizzato dallo sponsor stesso nelle forme
previste dalla legge. 
  3. Ai fini del presente decreto si applicano: 
    a) le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 2017/745
relativo ai dispositivi medici; 
    b) le definizioni di cui  all'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.
910/2014  in  materia  di  identificazione  elettronica   e   servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno; 
    c) le definizioni di cui all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445   in   materia   di
documentazione amministrativa; 
    d) le definizioni di cui all'art. 1  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 in materia di amministrazione digitale.