IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n.  97  del  27  aprile  2000,
recante   «Disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n.  97  del  27  aprile  2000,
recante «Individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1200 della Commissione del 25 novembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L  315
del  26  novembre  2013,  con  il  quale  e'  stata   registrata   la
denominazione di origine protetta «Cozza di Scardovari»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3  marzo  2017,  n.   17305,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 77 del 1° aprile 2017, successivamente confermato,  con
il quale e' stato attribuito per un triennio al Consorzio  di  tutela
della Cozza di  Scardovari  DOP  il  riconoscimento  e  l'incarico  a
svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24  aprile  1998,
n. 128, come modificato  dall'art.  14,  comma  15,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Cozza di Scardovari»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  citato,   recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,  dei  soggetti  appartenenti   alla   categoria   «pescatori
e/allevatori» nella filiera «pesci, molluschi,  crostacei  freschi  e
prodotti derivati» individuata all'art. 4, lettera  n)  del  medesimo
decreto,  rappresenta  almeno  i  2/3  della  produzione  controllata
dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento; 
  Considerato in  particolare  che  la  verifica  predetta  e'  stata
eseguita sulla base  delle  dichiarazioni  presentate  dal  consorzio
richiedente con nota del 17 aprile 2023, (prot. Masaf n.  207742  del
17 aprile 2023) e della  attestazione  rilasciata  dall'organismo  di
controllo - CSQA Certificazioni S.r.l. - a mezzo  PEC  il  13  aprile
2023, (prot. Masaf n. 203666  del  14  aprile  2023),  autorizzato  a
svolgere le attivita' di controllo  sulla  denominazione  di  origine
protetta «Cozza di Scardovari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica  n.  118468
del 22 febbraio 2023, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale
i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP  a  svolgere  le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge  n.  128  del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Cozza di Scardovari»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 3 marzo 2017, n. 17305, al  Consorzio  di  tutela  della
Cozza di Scardovari DOP, con sede  legale  in  Scardovari  (RO),  via
della Sacca, n. 11, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art.  53
della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  modificato  dall'art.  14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP  «Cozza  di
Scardovari». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale  3  marzo  2017,  n.  17305  e  nel
presente decreto, puo' essere sospeso con  provvedimento  motivato  e
revocato nel caso di perdita  dei  requisiti  previsti  dall'art.  53
della legge  24  aprile  1998,  n.  128  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e dei requisiti previsti  dai  decreti  ministeriali  12
aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 8 giugno 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero