IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la Convenzione  del  29  luglio  1960  sulla  responsabilita'
civile nel  campo  dell'energia  nucleare,  emendata  dal  Protocollo
addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre  1982
e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (nel seguito anche: «Protocollo
di Parigi»); 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; 
  Vista la  Convenzione  del  31  gennaio  1963,  complementare  alla
Convenzione di Parigi del 29 luglio  1960,  emendata  dal  Protocollo
addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre  1982
e dal Protocollo del 12 febbraio 2004; 
  Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla responsabilita' civile  nel  campo
dell'energia nucleare, firmata a Parigi il  29  luglio  1960,  e  del
Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; · 
  Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Attuazione  della   direttiva
2009/71/Euratom,  che  istituisce  un  quadro  comunitario   per   la
sicurezza degli impianti nucleari»; 
  Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente  la  ratifica  ed
esecuzione  degli  «Emendamenti  alla  Convenzione  sulla  protezione
fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8
luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  7   agosto   2015,   recante
«Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi  dell'art.  5  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  8  settembre  2017,  recante
«Requisiti di protezione fisica passiva e modalita' di redazione  dei
piani di protezione fisica»,  con  il  quale  sono  stati  fissati  i
requisiti da adottare per proteggere le installazioni nucleari  e  le
operazioni di trasporto da atti di sabotaggio, cosi' da  limitare  le
potenziali conseguenze radiologiche ad essi associate; 
  Visto il nuovo regolamento  organizzativo  dell'ISPRA,  entrato  in
vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che  le  funzioni  ed  i
compiti di autorita' di regolamentazione  competente  in  materia  di
sicurezza nucleare  e  di  radioprotezione  sono  svolte  dal  Centro
nazionale  per   la   sicurezza   nucleare   e   la   radioprotezione
dell'Istituto, che a tali fini sostituisce, fino al completamento del
processo istitutivo dell'ISIN ai  sensi  del  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico  e
industriale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un  quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», modificato dal  decreto
legislativo 15 settembre  2017,  n.  137  recante  «attuazione  della
direttiva 2014/87/Euratom che modifica la  direttiva  2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli  impianti
nucleari», e in particolare, gli articoli 1  e  6,  che  istituiscono
l'Ispettorato   nazionale   per   la   sicurezza   nucleare   e    la
radioprotezione  (ISIN)  con  funzione  e  compiti  di  autorita'  di
regolamentazione  nazionale  competente  in  materia   di   sicurezza
nucleare e di radioprotezione, e  l'art.  9  che  stabilisce  che  le
funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente continuano  ad
essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,  rischio  tecnologico  e
industriale dell'ISPRA fino all'entrata  in  vigore  del  regolamento
dell'ISIN; 
  Vista la nota del 10 agosto 2018, protocollo n. 1211, con la  quale
il direttore dell'ISIN ha  comunicato  al  Ministero  dello  sviluppo
economico (ora «Ministero della transizione ecologica»)  che,  a  far
data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di  regolamentazione
e controllo in materia  di  sicurezza  nucleare,  assicurate  in  via
transitoria dal Centro nazionale  per  la  sicurezza  nucleare  e  la
radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN  che  opera  nel
pieno  esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  4  marzo  2014,  n.  45  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 23 luglio 2020, n. 97, concernente la  «Ratifica  ed
esecuzione dei seguenti protocolli: a)  Protocollo  emendativo  della
Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo
dell'energia nucleare, emendata dal  Protocollo  addizionale  del  28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il
12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione  del  31
gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del  29  luglio
1960 sulla responsabilita' civile nel  campo  dell'energia  nucleare,
emendata dal  Protocollo  addizionale  del  28  gennaio  1964  e  dal
Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio  2004,
nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Visto in particolare l'art. 3,  comma  8,  della  citata  legge  23
luglio 2020, n. 97, di  integrale  sostituzione  dell'art.  19  della
legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  che,  fissando  il  limite  delle
indennita' dovute dall'esercente di un  impianto  nucleare  o  di  un
trasporto  nucleare  per  danni  nucleari  causati  da  un  incidente
nucleare nella misura di  euro  700  milioni  per  ciascun  incidente
nucleare, stabilisce che con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite
delle  suddette  indennita'  puo'  essere  comunque  determinato,  in
relazione  alla  natura  degli  impianti  nucleari  o  delle  materie
nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un  incidente
che li coinvolga, anche in misura inferiore a  quella  ivi  prevista.
Gli importi determinati  non  possono  essere  inferiori  a  euro  70
milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a
euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di  un  trasporto  di
materie nucleari; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca» e, in particolare, l'art.
1, che ha istituito il «Ministero dell'universita' e  della  ricerca»
e,  conseguentemente,   soppresso   il   «Ministero   dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in  particolare,  l'art.  2,  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le  competenze
e attribuendogli le funzioni e i compiti gia' spettanti al  Ministero
dello  sviluppo  economico  in  materia  di  sicurezza   nucleare   e
disciplina dei sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei rifiuti radioattivi, radioprotezione e radioattivita' ambientale; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e,  in  particolare,  l'art.  1  che  ha  ridenominato  il
Ministero della transizione ecologica in «Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  del  15
luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9  settembre
2022, che stabilisce i limiti delle indennita' dovute dagli esercenti
di impianti nucleari o di trasporti nucleari, ai sensi  dell'art.  3,
comma 8, della legge 23 luglio 2020, n. 97; 
  Considerata la necessita' di rettificare errori materiali  presenti
nell'allegato 1 al decreto sopra citato; 
  Considerata la nota prot. n. 38963 dell'8 luglio 2022, con la quale
l'ISPRA, con riferimento al decreto del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  del  15  luglio  2022,  ha  rappresentato  di   non   avere
osservazioni, in relazione alle materie di propria competenza; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
ricerca, che si e' espresso con nota prot. n. 1787  del  12  dicembre
2022; 
  Sentito l'ISIN, che si e' espresso con nota prot. n.  6405  del  20
ottobre 2022; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'allegato 1 del decreto interministeriale del 15  luglio
                                2022 
 
  1.  L'allegato  1  al  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica, di concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca del 15 luglio 2022 e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Allegato 1 
 
          Limite delle indennita' per gli impianti nucleari 
    
=====================================================================
|             FASCIA A - Installazioni a basso rischio              |
+============================+======================+===============+
|                            |                      |  Copertura a  |
|                            |                      |    carico     |
|         Impianto           | Esercente/Proprieta  |dell'esercente |
+----------------------------+----------------------+---------------+
| Centrale nucleare di Borgo |                      |     euro      |
|       Sabotino (LT)        |    SOGIN / SOGIN     | 100.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|  Installazioni presso il   |                      |               |
|  Centro comune di ricerca  |                      |               |
|   (CCR) di Ispra (VA) -    |                      |               |
|      Reattore ESSOR,       |                      |               |
|installazioni di trattamento|                      |               |
|     e deposito rifiuti     |                      |               |
| radioattivi e combustibile |                      |               |
|   irraggiato (Area 40),    |                      |               |
| Stazione di trattamento e  |                      |               |
|    deposito dei rifiuti    |    CCR di ISPRA /    |     euro      |
|radioattivi liquidi (STRRL) | Commissione europea  | 100.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
| Impianto EUREX di Saluggia |                      |     euro      |
|           (VC)             |     SOGIN/ENEA       | 100.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|Impianto ITREC di Rotondella|                      |     euro      |
|           (MT)             |    SOGIN / ENEA      | 100.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|                            |  Deposito Avogadro   |               |
|    Deposito Avogadro di    |  S.p.a. / Deposito   |     euro      |
|       Saluggia (VC)        |   Avogadro S.p.a.    | 100.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|   Impianti IPU, OPEC-1 e   |                      |               |
| deposito OPEC-2 del Centro |                      |               |
|  ricerche della Casaccia   |                      |     euro      |
|          (ENEA)            |    SOGIN / ENEA      |  100.000.000  |
+----------------------------+----------------------+---------------+
| Reattore di ricerca TRIGA  |Universita' di Pavia /|     euro      |
| dell'Universita' di Pavia  | Universita' di Pavia |  100.000.000  |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|          FASCIA B - Installazioni a rischio molto basso           |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|Centrale nucleare di Caorso |                      |     euro      |
|           (PC)             |    SOGIN / SOGIN     |  70.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|   Centrale nucleare del    |                      |     euro      |
|      Garigliano (CE)       |    SOGIN / SOGIN     |  70.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
| Centrale nucleare di Trino |                      |     euro      |
|      Vercellese (VC)       |    SOGIN / SOGIN     |  70.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|Reattori di ricerca TRIGA e |                      |               |
| TAPIRO del Centro ricerche |                      |     euro      |
|   della Casaccia (ENEA)    |      ENEA/ENEA       |  70.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|   Impianto fabbricazioni   |                      |               |
|  nucleari - Bosco Marengo  |                      |     euro      |
|           (AL)             |    SOGIN / SOGIN     |  70.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|                            |    ENEA/ ENEA (La    |               |
|                            |   societa' Nucleco   |               |
|                            |     S.p.a. e' di     |               |
|                            |proprieta' 60% SOGIN e|               |
| Installazioni Nucleco del  |40% ENEA. Gli impianti|               |
|   centro ricerche della    |  sono di proprieta'  |     euro      |
|       Casaccia (RM)        |     100% ENEA)       |  70.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
|                            |    Universita' di    |               |
|Reattore di ricerca AGN-201 | Palermo/ Universita' |     euro      |
|         Costanza           |      di Palermo      |  70.000.000   |
+----------------------------+----------------------+---------------+
    
     Limite delle indennita' per i trasporti di materie nucleari 
    
=====================================================================
|     Fascia A - Trasporti di combustibile nucleare irraggiato      |
+====================================================+==============+
|Limite delle indennita' dovute dall'esercente di un |              |
|trasporto nucleare per danni nucleari causati da un |     euro     |
|                incidente nucleare                  | 100.000.000  |
+----------------------------------------------------+--------------+
|     FASCIA B - Tutti gli altri trasporti di materie nucleari      |
|               non ricadenti nei criteri di esclusione             |
+----------------------------------------------------+--------------+
|Limite delle indennita' dovute dall'esercente di un |              |
|trasporto nucleare per danni nucleari causati da un |     euro     |
|                incidente nucleare                  | 80.000.000   |
+----------------------------------------------------+--------------+