IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021; Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 30 agosto 1967 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Chianti classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del 20 ottobre 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione Visto il reg. esecuzione (UE) n. 2018/1786 del 19 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L/293 del 20 novembre 2018 e la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/373 del 5 novembre 2019, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti classico»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio vino Chianti classico con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della regione Toscana; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti classico»; conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Vista la nota datata 31 marzo 2023 del Consorzio vino Chianti classico concernente la richiesta per rendere retroattive le disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo; Vista la nota del 19 aprile 2023 della Regione Toscana, indirizzata al Consorzio vino Chianti classico, con la quale la medesima dichiara che nulla osta all'accoglimento della richiesta del Consorzio, a condizione che sia garantita la piena tracciabilita' dei prodotti che intendono fregiarsi del riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive, suggerendo di consentire l'utilizzo delle UGA in etichetta a decorrere dai prodotti della vendemmia 2021; Vista la comunicazione presentata in data 2 maggio 2023 dal competente organismo di controllo, con la quale il medesimo dichiara di poter verificare l'utilizzo delle Unita' geografiche aggiuntive anche a tutte le vendemmie antecedenti l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, previa comunicazione sistematica da parte delle aziende delle movimentazioni di vino atto e di vino certificato con la specifica delle UGA; Vista la nota del 26 maggio 2023 della Regione Toscana con la quali la medesima regione, in seguito alla richiesta da parte del Ministero di eventuali osservazioni in merito alla sopra citata dichiarazione dell'Organismo di controllo, dichiara di non avere ulteriori osservazioni da rappresentare in merito a quanto gia' espresso con nota del 19 aprile 2023, rispetto a quanto dichiarato dall'OdC; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e, relativamente alla possibilita' di indicare in etichetta il riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive, anche per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le medesime modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Decreta: Art. 1 1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico» cosi' come da ultimo modificato con il reg. esecuzione UE n. 2018/1786, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.