IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il  controllo
preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei  conti  sugli   «atti
normativi a rilevanza esterna,  atti  di  programmazione  comportanti
spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  Protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Vista la risoluzione n. 70/1 del 25 settembre  2015  con  la  quale
l'Assemblea generale delle Nazioni unite  ha  adottato  il  documento
recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per  lo  Sviluppo
Sostenibile»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 362, con il quale e' stato istituito il Fondo per le  periferie
inclusive, con una dotazione di dieci  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, da destinare ai comuni  con  popolazione  superiore  a  300.000
abitanti per il finanziamento  di  progetti  finalizzati  a  favorire
l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie  e
il miglioramento del loro livello di autonomia; 
  Visto l'art. 1, comma 363, della citata legge n. 197 del 2022,  che
demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'autorita' politica delegata  in  materia  di  disabilita',  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, la definizione dei tempi e  delle  modalita'  di
presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del  Fondo
per le periferie inclusive, l'individuazione dei  relativi  requisiti
di ammissibilita' e criteri di  valutazione,  nonche'  la  disciplina
delle successive fasi di erogazione, monitoraggio ed eventuale revoca
dei finanziamenti stessi; 
  Visto l'art. 1, comma 364, della legge n. 197 del 2022, che prevede
l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  di  un
comitato per la valutazione dei  progetti,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri»  e,  in  particolare,  l'art.
24-quater; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
luglio  2022  recante  «Modifiche  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante:  "Ordinamento  delle
strutture  generali  della  Presidenza  del  Consiglio  di  ministri.
Istituzione dell'ufficio per le politiche spaziali e  aerospaziali  e
modifiche relative all'ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita'."»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  l'anno  2023  e  per  il
triennio 2023-2025; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  marzo
2023, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 1°  ottobre  2012,  recante:  "Ordinamento  delle  strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri."»; 
  Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat  relativamente  ai
dati della popolazione residente in  ciascun  comune  al  1°  gennaio
2022; 
  Considerato che le risorse del fondo  per  le  periferie  inclusive
sono state iscritte sul capitolo n. 2030 «Somma  da  trasferire  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per  le  periferie
inclusive» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il  successivo  trasferimento  al  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che e' stato istituito nel bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 il capitolo  di
spesa n. 844 «Fondo per le periferie inclusive»,  con  una  dotazione
finanziaria complessiva di dieci milioni di euro; 
  Visto il concerto espresso  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con nota prot. n. 14012 del 31 marzo 2023; 
  Visto la nota prot. n. 12073 del 4  marzo  2023  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rappresentare che
nulla  osta  all'ulteriore  corso  del  provvedimento,  ha   allegato
un'osservazione, recepita nello schema di decreto; 
  Visto  il  concerto  espresso  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali con nota prot. n. 3382 del 17 aprile 2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta  del
10 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ripartizione del fondo 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  la  procedura  di  accesso  ai
finanziamenti a valere sul  fondo  per  le  periferie  inclusive  (di
seguito «fondo») di  cui  all'art.  1,  comma  362,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, nonche' le relative modalita'  di  erogazione,
monitoraggio dell'utilizzo  ed  eventuale  revoca  dei  finanziamenti
stessi. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, il
fondo e' destinato ai comuni  con  popolazione  superiore  a  300.000
abitanti. 
  3. Nel rispetto del criterio di cui al  comma  2,  sono  ammessi  a
presentare domanda di finanziamento i Comuni di Roma, Milano, Napoli,
Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania. 
  4. Ai fini dell'accesso al fondo,  i  comuni  di  cui  al  comma  3
presentano un programma di intervento  (d'ora  innanzi  «programma»),
prioritariamente   definito   all'esito   di   un   procedimento   di
co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del codice di cui al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolato in uno o piu'  progetti
in partenariato con altri enti pubblici ed enti del Terzo settore. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le risorse del fondo
sono ripartite secondo le seguenti  modalita',  di  cui  all'allegata
tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto: 
    a) nel limite di sei milioni di euro, assegnando una quota  fissa
a ciascun comune titolare di programma ammesso  a  finanziamento.  La
quota fissa e' calcolata suddividendo l'importo di cui alla  presente
lettera per il numero dei comuni  titolari  di  Programmi  ammessi  a
finanziamento; 
    b) nel limite di quattro milioni di  euro,  in  proporzione  alla
popolazione residente in ciascun comune titolare di programma ammesso
a finanziamento, calcolata sulla base della rilevazione dell'Istituto
nazionale di statistica al 1° gennaio 2022. 
  6. E' prevista, in ogni caso,  la  possibilita'  di  rimodulare  il
riparto in base ai contributi effettivamente  concessi,  al  fine  di
evitare residui finanziari.