IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021; 
  Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  9  agosto  1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  217
del 30 agosto 1967 e  sul  sito  internet  del  Ministero  -  Sezione
qualita' - Vini DOP e IGP, con il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata dei vini «Chianti  classico»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  2  luglio  1984
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  290
del  20  ottobre  1984  con  il  quale  e'  stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata e garantita  «Chianti  classico»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione 
  Visto il reg. esecuzione (UE) n. 2018/1786 del  19  novembre  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L/293  del
20 novembre 2018 e la rettifica pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea n. C/373 del 5 novembre 2019,  con  il  quale  e'
stato da ultimo modificato il  disciplinare  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Chianti classico»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio vino Chianti  classico  con
sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), intesa ad ottenere  la  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale  6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6,  7,  e  10)  e  dal  citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente  alla
sua entrata in vigore, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della regione Toscana; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e  IGP,  espresso  nella  riunione  del  10  febbraio  2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG  dei
vini «Chianti classico»; 
    conformemente  all'art.  13,  comma   6,   del   citato   decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023, al  fine  di  dar  modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la nota datata 31  marzo  2023  del  Consorzio  vino  Chianti
classico  concernente  la  richiesta  per  rendere   retroattive   le
disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare
di produzione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia
2022 e precedenti, a condizione che  le  relative  partite  siano  in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che  ne
sia verificata la rispondenza da parte del  competente  organismo  di
controllo; 
  Vista la nota del 19 aprile 2023 della Regione Toscana, indirizzata
al Consorzio vino Chianti classico, con la quale la medesima dichiara
che nulla osta all'accoglimento  della  richiesta  del  Consorzio,  a
condizione che sia garantita la piena tracciabilita' dei prodotti che
intendono  fregiarsi  del   riferimento   alle   Unita'   geografiche
aggiuntive,  suggerendo  di  consentire  l'utilizzo  delle   UGA   in
etichetta a decorrere dai prodotti della vendemmia 2021; 
  Vista la  comunicazione  presentata  in  data  2  maggio  2023  dal
competente organismo di controllo, con la quale il medesimo  dichiara
di poter verificare l'utilizzo delle  Unita'  geografiche  aggiuntive
anche a tutte le vendemmie  antecedenti  l'entrata  in  vigore  delle
nuove disposizioni, previa comunicazione sistematica da  parte  delle
aziende delle movimentazioni di vino atto e di vino  certificato  con
la specifica delle UGA; 
  Vista la nota del 26 maggio 2023 della Regione Toscana con la quali
la medesima regione, in seguito alla richiesta da parte del Ministero
di eventuali osservazioni in merito alla sopra  citata  dichiarazione
dell'Organismo  di  controllo,  dichiara  di  non   avere   ulteriori
osservazioni da rappresentare in merito a quanto  gia'  espresso  con
nota del 19 aprile 2023, rispetto a quanto dichiarato dall'OdC; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13,  comma
7, del citato decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  sussistono  i
requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le   modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Chianti classico»  ed  il  relativo
documento unico consolidato con  le  stesse  modifiche,  nonche'  per
rendere applicabili le modifiche  in  questione  nei  riguardi  delle
produzioni  derivanti  dalla  campagna   vendemmiale   2023/2024   e,
relativamente  alla  possibilita'  di  indicare   in   etichetta   il
riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive, anche per le giacenze
di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022  e  precedenti  che  siano
rispondenti ai requisiti stabiliti  dal  disciplinare  di  produzione
consolidato con le medesime modifiche; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13,  commi
7  e  8,  del  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021  alla
pubblicazione del presente decreto di  approvazione  delle  modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del  relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle  stesse
modifiche  ordinarie  alla  Commissione  UE,   tramite   il   sistema
informativo messo a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n.  118468  del  22  febbraio  2023
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma  4,  con
la quale i  titolari  degli  uffici  dirigenziali  non  generali,  in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Chianti
classico» cosi' come da ultimo modificato con il reg.  esecuzione  UE
n. 2018/1786, richiamato in premessa,  sono  approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023. 
    
  2. Il disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Chianti
classico», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma  1,
e il relativo documento unico  consolidato  figurano  rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.