IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                          e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto  17  gennaio  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 6 aprile 2007, n. 81,  concernente  la  rideterminazione
dell'importo  minimo  di  bilancio  per  la  nomina  del  commissario
liquidatore negli  scioglimenti  per  atto  d'autorita'  di  societa'
cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Viste le risultanze acquisite,  e  riferite  in  apposito  processo
verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto  e
trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria  effettuata  dagli
ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Considerato che da dette risultanze ispettive  emerge  la  presenza
dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma  3  dell'art.  12,
decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,  come  modificato  dalla
legge 27 dicembre 2017, n. 205, del  provvedimento  di  cancellazione
dall'Albo nazionale  in  quanto  l'ente  non  risulta  perseguire  le
finalita' mutualistiche tipiche delle societa' cooperative; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento con nota prot. n. 0025573 del 31 gennaio 2023 e  che  le
controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. 0045431 del 16
febbraio 2023, sono state valutate non meritevoli di accoglimento; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le  cooperative,
in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile  come  richiamato  dal  predetto
comma 3, art. 12, decreto legislativo 2  agosto  2002,  n.  220,  con
contestuale nomina del commissario liquidatore; 
  Tenuto conto della terna segnalata,  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 17  luglio  1975,  n.  400,  dalla  Associazione  nazionale  di
rappresentanza,  assistenza,  tutela  e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e  dei  criteri
di selezione di cui all'art. 3 della direttiva  del  ministro  del  9
giugno 2022, in particolare  il  criterio  di  cui  alla  lettera  c)
«principio di territorialita'»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa  «Lunaverde  societa'  cooperativa  sociale
agricola» con sede in via  Montebuoni,  180 -  50023  Impruneta  (FI)
(codice fiscale 06633670481), e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.