IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO, 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  prevede   che
l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere  nelle  categorie
di cui al comma 2 del medesimo  art.  2,  e'  individuato  anche  con
riferimento ai prodotti  per  la  difesa  di  cui  all'allegato  alla
direttiva 2009/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione  del  5
ottobre 2022, che modifica la  direttiva  2009/43/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti  per
la difesa; 
  Considerato che il citato art. 2, comma 3,  della  legge  9  luglio
1990, n.  185,  prescrive  altresi'  che  l'individuazione  di  nuove
categorie e l'aggiornamento dell'elenco  dei  materiali  d'armamento,
ove resi necessari da disposizioni  comunitarie,  sono  disposti  con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze,  e  dello
sviluppo economico; 
  Visti i decreti interministeriali in data  23  settembre  1991,  28
ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile  2012,  26
giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio
2017, 2 marzo 2018, 1° luglio 2019 e 29 settembre 2021  con  i  quali
sono  state  approvate  le  precedenti  versioni  degli  elenchi  dei
materiali d'armamento; 
  Constatata la necessita' di approvare un nuovo elenco dei materiali
di armamento, allo  scopo  di  conformarsi  alle  disposizioni  della
citata direttiva delegata (UE) 2023/277; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato  il  nuovo  elenco  dei  materiali  d'armamento  da
comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2,  della  legge
n. 185 del 1990, allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 giugno 2023 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              Crosetto 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy 
                                Urso