IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che abroga del regolamento (CE) n. 302/2009; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007; Vista la raccomandazione ICCAT n. 21-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 19-04, concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, e la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; Visto l'art. 53 del regolamento (UE) n. 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del 28 maggio 2019, contenente, nello specifico, la modifica di alcuni articoli del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627, al fine di adeguarli alle previsioni delle suddette norme internazionali; Visto il regolamento (UE) n. 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024 le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, con il quale e' stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualita' 2023 assegnando all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000) recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020; Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019; Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019; Vista la nota n. 657883 del 22 dicembre 2022, contenente disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per l'anno 2023; Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter; Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, della Sezione Terza del Consiglio di Stato; Vista la sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2023) trasmesso alla Commissione europea il 14 febbraio 2023, con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2023, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali gia' riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2022, nonche' la costituzione di un nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera, da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso; Ritenuta l'opportunita' di attuare per la campagna di pesca del tonno rosso per il 2023 un regime sperimentale con valutazione degli effetti delle misure predisposte a conclusione della campagna di pesca, onde consentire i provvedimenti di carattere strutturale da parte dell'amministrazione; Ritenuto, ai fini di attuare nella maniera piu' idonea il principio di conservazione delle risorse ittiche, di attribuire nella misura del 50% della quota incrementale un aumento proporzionale ai settori autorizzati secondo i criteri storici di ripartizione; Ritenuta, ai fini della migliore tutela della specie oggetto di cattura, l'opportunita' di costituire un nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera, da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, formato da centodiciotto unita' (individuate tra quelle che storicamente hanno contribuito al prelievo della quota indivisa); Ritenuta l'opportunita' di assicurare un equo accesso iniziale al prelievo involontario di tonno rosso mediante una ripartizione per aree geografiche del contingente indiviso; Ritenuto che, ai medesimi fini, l'interesse pubblico alla conservazione puo' essere garantito attraverso il trasferimento tra diversi sistemi delle quote individuali nel limite massimo del 50% della quota del cedente e previa specifica autorizzazione da parte della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Ritenuto che il trasferimento si inserisce nel regime sperimentale relativo alla campagna di pesca del tonno rosso per il 2023 e, pertanto, non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote; Decreta: Art. 1 Ripartizione del contingente nazionale di cattura 1. Per la campagna di pesca 2023, la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso e' determinata in ragione delle seguenti modalita': a) Il quantitativo di 4.745,34 tonnellate, pari alla quota nazionale di cattura assegnata per il 2022, e' suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella medesima campagna di pesca; b) Il quantitativo di 268,83 tonnellate, pari al 50% della quota incrementale (537,66 tonnellate), assegnata all'Italia per il 2023, e' suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, compreso il contingente assegnato alla «Quota non divisa (UNCL)», sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella campagna di pesca 2022; il restante 50% (268,83) e' destinato alla «Quota non divisa (UNCL)»; c) Dal contingente complessivamente determinatosi in favore della richiamata «Quota non divisa (UNCL)», pari a 532,38 tonnellate, una quota di 295 tonnellate e' assegnata al nuovo segmento della «Piccola pesca costiera (SSCF)». 2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, il contingente di cattura, complessivamente pari a 5.283 tonnellate, assegnato all'Italia per l'anno 2023 e' cosi' ripartito: Sistema Quota - - Circuizione (PS) 3.646,757 Palangaro (LL) 666,029 Tonnara fissa (TRAP) 415,169 Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 22,665 Piccola pesca costiera (SSCF) 295,000 Quota non divisa (UNCL) 237,380 Totale 5.283,000 3. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente, e' ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle flotte iscritte rispettivamente nelle seguenti giurisdizioni marittime: il 25%, pari a 59,345 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi; il 25%, pari a 59,345 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna; il 50%, pari a 118,690 tonnellate ai Compartimenti marittimi della Sicilia.