IL MINISTRO 
                 DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' 
                     ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 4, comma 3, della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano, provvede con  decreto  all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5,  33
e 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, come modificato e integrato dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
(nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  gennaio  2023,
n. 3), recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, in particolare il comma 3 che dispone che  le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno  ai  piani  strategici
che gli Stati  membri  devono  redigere  nell'ambito  della  politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2116   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2289   della
Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici  della
PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni». 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione  del
4  maggio  2022  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116   del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della  Commissione
del  21  dicembre  2021  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione
del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2021/2116 del. Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  nella
politica agricola comune; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione
del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE)  2021/2115
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda
l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche
e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8)  per  l'anno  di  domanda
2023; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
concerne il sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  e  le
condizioni per il rifiuto  o  la  revoca  di  pagamenti,  nonche'  le
sanzioni amministrative applicatili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale ed alla condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il  sistema  integrato  di  gestione  e
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2  dicembre
2022 con la quale la Commissione ha  approvato  il  Piano  strategico
della PAC 2023-2027 dell'Italia  ai  fini  del  sostegno  dell'Unione
finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo
agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087,  recante
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto
concerne i pagamenti diretti; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 12 gennaio  2015,  n.  162,  relativo
alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del  1°  marzo  2021,  n.  99707,  recante
attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-  legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385,  recante  la
«Disciplina del regime  di  condizionalita  e  dei  requisiti  minimi
relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e  fitosanitari  e  al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)  2021/2115  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   2   dicembre   2021   e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle  domande
di aiuto per lo sviluppo rurale»; 
  Ritenuto opportuno definire le procedure per la presentazione e  la
modifica delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi  a
superficie e a  capo  dello  sviluppo  rurale  finanziati  dal  FEASR
2023-2027 e quelli finanziati dal FEASR 2014-2022; 
  Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano, nel corso della seduta del 22 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Procedure per la presentazione e la modifica delle domande di aiuto e
  di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello  sviluppo
  rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 
 
  1. Il beneficiario, prima  della  presentazione  delle  domande  di
aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di  cui
ai  decreti  del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in
premessa. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2022/1173, la domanda di aiuto contiene necessariamente gli  elementi
di seguito, elencati e  l'informazione  agli  interessati,  ai  sensi
dell'art. 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa  la
possibilita' che i loro dati personali siano  trattati  da  organismi
nazionali o dell'Unione, conformemente al paragrafo  1  del  medesimo
art.  151,  con  i  diritti  di  protezione  dei  dati  sanciti   dai
regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725: 
    a)  identita'  del   beneficiario,   compresa,   se   del   caso,
l'identificazione  del  gruppo  al  quale  partecipa,  come  definito
all'art. 2, punto 11),  della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e come stabilito dall'art. 59,  paragrafo  4,
del regolamento (UE)  2021/2116  e  per  il  quale  sono  fornite  le
informazioni minime  stabilite  dall'art.  44  del  regolamento  (UE)
2022/128; 
    b)  gli  interventi  richiesti   e   le   relative   informazioni
dettagliate; 
    c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni
di  ammissibilita',  obblighi  e  altri  requisiti   pertinenti   per
l'intervento oggetto di domanda; 
    d) informazioni pertinenti per la condizionalita'; 
    e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti  per  la
corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato  di  cui
all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione
agli interventi oggetto della domanda di aiuto. 
  3. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda
di aiuto per i pagamenti  a  superficie  dello  sviluppo  rurale,  e'
presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato  di
cui all'art. 5 regolamento  (UE)  2022/1173,  fornito  dall'organismo
pagatore competente, con le informazioni desunte dagli  elementi  del
Sistema integrato di gestione e  controllo,  presenti  nel  fascicolo
aziendale.  Relativamente  agli  interventi  a  capo  richiesti   dal
beneficiario  nella  domanda  di  aiuto  basata  sugli  animali,   le
informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi
del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo
aziendale. E' cura del beneficiario, prima della presentazione  della
domanda, allineare le informazioni del fascicolo  aziendale  relative
alla propria consistenza zootecnia con le informazioni presenti nella
Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN). 
  4. La domanda geospaziale, che contiene le informazioni di cui  al,
comma 2 del presente articolo, reca altresi' le informazioni  di  cui
all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. 
  5. Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto  o  in
parte, dal richiedente entro i trenta  giorni  solari  successivi  al
termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento. 
  6. In caso di non conformita' alle  condizioni  di  ammissibilita',
rilevate  tramite  i  controlli  amministrativi  e  il   sistema   di
monitoraggio  della  superficie,  l'organismo  pagatore   informa   i
beneficiari, consentendo la possibilita' di modificare o ritirare  la
domanda  di  aiuto  rispetto  alla  parte   interessata   dalla   non
conformita', con le modalita' fissate dall'organismo pagatore. 
  7. Le domande di aiuto e  gli  eventuali  documenti  giustificativi
forniti dal  beneficiario  possono  essere  corretti  e  adeguati  in
qualsiasi momento dopo essere stati  presentati  in  casi  di  errori
palesi riconosciuti dall'autorita' competente.  Si  considera  errore
palese  quello  rilevabile  dall'amministrazione  sulla  base   delle
ordinarie attivita' istruttorie.