IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un  Fondo
per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha previsto la soppressione delle  erogazioni  di  contribuiti  a
carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data  26  febbraio  2021
dall'ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato dalla Corte dei conti al n. 474 in data 1°  marzo  2021,
con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio  Curcio,  ai  sensi
degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Rilevato che con il sopra richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all'ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita'  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione Civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la relazione tecnica alla legge n. 145 del 2018 - sezione  II
recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell'art.  23,  comma  3,
lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima  legge  n.  145
del  2018  e,  in  particolare,  la  terza  riga   che   prevede   il
rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico  per
50.000.000 di euro a decorrere dal 2019; 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale il Fondo  per  la
prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le  azioni  di
prevenzione strutturale, su edifici  e  infrastrutture  di  interesse
strategico per le finalita' di protezione civile, e non  strutturale,
per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite
per l'emergenza,  e'  stato  rifinanziato  per  complessivi  duecento
milioni di euro per il periodo 2024-2029; 
  Visto in particolare il  decreto  di  ripartizione  in  capitoli  -
tabella 2, piano gestionale del bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  bilancio  per  capitoli  2022  che
prevede  per  il   Fondo   di   prevenzione   del   rischio   sismico
l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualita' 2022; 
  Vista la legge n. 197 del 29 dicembre 2022,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto in particolare  il  decreto  di  ripartizione  in  capitoli -
tabella 2, piano gestionale del bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero
dell'economia e  delle  finanze -  bilancio  per  capitoli  2023  che
prevede  per  il   Fondo   di   prevenzione   del   rischio   sismico
l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualita' 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  24
marzo  2023,  n.  978  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del  12  aprile  2023),  che  ha  disciplinato  i
contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico  per
le  annualita'  2022  e  2023,  previsti  dal  citato  art.  11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  rifinanziato  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e, in particolare,  l'art.  1,  comma  3,  che
rimanda l'individuazione di aspetti di maggior dettaglio  concernenti
le procedure, la modulistica e gli  strumenti  informatici  necessari
alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella citata
ordinanza, all'adozione di appositi decreti del Capo del Dipartimento
della protezione civile; 
  Ritenuto necessario ripartire tra le regioni  i  fondi  disponibili
per le annualita' 2022 e 2023, ai sensi  del  predetto  art.  11  del
richiamato decreto-legge n. 39 del 2009, al fine di  dare  tempestiva
attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Tenuto conto che le modalita' ed  i  criteri  di  ripartizione  dei
finanziamenti per le annualita' 2022  e  2023  sono  stabilite  dalla
richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 24
marzo 2023, n. 978; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
istituisce il «Fondo per la prevenzione del  rischio  sismico»,  come
rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse per  le
annualita' 2022 e 2023 previste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b)
dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 24 marzo
2023, n. 978, pari a complessivi 100 milioni di euro, sono  ripartite
tra le regioni, secondo le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a) e b) della richiamata ordinanza n. 978/2023. 
  La sottostante tabella 1  riporta  le  risorse  assegnate  ad  ogni
regione, per un importo complessivo per le  due  annualita'  pari  ad
euro 97.511.198,93, al netto della  quota  del  fondo  relativa  alle
Province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 488.801,07,
che in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' acquisita al bilancio dello Stato. 
Tabella 1: Ripartizione del fondo tra le regioni  per  le  annualita'
2022 e 2023 
 
=====================================================================
|                     |         | Risorse lettera | Risorse lettera |
|       Regione       |n. comuni|   a) (euro)     |    b) (euro)    |
+=====================+=========+=================+=================+
|Abruzzo              |  276    |       778.432,27|     6.285.119,84|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Basilicata           |  117    |       479.710,10|     3.873.214,89|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Calabria             |  397    |     1.535.472,20|    12.397.516,25|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Campania             |   425   |     1.490.342,12|    12.033.132,67|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Emilia-Romagna       |  272    |      665.065,09 |     5.369.784,76|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Friuli-Venezia Giulia|   200   |      379.844,38 |     3.066.891,65|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Lazio                |  299    |      664.340,15 |     5.363.931,59|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Liguria              |  110    |      114.942,58 |       928.054,88|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Lombardia            |  202    |       123.747,48|       999.146,33|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Marche               |   228   |       498.870,03|     4.027.913,55|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Molise               |   134   |       549.779,04|     4.438.956,66|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Piemonte             |   140   |        86.175,79|       695.789,75|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Puglia               |   84    |       478.868,97|     3.866.423,54|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Sicilia              |   282   |     1.507.410,86|    12.170.946,94|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Toscana              |   235   |       444.509,12|     3.588.999,54|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Umbria               |   92    |       511.315,32|     4.128.397,75|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Veneto               |   321   |       437.306,64|     3.530.846,20|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
|Totale               |  3.834  |    10.746.132,14|    86.765.066,79|
+---------------------+---------+-----------------+-----------------+
 
    (*) I comuni sono riportati nell'allegato  7  dell'ordinanza  del
Capo Dipartimento della protezione civile 24 marzo 2023, n. 978.