IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita' il potere di emanare  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze  contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2023/915  della  Commissione  del  25
aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni  contaminanti  negli
alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo  2017  che  stabilisce  norme  comuni  per  i
controlli ufficiali dell'Unione europea  volti  a  garantire  che  la
legislazione riguardante la filiera  agroalimentare  a  tutela  della
salute umana, della salute e del benessere  degli  animali,  e  della
salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE,  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Vista la  raccomandazione  2013/711/UE  della  Commissione  che  ha
stabilito livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili al
fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la  presenza
di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  17  maggio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143
del 22 giugno 2011, recante: «Misure urgenti di gestione del  rischio
per la salute umana  connesso  al  consumo  di  anguille  contaminate
provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto per  gli  operatori
del settore alimentare il divieto  di  immettere  sul  mercato  o  di
commercializzare al dettaglio le anguille  provenienti  dal  lago  di
Garda   destinate   alla   alimentazione   umana,   come    prorogata
dall'ordinanza ministeriale 18 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno  2012,  n.  135;  dall'ordinanza  ministeriale  7
giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7  giugno  2013,  n.
149; dall'ordinanza ministeriale 13  giugno  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  27   giugno   2014,   n.   147;   dall'ordinanza
ministeriale 21 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
giugno 2015, n. 135, come  corretta  con  comunicato  diramato  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   n.   140/2015;
dall'ordinanza ministeriale 8 giugno 2016, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 30 giugno 2016,  n.  151;  dall'ordinanza  ministeriale  24
maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno  2017,  n.
138; dall'ordinanza ministeriale 11  maggio  2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2018, n. 130; dall'ordinanza ministeriale
21 maggio 2019 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14  giugno
2019, n. 138; dall'ordinanza ministeriale 15 giugno 2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2020, n.  154;  dall'ordinanza
ministeriale 8 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del
12 luglio 2021, n. 165 e, da ultimo  dall'ordinanza  ministeriale  16
giugno 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30  giugno  2022,
n. 151; 
  Visto  il  nuovo  Piano  «Strategia  per  il   monitoraggio   della
contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille del Lago di  Garda-Anno
2022», trasmesso con nota prot. n. 7298 del 3 marzo  2022  agli  enti
territoriali  del  bacino  del  Lago  di  Garda  dopo  essere   stato
predisposto e condiviso dalla Direzione generale per  l'igiene  e  la
sicurezza degli alimenti e  la  nutrizione  (DGISAN)  con  il  Centro
operativo   veterinario    per    l'epidemiologia,    programmazione,
informazione  e  analisi  del  rischio  (COVEPI)  e  il   Laboratorio
nazionale di riferimento  per  gli  inquinanti  organici  persistenti
alogenati  negli   alimenti   e   nei   mangimi   presso   l'Istituto
zooprofilattico sperimento dell'Abruzzo e Molise (IZSAM) e l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna
(IZSLER); 
  Visto che l'obiettivo di tale monitoraggio era verificare eventuali
ed apprezzabili modifiche dei livelli di contaminazione rispetto agli
esiti relativi al periodo 2015-2016 e  valutare  la  possibilita'  di
revoca del divieto  di  commercializzazione  delle  anguille,  seppur
limitatamente  a   determinate   categorie   definite   in   base   a
caratteristiche morfologiche quali lunghezza o peso; 
  Preso atto della relazione tecnica sugli esiti del campionamento  e
analisi delle diossine e dei PCB su campioni di anguille pescate  dal
lago  di  Garda -  Piano  di  monitoraggio   anno   2022,   trasmessa
dall'IZSLER con nota n. 48024 - del 5 dicembre 2022 e della relazione
tecnica trasmessa con nota n. 1559 del 19 gennaio 2023 dall'IZSAM; 
  Considerato che gli esiti  del  monitoraggio  non  denotano  alcuna
diminuzione dei valori medi della contaminazione riscontrati rispetto
ai  risultati  del  Piano  di  monitoraggio  condotto   nel   periodo
precedente 2015-2016; 
  Considerato che dalle conclusioni delle citate relazioni  tecniche,
sulla base degli esiti del monitoraggio, la  Direzione  generale  per
l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con  nota  n.
0024772  del  15  giugno  2023,  a  causa  della  persistenza   degli
inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo  delle  anguille,  ha
proposto di mantenere in vigore le misure  di  gestione  del  rischio
gia' previste; 
  Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago  di
Garda e gli istituti coinvolti nelle  attivita'  di  campionamento  e
analisi in merito agli esiti dell'attivita' di  monitoraggio  e  alle
proposte per le successive azioni da intraprendere  nel  corso  della
riunione indetta dall'ufficio 6 della DGISAN in data 6 dicembre 2022; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  3  febbraio  2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana  n.  59
del 10 marzo 2023, con il  quale  il  Sottosegretario  di  Stato  On.
Marcello Gemmato e' stato delegato  alla  trattazione  e  alla  firma
degli atti  relativi,  tra  l'altro,  all'igiene  e  sicurezza  degli
alimenti per la nutrizione umana; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
17 maggio 2011 prorogato, da ultimo con l'ordinanza 16  giugno  2022,
fino al 19 giugno 2023, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.