IL DIRETTORE GENERALE 
                        della pesca marittima 
                         e dell'acquacoltura 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 354/22 del  28  dicembre  2013,  relativo  alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga   i
regolamenti (CE) n. 2371/2002  e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,
nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 252/1 del 16  settembre  2016,  concernente  un
piano pluriennale di ricostituzione del  tonno  rosso  nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo  che  abroga  del  regolamento  (CE)  n.
302/2009; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  15  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L  315/1  del  30  novembre  2017,  che
stabilisce le misure di gestione, di  conservazione  e  di  controllo
applicabili  nella   zona   della   convenzione   della   Commissione
internazionale  per  la  conservazione  dei  tunnidi   dell'Atlantico
(ICCAT),  e  che  modifica  i  regolamenti  del  Consiglio  (CE)   n.
1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007; 
  Vista  la  raccomandazione  ICCAT  n.  21-08,   che   modifica   la
raccomandazione ICCAT n. 19-04,  concernente  un  piano  di  gestione
pluriennale  per  il  tonno  rosso  nell'Atlantico  orientale  e  nel
Mediterraneo, e la raccomandazione ICCAT n. 22-08,  che  modifica  la
raccomandazione ICCAT n.  21-08  concernente  un  piano  di  gestione
pluriennale  per  il  tonno  rosso  nell'Atlantico  orientale  e  nel
Mediterraneo; 
  Visto l'art. 53 del regolamento (UE)  n.  2019/833  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del 28 maggio 2019, contenente,
nello specifico,  la  modifica  di  alcuni  articoli  del  richiamato
regolamento (UE) n. 2016/1627, al fine di adeguarli  alle  previsioni
delle suddette norme internazionali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/194 del Consiglio del 30  gennaio
2023 che fissa, per il 2023, le  possibilita'  di  pesca  per  alcuni
stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i  pescherecci
dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e  il
2024 le possibilita' di  pesca  per  alcuni  stock  ittici  di  acque
profonde, con il quale e' stato ripartito tra le flotte  degli  Stati
membri il  totale  ammissibile  di  cattura  (TAC)  del  tonno  rosso
assegnato  all'Unione  europea  per  l'annualita'   2023   assegnando
all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate; 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n.  180  del  3  agosto  2000)  recante  la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno  2004),  che
ha  modernizzato  il  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  26  del  1°  febbraio  2012)
recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di  pesca
e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno  2010,  n.
96; 
  Vista la legge 3 agosto 2017,  n.  123  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.  188  del  12  agosto  2017),  concernente  la
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, recante  disposizioni  urgenti  per  la  crescita  economica  nel
Mezzogiorno; 
  Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla
ripartizione dei contingenti nazionali di  cattura  per  il  triennio
2018-2020; 
  Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente
ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  235  del  30   maggio   2019,
sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare  fisse
di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16
maggio 2019; 
  Vista  la  nota  n.  657883  del  22  dicembre   2022,   contenente
disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso  con  il  sistema
«Palangaro-LL», per l'anno 2023; 
  Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15  maggio  2014  del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter; 
  Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019,  della  Sezione
Terza del Consiglio di Stato; 
  Vista la sentenza n. 13/2020  del  2  gennaio  2020  del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio; 
  Visto il Piano annuale di pesca e  di  capacita'  (2023)  trasmesso
alla  Commissione  europea  il  14  febbraio  2023,  con   il   quale
l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di
cattura assegnato per il 2023, ha richiesto nel rispetto dei suddetti
obblighi  sovranazionali  la  conferma  dei  medesimi  massimali   di
operatori autorizzabili in ciascuno dei  settori  professionali  gia'
riconosciuti a  valere  sulla  precedente  campagna  di  pesca  2022,
nonche' la costituzione di un nuovo segmento di flotta della  piccola
pesca costiera, da  autorizzare  alla  cattura  bersaglio  del  tonno
rosso; 
  Ritenuta l'opportunita' di attuare per la  campagna  di  pesca  del
tonno rosso per il 2023 un regime sperimentale con valutazione  degli
effetti delle misure predisposte  a  conclusione  della  campagna  di
pesca, onde consentire i provvedimenti di  carattere  strutturale  da
parte dell'amministrazione; 
  Ritenuto, ai fini di attuare nella maniera piu' idonea il principio
di conservazione delle risorse ittiche, di  attribuire  nella  misura
del 50% della quota incrementale un aumento proporzionale ai  settori
autorizzati secondo i criteri storici di ripartizione; 
  Ritenuta, ai fini della migliore tutela  della  specie  oggetto  di
cattura, l'opportunita' di costituire un  nuovo  segmento  di  flotta
della piccola pesca costiera, da autorizzare alla  cattura  bersaglio
del tonno rosso, formato da  centodiciotto  unita'  (individuate  tra
quelle che storicamente hanno contribuito  al  prelievo  della  quota
indivisa); 
  Ritenuta l'opportunita' di assicurare un equo accesso  iniziale  al
prelievo involontario di tonno rosso mediante  una  ripartizione  per
aree geografiche del contingente indiviso; 
  Ritenuto  che,  ai  medesimi  fini,   l'interesse   pubblico   alla
conservazione puo' essere garantito attraverso il  trasferimento  tra
diversi sistemi delle quote individuali nel limite  massimo  del  50%
della quota del cedente e previa specifica  autorizzazione  da  parte
della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; 
  Ritenuto che il trasferimento si inserisce nel regime  sperimentale
relativo alla campagna di pesca  del  tonno  rosso  per  il  2023  e,
pertanto, non costituisce alcun  titolo  per  le  future  campagne  a
favore del cessionario delle quote; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Ripartizione del contingente nazionale di cattura 
 
  1. Per la campagna di pesca 2023, la ripartizione  del  contingente
nazionale di cattura del tonno rosso e' determinata in ragione  delle
seguenti modalita': 
    a) Il  quantitativo  di  4.745,34  tonnellate,  pari  alla  quota
nazionale di cattura assegnata per il 2022, e' suddiviso tra  i  vari
settori   storicamente   autorizzati,   sulla   base   dei   medesimi
coefficienti applicati nella medesima campagna di pesca; 
    b) Il quantitativo di 268,83 tonnellate, pari al 50% della  quota
incrementale (537,66 tonnellate), assegnata all'Italia per  il  2023,
e' suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, compreso il
contingente assegnato alla «Quota non divisa (UNCL)», sulla base  dei
medesimi coefficienti applicati nella  campagna  di  pesca  2022;  il
restante 50% (268,83) e' destinato alla «Quota non divisa (UNCL)»; 
    c) Dal contingente complessivamente determinatosi in favore della
richiamata «Quota non divisa (UNCL)», pari a 532,38  tonnellate,  una
quota di 295 tonnellate e' assegnata al nuovo segmento della «Piccola
pesca costiera (SSCF)». 
  2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, il contingente di
cattura,  complessivamente  pari  a   5.283   tonnellate,   assegnato
all'Italia per l'anno 2023 e' cosi' ripartito: 
    
              Sistema                                Quota
                 -                                     -
 Circuizione (PS)                                  3.646,757
 Palangaro (LL)                                      666,029
 Tonnara fissa (TRAP)                                415,169
 Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)                     22,665
 Piccola pesca costiera (SSCF)                       295,000
 Quota non divisa (UNCL)                             237,380
 Totale                                            5.283,000 
    
  3. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente,
e' ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle
flotte  iscritte   rispettivamente   nelle   seguenti   giurisdizioni
marittime: 
    il 25%, pari a  59,345  tonnellate,  ai  Compartimenti  marittimi
dell'Adriatico, fino a Brindisi; 
    il 25%, pari a  59,345  tonnellate,  ai  Compartimenti  marittimi
dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente
nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna; 
    il 50%, pari a  118,690  tonnellate  ai  Compartimenti  marittimi
della Sicilia.