IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e  di
Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio  2023  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31 maggio 2023  e
n. 1003 del 14 giugno 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e Rimini»; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio   2023»,   con
particolare riferimento agli articoli 18 e 19; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di  ulteriori
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota del Presidente della Regione  Emilia-Romagna  del  16
giugno 2023; 
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Interventi edilizi urgenti e opere temporanee 
 
  1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e
di  lavoro,  l'avvio  degli  interventi  edilizi  necessari  per   il
ripristino  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  calamitoso  e'
disciplinato dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6,  9-bis,  10,
22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, all'articolo  146  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' alle corrispondenti  disposizioni  della
regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano  ai  comuni
l'avvio dei lavori edilizi di messa in  sicurezza  e  ripristino,  da
eseguirsi comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
urbanistica nonche' della pianificazione paesaggistica e  di  bacino,
con  l'indicazione  del  progettista  abilitato  responsabile   della
progettazione e della direzione lavori e  della  impresa  esecutrice,
purche' le costruzioni non  siano  state  interessate  da  interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i  relativi
ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore,  con
particolare riferimento a quelle in materia  edilizia,  di  sicurezza
idraulica  e  idrogeologica  e  sismica.  La  comunicazione   include
altresi' una  documentazione  fotografica  ed  eventuali  valutazioni
tecniche atte a documentare il nesso di  causalita'  con  gli  eventi
calamitosi. 
  3. I soggetti interessati entro il  termine  di  centoventi  giorni
dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione  non
gia' allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di
ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e  per  ogni
altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato
prescritto dalla legge per la  realizzazione  degli  interventi,  ivi
compresa  l'attestazione  dello  stato  legittimo  dell'immobile.  La
documentazione e' soggetta agli  ordinari  controlli  ai  fini  della
verifica della conformita' degli interventi edilizi. 
  4. Le  opere  temporanee,  necessarie  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  produttive  e  dei  servizi  pubblici  e  privati  e   per
soddisfare le esigenze abitative connesse all'attivita' delle aziende
agricole, sono rimosse, in deroga al termine  previsto  dall'articolo
6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni, al cessare della necessita', e comunque entro la  data
di agibilita' degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui
hanno sopperito, non oltre il  periodo  di  vigenza  dello  stato  di
emergenza.