IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  28  luglio  2016,
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei  ministri
del 28 luglio 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai commissari  delegati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione  agli  eventi
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  nazionale  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato  decreto  legislativo
n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata  autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al
2027; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 932 del 13 ottobre  2022,  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a  favore  dei  soggetti  privati  e  dei  titolari  delle
attivita' economiche e produttive ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»; 
  Visto l'art. 5-sexies del decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di
eventi calamitosi e di protezione civile»; 
  Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato  art.  1,
comma 448, delle  legge  n.  234/2021,  come  modificato  dall'  art.
5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, e' stato esteso anche
alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data  del  12  marzo
2023, per gli eventi per i quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza nazionale di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che
e' stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di
92 milioni di euro nell'anno  2023  e  di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 
  Considerato che le regioni e le province autonome  con  riferimento
agli eventi emergenziali verificatisi negli anni 2019 e 2020 indicati
nell'allegato A della citata ordinanza n. 932/2022,  hanno  trasmesso
gli elenchi riepilogativi delle domande relative ai contributi per  i
danni subiti dai soggetti privati  e  dalle  attivita'  economiche  e
produttive; 
  Considerato che alla disciplina delle modalita' di determinazione e
concessione  dei  contributi   e   all'assegnazione   delle   risorse
finanziarie in proporzione si provvede  con  apposite  ordinanze  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  adottate  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, relative  all'ambito  territoriale  di
ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa  con  le  medesime,
nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio
dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi
gia' percepiti ai sensi di quanto previsto  dall'art.  25,  comma  2,
lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1  del
2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615 del  16  novembre  2019,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  2
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  622  del  17  dicembre  2019,  recante:  «Interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle    Regioni    Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 819 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e  regolare  il  subentro  della  Regione  Veneto  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 820 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Calabria  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto» con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino  al
14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 821 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e  regolare  il  subentro  della  Regione  Marche  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023, cosi come modificata dall'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 878 del 25 marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 822 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Emilia  Romagna
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici che,  nel  mese  di  novembre  2019,  hanno  colpito  i
territori delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto», con  cui,  tra  l'altro,  la  contabilita'
speciale opera fino al 14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 826 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento  della  situazione
di criticita' determinatasi in conseguenza degli  eccezionali  eventi
meteorologici che,  nel  mese  di  novembre  2019,  hanno  colpito  i
territori delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto», con  cui,  tra  l'altro,  la  contabilita'
speciale opera fino al 14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 827 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il subentro della  Regione  Basilicata  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 828 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e  regolare  il  subentro  della  Regione  Puglia  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»,  cosi'  come  modificata   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 955 del 29 dicembre 2022  con
cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al 14  novembre
2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 829 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Piemonte  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 830 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Campania  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 831 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Liguria  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 855 del 1 febbraio 2022, recante: «Ordinanza di protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Abruzzo  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 860 del 3 febbraio 2022, recante: «Ordinanza di protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Toscana  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al
14 novembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio  2019,
con la quale e' dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno
29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico,  in  Provincia
di Matera e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del  13
febbraio 2020 che ha  disposto  la  proroga  del  predetto  stato  di
emergenza per ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  578  del  21  febbraio  2019,  recante:  «Interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza dell'eccezionale  movimento  franoso
che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune
di Pomarico, in Provincia di Matera»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 759 del 29 marzo 2021, recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il subentro della  Regione  Basilicata  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza dell'eccezionale movimento  franoso  che
il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune  di
Pomarico, in Provincia di Matera» e la successiva ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 885 del  1°  aprile  2022
con cui la contabilita'  speciale  e'  stata  prorogata  fino  al  14
febbraio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 21 al 24  dicembre  2019  nel  territorio
della costa tirrenica delle Province di  Catanzaro,  Cosenza,  Reggio
Calabria e Vibo Valentia e la successiva delibera del  Consiglio  dei
ministri del 4 marzo 2021 con la quale il citato stato  di  emergenza
e' stato prorogato per dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  653  del  20  marzo  2020,  recante:  «Disposizioni  urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019  nel
territorio  della  costa  tirrenica  delle  Province  di   Catanzaro,
Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 891 del 6 maggio 2022, recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Calabria  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
verificatisi nei giorni dal 21 al 24  dicembre  2019  nel  territorio
della costa tirrenica delle Province di  Catanzaro,  Cosenza,  Reggio
Calabria e Vibo  Valentia»  con  cui  tra  l'altro,  la  contabilita'
speciale opera fino al 28 febbraio 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio  2021,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia  ionica
delle Province di Cosenza e Crotone  e  la  successiva  delibera  del
Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la  quale  il  predetto
stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del  9  aprile  2021,  n.  767,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 20 al 23  novembre  2020  nel  territorio
della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 7 aprile 2023, n. 982, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Calabria  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 20 al 23  novembre  2020  nel  territorio
della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone», con cui tra
l'altro, la contabilita' speciale opera fino al 31 dicembre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  21  e  22  dicembre  2019  nel
territorio della  Regione  Campania  e  le  successive  delibere  del
Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 con la  quale  il  citato
stato di emergenza e' stato prorogato per sei mesi  e  del  5  agosto
2021 con la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato per
ulteriori sei mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  649  dell'11  marzo  2020,  recante:  «Disposizioni  urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  21  e  22  dicembre  2019  nel
territorio della Regione Campania»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 889 del 20 aprile 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Campania  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019  nel  territorio  della
medesima regione», con cui, tra  l'altro,  la  contabilita'  speciale
opera fino al 12 febbraio 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9  febbraio  2021,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020  nel  territorio
dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa  Marina,
di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice,
in Provincia di Salerno e la successiva delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo  2022,  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 748 del 2 marzo 2021, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020  nel  territorio
dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa  Marina,
di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice,
in Provincia di Salerno»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 989 del 2 maggio 2023, recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Campania  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici  verificatisi
nei giorni 16, 17, 20  e  21  novembre,  2  e  3  dicembre  2020  nel
territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre  Orsaia,  di  Ispani,  di
Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di  Roccagloriosa  e
di Montecorice, in Provincia di Salerno.»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019  con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi
nelle Province di Bologna, di Modena, di  Parma,  di  Piacenza  e  di
Reggio-Emilia, nel mese  di  febbraio  2019,  nonche'  la  successiva
delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile  2020  con  cui  il
predetto stato d'emergenza e' stato prorogato  per  ulteriori  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 590 del 17 aprile 2019,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019  nelle  Province
di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio-Emilia.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 782 del 16 giugno 2021, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Emilia-Romagna
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019  nelle  Province
di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio-Emilia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi
nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio
2019, nonche' la successiva delibera del Consiglio dei  ministri  del
14 luglio 2020  con  cui  il  predetto  stato  d'emergenza  e'  stato
prorogato per ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 600 del 26 luglio 2019,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
metereologici  verificatisi  nei  territori  colpiti  della   regione
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 795 del 20  settembre  2021,  recante:  «Ordinanza  di  protezione
civile  per  favorire  e   regolare   il   subentro   della   Regione
Emilia-Romagna nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento  della
situazione  di  criticita'   determinatasi   in   conseguenza   degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei  territori  colpiti
della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio  2019,  con  cui  tra
l'altro, la contabilita' speciale opera fino al 26 giugno 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019  con
cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eventi  meteorologici  verificatisi  il  giorno  22
giugno 2019 nei territori  colpiti  delle  Province  di  Bologna,  di
Modena e di Reggio-Emilia e la successiva delibera del Consiglio  dei
ministri del 3 settembre 2020 con la quale  e'  stato  prorogato,  di
dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 2 settembre 2019, n. 605, recante: «Primi interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  di
eccezionale intensita' che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito  il
territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 797 del 23  settembre  2021,  recante:  «Ordinanza  di  protezione
civile  per  favorire  e   regolare   il   subentro   della   Regione
Emilia-Romagna nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento  della
situazione di criticita' determinatasi in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici che nel giorno 22 giugno 2019 hanno colpito i territori
delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio-Emilia, con cui  tra
l'altro, la contabilita' speciale opera fino al 6 agosto 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio  delle  Province  di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di  Reggio-Emilia  e  la  successiva
delibera del Consiglio dei ministri del  29  dicembre  2021,  con  la
quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di  ulteriori
dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 31 dicembre 2020,  n.  732,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 1° al 10  dicembre  2020  nel  territorio
delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio-Emilia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 967 del 20 febbraio 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Emilia-Romagna
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020  nel
territorio delle Province di Bologna, di  Ferrara,  di  Modena  e  di
Reggio-Emilia», con cui tra l'altro, la contabilita'  speciale  opera
fino al 23 dicembre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal
4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle  Provincie  di  Udine,  di
Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste
e la successiva delibera del Consiglio dei  ministri  del  22  giugno
2022, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato  prorogato
di ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 783 del 2 luglio 2021, recante: «Interventi urgenti di  protezione
civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni  dal
4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Provincie di
Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in  Provincia
di Trieste»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  nel  periodo
dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio
e la successiva delibera del Consiglio dei  ministri  del  24  aprile
2021 con la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato per
dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 700 dell'8  settembre  2020,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel periodo dal 30  ottobre  al  30  novembre  2019  nel
territorio della regione Lazio»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 915 del 17 agosto 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel  territorio  della
medesima regione», con cui, tra  l'altro,  la  contabilita'  speciale
opera fino al 31 dicembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel periodo dal  14  ottobre  all'8  novembre  2019  nel
territorio della citta' metropolitana di Genova e delle  Province  di
Savona e di La Spezia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Liguria, nonche' le delibere del Consiglio dei  ministri  del
22 febbraio 2021 e del  23  settembre  2021  che  hanno  disposto  la
proroga  dello  stato  di  emergenza  per  un  lasso   temporale   di
complessivi dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 621 del  12  dicembre  2019,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8  novembre
2019 nel territorio della Citta'  metropolitana  di  Genova  e  delle
Province di Savona e di La Spezia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 647 del 9 marzo 2020, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Liguria»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 831 del 4 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Liguria  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito  il
territorio  della  Regione  Liguria»,  con  cui,  tra   l'altro,   la
contabilita' speciale opera fino al 14 novembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per  dodici  mesi,  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella  Regione  Piemonte  e  della
Provincia di Imperia nella Regione Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 710 del 9 novembre  2020,  recante  primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella  Regione  Piemonte  e  della
Provincia di Imperia nella Regione Liguria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  dicembre  2020
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, sono  estesi
al territorio della Citta' metropolitana di Torino e  dei  Comuni  di
Balzola, di Bozzole, di  Casale  Monferrato,  di  Frassineto  Po,  di
Valmacca e di Villanova  Monferrato,  in  Provincia  di  Alessandria,
nella Regione Piemonte, nonche' al territorio dei Comuni di  Albenga,
in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di
Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione
Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2
e 3 ottobre 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 745 del 23 febbraio 2021, recante ulteriori interventi urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola, di  Vercelli,  della  Citta'  metropolitana  di
Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato,  di
Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di
Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei
Comuni di Albenga, in Provincia di  Savona,  di  Casarza  Ligure,  in
Provincia di Genova, di Maissana e di  Varese  Ligure,  in  Provincia
della Spezia, nella Regione Liguria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  4  novembre  2021
recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia  di  Biella,
di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola  e  di  Vercelli,  della
Citta' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola,  di  Bozzole,
di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca  e  di  Villanova
Monferrato, in Provincia di Alessandria,  nella  Regione  Piemonte  e
della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in  Provincia  di
Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana  e  di
Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria e  la
successiva delibera del Consiglio dei ministri  del  26  maggio  2022
recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 962 del 30 gennaio 2023, recante: «Ordinanza di protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Piemonte  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia
di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di  Verbano-Cusio-Ossola  e  di
Vercelli, della Citta'  metropolitana  di  Torino  e  dei  Comuni  di
Balzola, di Bozzole, di  Casale  Monferrato,  di  Frassineto  Po,  di
Valmacca e di Villanova  Monferrato,  in  Provincia  di  Alessandria,
nella Regione  Piemonte»,  con  cui,  tra  l'altro,  la  contabilita'
speciale opera fino al 22 ottobre 2024; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 968 del 20 febbraio 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Liguria  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia
di Imperia e dei Comuni  di  Albenga,  in  Provincia  di  Savona,  di
Casarza Ligure, in Provincia di  Genova,  di  Maissana  e  di  Varese
Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria»,  con  cui,
tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino al 22 ottobre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
nel territorio delle Province di Brescia,  di  Lecco  e  di  Sondrio,
interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni  11  e
12 giugno 2019 e la successiva delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 14 luglio 2020 che ha prorogato, per  dodici  mesi,  il  predetto
stato di emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 598 del 25 luglio 2019,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici  che  nei
giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province
di Brescia, di Lecco e di Sondrio»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  novembre  2019
con la quale e' stato esteso lo  stato  di  emergenza,  adottato  con
delibera  del  1°  luglio  2019,  in  conseguenza   degli   ulteriori
eccezionali eventi meteorologici verificatisi  nei  giorni  25  e  26
luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio  della  Provincia  di
Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019  nel  territorio
dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di  Brescia  e
di Casargo della Provincia di Lecco; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 796 del 23  settembre  2021,  recante:  «Ordinanza  di  protezione
civile per favorire e regolare il subentro  della  Regione  Lombardia
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi in conseguenza  degli  eventi  meteorologici
che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e
di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio
al 12 agosto 2019, cosi' come modificata dall'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 938 del 21 ottobre 2022», con
cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino  al  30  giugno
2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
2 al 5 ottobre 2020 nel territorio  delle  Province  di  Bergamo,  di
Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e  di  Varese  e  la
successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato  per  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  766  del  9  aprile  2021,  recante:  «Disposizioni  urgenti   di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio  delle
Province di Bergamo, di Brescia, di Como,  di  Lecco,  di  Pavia,  di
Sondrio e di Varese»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza nel territorio del Comune  di  Formazza,  in  Provincia  di
Verbano-Cusio-Ossola,   interessato   dagli   eventi    meteorologici
verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019  e  la  successiva
delibera del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2020 con  cui  il
predetto stato d'emergenza e' stato prorogato di dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 620 del 6 dicembre 2019, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che,  nei
giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito  il  territorio  del
Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 802 del 22 ottobre 2021, recante: «Ordinanza di protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Piemonte  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza  degli  eventi  meteorologici  che,  nei
giorni 11 giugno e 12 agosto 2019, hanno colpito  il  territorio  del
Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno  2020  nel
territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese
e di San Mauro  Torinese  ricadenti  nella  Citta'  metropolitana  di
Torino; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 743 del  16  febbraio  2021,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3  all'11
giugno 2020 nel territorio dei  Comuni  di  Baldissero  Torinese,  di
Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti  nella  Citta'
metropolitana di Torino»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 832 del 5 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Piemonte  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11  giugno  2020
nel territorio dei Comuni  di  Baldissero  Torinese,  di  Castiglione
Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella Citta' metropolitana
di Torino», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale opera fino
21 ottobre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici  che,  a  partire
dal mese di settembre 2019, hanno  interessato  il  territorio  delle
Province di  Agrigento,  Catania,  Enna,  Messina,  Palermo,  Ragusa,
Siracusa e  Trapani  e  la  successiva  delibera  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 marzo 2021 che ha  prorogato,  di  dodici  mesi,  lo
stato di emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 619 del 5 dicembre 2019, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eventi  meteorologici  che,  a
partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato  il  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 863
del 24 febbraio 2022, recante: «Ordinanza di  protezione  civile  per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Siciliana  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  che,  a
partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato  il  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani», con cui, tra l'altro, la  contabilita'  speciale
opera fino al 21 novembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del
Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo e la successiva delibera
del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2021,  con  la  quale  il
predetto stato di emergenza e' stato prorogato  di  ulteriori  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 17 novembre 2020,  n.  713,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia
di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 972
del 1 marzo  2023,  recante:  «Ordinanza  di  protezione  civile  per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Siciliana  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e
del Comune di Altofonte, in  Provincia  di  Palermo»,  con  cui,  tra
l'altro, la contabilita' speciale opera fino 22 ottobre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
nei giorni 27 e 28 luglio 2019  hanno  colpito  il  territorio  delle
Province di Arezzo e di Siena, nonche' la delibera del 5 ottobre 2020
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato  prorogato  di  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 17  ottobre  2019  n.  611,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio  2019  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Arezzo e di Siena»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 812
del 29 novembre 2021, recante: «Ordinanza di  protezione  civile  per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione   Toscana   nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio  delle
Province di Arezzo e di Siena», con cui, tra l'altro, la contabilita'
speciale opera fino al 19 settembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del
Comune di Venezia e la successiva delibera del Consiglio dei ministri
del 6 novembre 2020, con cui il predetto stato di emergenza e'  stato
prorogato di ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 616 del  16  novembre  2019,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019  nel
territorio del Comune di Venezia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 851 del 24 gennaio 2022, recante: «Ordinanza di protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  del  Comune  di  Venezia  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del
medesimo comune», con cui,  tra  l'altro,  la  contabilita'  speciale
opera fino al 14 novembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di agosto 2020 nel territorio  delle  Province  di  Belluno,  di
Padova, di Verona e di Vicenza e la successiva delibera del Consiglio
dei ministri del 23 settembre 2021, con la quale il predetto stato di
emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 704  del  1°  ottobre  2020,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 943 del 9 novembre 2022, recante: «Ordinanza di protezione  civile
per favorire e  regolare  il  subentro  della  Regione  Veneto  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno,  di
Padova,  di  Verona  e  di  Vicenza»,  con  cui,  tra   l'altro,   la
contabilita' speciale opera fino al 10 settembre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato  per  dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9  dicembre  2020  nel
territorio della Provincia di  Belluno  e  dei  Comuni  di  Torre  di
Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e la successiva
delibera del Consiglio dei ministri del  29  dicembre  2021,  con  la
quale lo stato d'emergenza, e' stato prorogato, di dodici mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'8  luglio  2021,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono  stati
estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova,  dell'area
dell'Alto  Vicentino  della  Provincia  di  Vicenza  e  della  fascia
costiera  della   Provincia   di   Venezia   colpiti   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 761 del 30 marzo  2021,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della
Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo,  Vicenza  e
Longare in Provincia di Vicenza»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 973 del 1 marzo 2023, recante: «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate   al   superamento   della   situazione   di   criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province  di
Belluno, Treviso e Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza
e Longare in Provincia  di  Vicenza,  nell'area  dell'Alto  Vicentino
della Provincia di Vicenza e nella fascia costiera della Provincia di
Venezia», con cui, tra l'altro, la contabilita' speciale  opera  fino
al 30 dicembre 2024; 
  Considerato che le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e  Sicilia  non
hanno, allo stato, ancora  comunicato  i  fabbisogni  previsti  dalla
richiamata ordinanza n. 932/2022; 
  Considerato che  le  Regioni  Marche,  Piemonte  e  Valle  d'Aosta,
rispettivamente  con  riferimento  alle  ordinanze   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 622/2019, n.  620/2019  e  n.
749/2021,  hanno  comunicato  la  non   sussistenza   di   fabbisogni
finanziari; 
  Considerato che a fronte di una  stima  in  prima  ricognizione  di
oltre euro 607.000.000,00  i  fabbisogni  effettivi  trasmessi  dalle
amministrazioni  interessate  dalla  procedura  di  cui  alla  citata
ordinanza n. 932/2022 ammontano a euro 115.233.658,54, corrispondenti
al valore medio del 18,98% della predetta stima; 
  Considerato, inoltre, che la stima relativa alla prima ricognizione
di quelle mancanti e' di euro  33.116.874,46,  e  che  applicando  la
medesima percentuale media del 18,98%, si  ottiene  una  stima  degli
ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 6.286.949,92; 
  Ritenuto necessario, ai fini del riparto in questione,  considerare
in via cautelativa una percentuale media della ricognizione di cui al
periodo precedente  del  20,93%  ottenendo  quindi  una  stima  degli
ulteriori fabbisogni da soddisfare di euro 6.622.624,05; 
  Tenuto conto che la stima in prima ricognizione  per  i  fabbisogni
relativi agli eventi calamitosi occorsi nell'anno 2021 comunicati  e'
di  euro  41.986.935,83,  e,   pertanto,   applicando   la   medesima
percentuale cautelativa del 20,93% si ottiene una stima di  ulteriori
fabbisogni da soddisfare di euro 8.790.466,62; 
  Considerato, inoltre, che a valere sulla somma disponibile di  euro
142.000.000,00, relativa alle annualita' 2023 e 2024,  rientrano  sia
la  somma  dei  fabbisogni  reali  e  oggetto  di  perizia   di   cui
all'ordinanza n. 932/2022 pari a euro 115.233.658,54,  che  le  stime
delle ricognizioni 2019  e  2020  mancanti  per  il  valore  di  euro
6.622.624,05, nonche' le risorse stimate per gli eventi del 2021  del
valore di euro 8.790.466,62; 
  Ravvisata pertanto, la necessita'  di  procedere  con  la  seguente
modalita'  di  riparto  utilizzando  la  somma  complessiva  di  euro
142.000.000,00 di cui euro 92.000.000,00 relativa all'annualita' 2023
ed euro 50.000.000,00 relativa all'annualita' 2024: 
    riparto proporzionale  sul  totale  dei  fabbisogni  periziati  e
trasmessi per gli eventi 2019 e 2020 pari a euro 115.233.658,54, fino
alla concorrenza della somma  di  euro  87.000.000,00  stanziati  per
l'anno 2023, corrispondente all'applicazione di  una  percentuale  di
riduzione del 75,50% e quale limite massimo autorizzato per  ciascuna
amministrazione interessata per  i  corrispondenti  importi  indicati
come fabbisogni da riconoscere nell'anno 2023 indicati nella  tabella
allegata, sezione A; 
    riparto proporzionale  degli  ulteriori  fabbisogni  periziati  e
trasmessi per gli eventi 2019 e 2020 pari a euro 28.233.658,54,  pari
al 24,50% del totale, a valere  sulla  somma  di  euro  50.000.000,00
stanziati per l'anno 2024 a copertura completa degli stessi  e  quale
limite massimo autorizzato per ciascuna  amministrazione  interessata
per i corrispondenti importi indicati come fabbisogni da  riconoscere
nell'anno 2024 indicati nella tabella allegata, sezione A; 
    accantonamento della quota parte non ripartita relativa  all'anno
2023, nel limite massimo di euro 5.000.000,00, a  parziale  copertura
dei fabbisogni per eventi 2019 e 2020 ancora non trasmessi; 
  Considerato che per accedere al sopra citato accantonamento di euro
5.000.000,00, le  amministrazioni  interessate  dovranno  inviare  le
ricognizioni periziate entro e non oltre il 1° settembre 2023  e  che
le eventuali somme residue a detta data potranno essere redistribuite
a ulteriore copertura proporzionale  dei  fabbisogni  precedentemente
trasmessi, con conseguente innalzamento della percentuale per  l'anno
2023 e corrispondente riduzione dell'impegno sull'annualita' 2024; 
  Considerato che la quota parte residua  di  fabbisogni  per  eventi
2019 e 2020 non coperta a valere sulle risorse  2023  potra'  trovare
integrale copertura sulle risorse 2024; 
  Considerato  che  i  fabbisogni  relativi  agli  eventi  calamitosi
occorsi nell'anno 2021  a  conclusione  della  relativa  istruttoria,
stimabili, applicando la medesima percentuale cautelativa del 20,93%,
nel valore di euro 8.790.466,62,  verrebbero  posti  a  carico  della
quota di finanziamento residuo per il 2024; 
  Considerato che verra' rimesso a ciascuna regione  la  facolta'  di
disciplinare le modalita' operative e  i  criteri  di  priorita'  nel
riconoscimento dei contributi; 
  Ravvisata quindi la necessita'  di  disciplinare  le  modalita'  di
riparto delle risorse disponibili finalizzate al  riconoscimento  dei
contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e  dalle
attivita'  economiche  e  produttive  in  conseguenza  degli   eventi
calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020; 
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Riparto delle somme stanziate in favore 
                  delle amministrazioni interessate 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma  448,  della
legge  30  dicembre  2021,  n.  234  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ed in considerazione di quanto esposto in premessa,  e'
approvato, per i fabbisogni definitivi relativi agli  eventi  2019  e
2020 gia' trasmessi ai sensi dell'OCDPC n. 932/2022, alla data  della
presente  ordinanza,  pari  a  complessivi  euro  115.233.658,54,  il
seguente riparto di cui all'allegata tabella, sezione A: 
    euro  87.000.000,00  per  l'anno  2023,  quale   limite   massimo
autorizzato  per   ciascuna   amministrazione   interessata   per   i
corrispondenti  importi  indicati  come  fabbisogni  da   riconoscere
nell'anno 2023 indicati nella tabella allegata, sezione A; 
    euro  28.233.658,54  per  l'anno  2024,  quale   limite   massimo
autorizzato  per   ciascuna   amministrazione   interessata   per   i
corrispondenti  importi  indicati  come  fabbisogni  da   riconoscere
nell'anno 2024 indicati nella tabella allegata, sezione A; 
  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  1,  si   provvede   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di 92.000.000,00 per l'anno  2023  e  di
50.000.000,00 per l'anno 2024 di cui al citato  art.  1,  comma  448,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 cosi' come  integrata  dall'art.
5-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.   3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21. 
  3. Per accedere  alla  quota  residua  non  ripartita,  nel  limite
massimo di euro 5.000.000,00 sull' autorizzazione di  spesa  di  euro
92.000.000,00 per l'anno 2023 di cui al citato  art.  1,  comma  448,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le amministrazioni indicate  in
premessa di  cui  alla  sezione  B  dell'allegata  tabella,  dovranno
inviare al Dipartimento della protezione civile i fabbisogni  2019  e
2020 non ancora trasmessi  previsti  dalla  richiamata  ordinanza  n.
932/2022 entro e non oltre il 1° settembre 2023 ai fini  del  riparto
con successiva ordinanza. Le eventuali somme residue  sulla  predetta
quota alla data del 1° settembre 2023, potranno essere  redistribuite
a ulteriore rimodulazione proporzionale del riparto di cui  al  comma
1, con conseguente innalzamento del  pro  quota  per  l'anno  2023  e
corrispondente riduzione sull'annualita' 2024. 
  4. Agli eventuali fabbisogni residui per gli eventi 2019 e 2020  di
cui al primo periodo del comma 3 nonche' ai fabbisogni relativi  agli
eventi occorsi nell'anno 2021 di cui  alla  sezione  C  dell'allegata
tabella si provvede, con successiva ordinanza  di  riparto  all'esito
della  definitiva  istruttoria,  nel  limite  massimo  delle  risorse
residue disponibili per l'anno 2024, pari a euro 21.766.341,46, sulla
citata autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,  comma  448  della
legge n. 234/2021.