IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 1514/2021 del 16 dicembre 2021,  recante
«Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Adakveo"  ai  sensi
dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 4 del 7 gennaio 2022; 
  Vista la determina AIFA n. 285/2023 del  18  aprile  2023,  recante
«Sospensione del requisito di innovativita'  terapeutica,  attribuito
ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge  8  novembre  2012,  n.  189  e
dell'art. 1, commi 402, 403 e 404, legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(Legge di bilancio 2017)  -  medicinale  "Adakveo"  (crizanlizumab)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 98 del 27 aprile 2023; 
  Vista il parere del Comitato per i medicinali per uso umano  (CHMP)
dell'EMA  che  il  26  maggio  2023   ha   raccomandato   la   revoca
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  condizionata  del
medicinale «Adakveo» (crizanlizumab), indicato per la prevenzione  di
crisi dolorose (crisi vaso-occlusive)  in  pazienti  con  malattia  a
cellule falciformi; 
  Considerato che il parere del CHMP e' stato motivato da evidenze di
un  rapporto  beneficio/rischio  di  «Adakveo»  (crizanlizumab)   non
favorevole; 
  Considerato che  in  seguito  alla  raccomandazione  del  CHMP,  la
Commissione europea adottera' la decisione giuridicamente  vincolante
di   revoca   dell'autorizzazione   all'immissione    in    commercio
condizionata; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 7-9 giugno 2023 con il quale «prende atto
del parere del CHMP e, nelle more della pubblicazione della determina
di  revoca,  ritiene  opportuno  sospendere  la  rimborsabilita'  del
farmaco sia per i nuovi pazienti che per quelli gia' in trattamento»; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Sospensione della rimborsabilita' 
 
  La  rimborsabilita'  del  medicinale  ADAKVEO  (crizanlizumab)  per
l'indicazione terapeutica: «Adakveo e' indicato  per  la  prevenzione
delle crisi vaso-occlusive (vaso occlusive crises -  VOC)  ricorrenti
nei pazienti con malattia a  cellule  falciformi  di  eta'  uguale  e
superiore a sedici anni che abbiano presentato almeno 2 VOC nel corso
dei dodici mesi precedenti. Puo' essere  somministrato  come  terapia
aggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come  monoterapia
in pazienti per i quali il trattamento con HU/HC e'  inappropriato  o
inadeguato»,  e'  temporaneamente   sospesa   fino   alla   decisione
giuridicamente vincolante della Commissione europea.