IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni»; Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, datata 5 dicembre 2013, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e, in particolare, l'art. 7, «Livelli di riferimento», e l'allegato I, «Livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione di cui agli articoli 7 e 101»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Visto, in particolare, l'art. 172, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che prevede che: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno sentiti il Dipartimento della protezione civile, l'ISIN, l'Istituto superiore di sanita', l'INAIL e il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti, anche in relazione agli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza e i criteri generici per l'adozione di misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al presente Titolo»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», che stabilisce che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' rinominato «Ministero della transizione ecologica»; Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare: della pubblicazione dell'International commission on radiological protection (ICRP) 103: «The 2007 recommendations of the international commission on radiological protection». Annals of the ICRP Volume 37/2-4, 2008; della pubblicazione dell'International commission on radiological protection (ICRP) 146: «Radiological protection of people and the environment in the event of a large nuclear accident». Annals of the ICRP Volume 49/4, 2020; della pubblicazione dell'International atomic energy agency (IAEA): «Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency». IAEA Safety standards series No. GSR Part 7; del documento dell'Organizzazione mondiale della sanita' «Iodine thyroid blocking - Guidelines for use in planning for and responding to radiological and nuclear emergencies». ISBN 978 92 4 155018 5. WHO 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sentito il Dipartimento della protezione civile; Sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); Sentito l'Istituto superiore di sanita' (ISS); Sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Esperite le procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 33 del Trattato Euratom; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza suscettibili di comportare, nell'arco di un anno, per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata dall'emergenza, valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione stabiliti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo».