IL DIRIGENTE 
              del Settore hta ed economica del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
Dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   Governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 427/2010 del 4  agosto  2010  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 202, del 30 agosto 2010,  recante  «Regime  di  rimborsabilita'  e
prezzo di vendita del medicinale «Simponi»  (golimumab),  autorizzata
con  procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione   europea»
relativamente alle confezioni con A.I.C. nn. 039541014 e 039541038; 
  Vista la determina AIFA n. 20/2015 del 19 gennaio 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 22, del 28 gennaio 2015,  recante  «Regime  di  rimborsabilita'  e
prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab),
autorizzata con procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione
europea» relativamente alla confezione con A.I.C. n. 039541053; 
  Vista la domanda presentata in data 26 settembre 2022 con la  quale
la Societa' MSD Italia S.r.l.  ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale SIMPONI (golimumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 7-9, 14 e 16 novembre 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 17 aprile 2022; 
  Vista la delibera n.  17  del  24  maggio  2023  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale SIMPONI (golimumab) e'  rinegoziato  alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
Artrite reumatoide (AR): 
  Simponi, in associazione con metotrexato (MTX), e' indicato per: 
    il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva di grado da
moderato a grave, in pazienti adulti, quando la risposta  ai  farmaci
anti-reumatici che modificano la  malattia  (DMARD  Disease-Modifying
AntiRheumatic Drug), incluso MTX, sia stata inadeguata. 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX. 
  Simponi, in associazione con MTX, ha dimostrato di ridurre il tasso
di progressione del danno articolare misurato tramite raggi  X  e  di
migliorare la funzionalita' fisica. 
Artrite psoriasica (PsA): 
  Simponi, singolarmente o in associazione con metotrexato (MTX),  e'
indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva  e
progressiva, negli adulti, qualora sia stata inadeguata la risposta a
precedenti trattamenti DMARD. Simponi ha  dimostrato  di  ridurre  il
tasso di progressione del danno articolare periferico, misurato con i
raggi  X  in  pazienti  con  sottotipi  di  malattia   poliarticolare
simmetrica (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle  Caratteristiche
del Prodotto) e di migliorare la funzionalita' fisica. 
Spondiloartrite assiale: 
  Spondilite anchilosante (SA): 
    Simponi  e'  indicato  per  il   trattamento   della   spondilite
anchilosante grave  in  fase  attiva,  negli  adulti  che  non  hanno
risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali. 
  Spondiloartrite assiale non radiografica (SpA assiale nr): 
    Simponi e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti  con
grave spondiloartrite assiale non radiografica  in  fase  attiva  con
segni obiettivi di infiammazione come indicato da elevati livelli  di
proteina C reattiva (PCR) e/o dall'evidenza nella risonanza magnetica
per immagini (RMI), che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono
intolleranti ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). 
Colite ulcerosa (CU): 
  Simponi e' indicato per il trattamento  della  colite  ulcerosa  in
fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che  non
hanno risposto in modo adeguato alla  terapia  convenzionale  inclusi
corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o  che
risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione  medica
a queste terapie. 
  Confezioni: 
    «50  mg  soluzione  per  iniezione  in  penna   preriempita   uso
sottocutaneo» penna preriempita (vetro) 0,5 ml 1 penna preriempita  -
A.I.C. n. 039541014/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.157,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.909,51; 
    «100 mg soluzione per iniezione in penna preriempita (vetro) 1 ml
uso sottocutaneo» 1 penna preriempita -  A.I.C.  n.  039541053/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.157,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.909,51; 
    «50  mg  soluzione  per  iniezione  in  siringa  preriempita  uso
sottocutaneo»  siringa  preriempita  (vetro)   0,5   ml   1   siringa
preriempita - A.I.C. n. 039541038/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.157,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.909,51. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Resta valida l'applicazione della scheda di  prescrizione  vigente,
come da determina AIFA n. 198/2023 del  20  aprile  2023,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  99  del  28
aprile 2023. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  L'indicazione    terapeutica    Artrite    idiopatica     giovanile
poliarticolare (AIGp): 
    «Simponi in associazione con MTX e' indicato per  il  trattamento
dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare in bambini  di  eta'
pari o superiore a due anni, che hanno risposto in modo inadeguato ad
una precedente  terapia  con  MTX»  non  e'  rimborsata  dal  Sistema
sanitario nazionale. 
  Il contratto e' NOVATIVO  della  determina  AIFA  n.  1052  del  14
ottobre 2020 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 271 del 30 ottobre 2020, che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.