IL DIRETTORE 
                 DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 6 giugno 2019 concernente  la  definizione
delle aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa (Wells et
al.) nel territorio della Repubblica italiana; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e  del  Consiglio  e  abroga  le  direttive  nn.  69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  le  direttive  nn.
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione  n.  92/438/CEE  del  Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/1702  della  Commissione
del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n.  2016/2031  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  stabilendo   l'elenco   degli
organismi nocivi prioritari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/2072   della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  2018/2019  della   Commissione   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/1201   della
Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle  misure  per  prevenire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa; 
  Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il
quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia  l'incarico  di
direttore  dell'Ufficio  dirigenziale  non  generale  DISR  V   della
Direzione generale  dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 19,  che  dispone  che  all'attuazione  degli  atti
approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede  mediante
ordinanze  del  direttore  del   Servizio   fitosanitario   centrale,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Vista la determina della Regione Lazio n. G14573  del  25  novembre
2021, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n.  2020/1201  della
Commissione  del  14  agosto  2020  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione  e  la
diffusione nell'Unione della  Xylella  fastidiosa.  Istituzione  area
delimitata»; 
  Vista la determina della Regione Lazio n.  G00397  del  19  gennaio
2022, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n.  2020/1201  della
Commissione  del  14  agosto  2020  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione  e  la
diffusione  nell'Unione  della  Xylella  fastidiosa.  Modifica   area
delimitata»; 
  Vista la determina della Regione Lazio n. G16786  del  30  novembre
2022, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n.  2020/1201  della
Commissione  del  14  agosto  2020  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione  e  la
diffusione nell'Unione della  Xylella  fastidiosa.  Istituzione  area
delimitata»; 
  Vista la determina della Regione Lazio n. G16787  del  30  novembre
2022, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n.  2020/1201  della
Commissione  del  14  agosto  2020  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione  e  la
diffusione nell'Unione della  Xylella  fastidiosa.  Istituzione  area
delimitata»; 
  Vista  la  determinazione  del   dirigente   Sezione   osservatorio
fitosanitario della Regione Puglia  17  novembre  2022,  n.  127,  ad
oggetto «Xylella fastidiosa sottospecie Pauca  ST53  -  Aggiornamento
delle  aree  delimitate  ai  sensi  dell'art.  4  del  reg.   UE   n.
2020/1201.»; 
  Visto il decreto dirigenziale del  responsabile  di  settore  della
Regione Toscana n. 3249 del 25 febbraio  2022,  ad  oggetto  «decreto
legislativo n. 19/2021 - Servizio fitosanitario - Delimitazione delle
zone  infette  e  cuscinetto  per   Xylella   fastidiosa,   Subspecie
Multiplex: nuova delimitazione e revoca del decreto  dirigenziale  n.
2227 del 16 febbraio 2021.»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  22  maggio  2023,  n.  0263989,  recante
«Abrogazione del decreto ministeriale 6 giugno  2019  concernente  la
definizione  delle  aree  indenni   dall'organismo   nocivo   Xylella
fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica  italiana»,
in corso di registrazione; 
  Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n.  4,
relativo ai requisiti per l'istituzione di aree indenni da  organismi
nocivi (ISPM4); 
  Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie  n.  5
«Glossary of phytosanitary terms» (ISPM 5); 
  Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie  n.  6
della FAO «Guidelines for surveillance» (ISPM 6); 
  Viste  le  indagini  ufficiali  annuali  effettuate   dai   servizi
fitosanitari  regionali  sui  territori  di  propria  competenza,  in
applicazione del Programma  nazionale  di  indagine  degli  organismi
nocivi delle piante di cui all'art.  27  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 19; 
  Visti gli esiti delle indagini effettuate dai servizi  fitosanitari
regionali in applicazione dell'art. 2 del regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2020/1201, che dimostrano l'assenza di Xylella fastidiosa  in
tutto il territorio nazionale  ad  eccezione  delle  aree  delimitate
istituite nelle Regioni Puglia, Toscana e Lazio; 
  Vista  la  scheda  di  sorveglianza   fitosanitaria   per   Xylella
fastidiosa dell'EFSA e la scheda tecnica Mipaaf-CREA sulla  procedura
di indagine nazionale per Xylella fastidiosa; 
  Visto l'elenco  delle  aree  delimitate  stabilite  nel  territorio
dell'Unione europea per la presenza di Xylella fastidiosa, pubblicato
sul sito web della Commissione UE; 
  Considerato che le evidenze scientifiche ottenute con  le  suddette
indagini ufficiali e le informazioni generali su Xylella  fastidiosa,
nonche' lo specifico Programma nazionale di indagine degli  organismi
nocivi, per la verifica permanente  dello  status  fitosanitario  dei
territori  considerati,  rispondono  ai  requisiti   previsti   dallo
standard internazionale ISPM 4; 
  Considerato  che  il  pest  staus  puo'  evolvere  e  pertanto   la
situazione attuale va consultata sulle pagine web dedicate; 
  Ritenuto necessario fornire agli stati  membri  e  ai  Paesi  terzi
informazioni ufficiali e dettagliate  sulla  presenza  dell'organismo
nocivo  Xylella  fastidiosa  e  dichiarare  ufficialmente  lo  status
fitosanitario  del  territorio  nazionale  in   relazione   a   detto
organismo, al fine di valutare il rischio fitosanitario connesso alla
diffusione  dell'organismo  nocivo  e  garantire  la  sicurezza   dei
prodotti nazionali in circolazione ed esportazione; 
  Preso atto dell'elenco delle  aree  indenni  dall'organismo  nocivo
Xylella  fastidiosa  nel  territorio   della   Repubblica   italiana,
approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  19,  nella  seduta  dell'8
febbraio 2023; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le aree  del  territorio  della  Repubblica  italiana,  elencate
nell'Allegato  I  parte  integrante  del   presente   decreto,   sono
dichiarate indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa. 
  2. I servizi fitosanitari regionali si attengono alle  disposizioni
indicate dal regolamento (UE) n. 2020/1201, al fine del  mantenimento
dello status di area indenne da Xylella fastidiosa  delle  pertinenti
porzioni del proprio territorio. 
  3. L'elenco delle aree indenni dall'organismo  nocivo,  di  cui  al
comma 1, e' rivisto sulla base degli esiti delle  indagini  ufficiali
annuali. 
  La presente ordinanza sara' inviata all'Organo di controllo per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 maggio 2023 
 
                                               Il direttore: Faraglia 

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1088