IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 5 aprile 2017,  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio, con il quale sono stati  fissati  standard
elevati di qualita' e sicurezza dei dispositivi medici; 
  Visto l'art. 62, comma 7, del citato regolamento, in base al quale:
«Le strutture in cui deve svolgersi l'indagine  clinica  sono  idonee
all'indagine stessa e sono analoghe a quelle in cui il dispositivo e'
destinato ad essere utilizzato»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai  dispositivi  medici,
che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002
e il  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  e  che  abroga  le  direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento  alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2020/561 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE)
n. 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per  quanto  riguarda  le
date di applicazione  di  alcune  delle  sue  disposizioni  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto, in particolare, l'art.  16,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo, secondo cui con decreto del Ministero della salute  sono
definiti i requisiti  delle  strutture  idonee  allo  svolgimento  di
indagini cliniche, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  62,
comma 7, del regolamento (UE) n. 2017/745; 
  Vista legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.  517,  recante
«Disciplina  dei  rapporti  fra  servizio  sanitario   nazionale   ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  gennaio  1992,
concernente «Elenco delle alte specialita' e fissazione dei requisiti
necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di
alta specialita'», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  febbraio
1992, n. 26; 
  Visto il decreto del Ministero della sanita' del 23 dicembre  1996,
recante  «Modelli  di  rilevazione  dei  flussi   informativi   sulle
attivita' gestionali ed economiche delle unita'  sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28
gennaio 1997, n. 22; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del  5  dicembre  2006,
recante  «Variazione  dei  modelli  di  rilevazione  dei  dati  delle
attivita' gestionali delle  strutture  sanitarie»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2007, n. 22; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  12  marzo  2013,
recante «Limiti, condizioni  e  strutture  presso  cui  e'  possibile
effettuare  indagini  cliniche  di  dispositivi  medici,   ai   sensi
dell'art. 14 del decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46  e
successive modificazioni», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
maggio 2013, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  del  25  giugno  2014,
recante «Modalita', procedure e condizioni per lo  svolgimento  delle
indagini cliniche con dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 14  dicembre  1992,  n.
507 e successive modificazioni», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
19 settembre 2014, n. 218; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 2 aprile  2015,  n.
70,  recante  «Regolamento   recante   definizione   degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  4
giugno 2015, n. 127; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022,  n.
77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard
per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel  Servizio  sanitario
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  giugno  2022,  n.
144; 
  Ritenuto, pertanto, di definire i requisiti delle strutture  idonee
allo svolgimento di indagini  cliniche  condotte  per  dimostrare  la
conformita' dei dispositivi medici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Condizioni generali per lo svolgimento di indagini cliniche 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  tutela  della  salute  dei  soggetti
coinvolti, le indagini cliniche per  i  dispositivi  non  recanti  la
marcatura CE e per quelli recanti la marcatura CE di cui all'art. 74,
paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.  2017/745  devono  svolgersi
secondo le disposizioni del medesimo regolamento, nelle strutture che
sono individuate come idonee ai sensi del presente decreto. 
  2. Le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture  nelle
quali sono rispettate le seguenti condizioni: 
    a)  documentata  competenza   in   materia   di   studi   clinici
controllati,   con    esperienza    nell'ambito    specifico    della
sperimentazione,  supportata  da  pubblicazioni  scientifiche  ovvero
brevetti o altra evidenza di analogo livello; 
    b) utilizzo  consolidato  e  documentato  nella  normale  pratica
clinica, da parte di personale qualificato, presso la  struttura  ove
si svolge la sperimentazione, di dispositivi medici appartenenti alla
stessa  tipologia   e   classe   dei   dispositivi   medici   oggetto
dell'indagine clinica. 
  3. Gli sperimentatori, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.
62, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2017/745, devono  essere  in
possesso di un titolo abilitante  all'esercizio  di  una  professione
sanitaria e dell'iscrizione al relativo albo professionale.