IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220  relativo
alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali
e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la
salute pubblica, per la salute degli animali o per  la  salute  delle
piante; 
  Considerato che tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre  2021,  in
alcune regioni del nord Italia, sono stati riscontrati  e  notificati
alla Commissione europea 294 focolai di  influenza  aviaria  ad  alta
patogenicita' del sottotipo H5, a seguito  dei  quali  si  sono  rese
necessarie  misure  sanitarie  volte  a  contenere   il   diffondersi
dell'epidemia, in particolare attraverso  l'istituzione  di  zone  di
protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione; 
  Considerato che il 2 maggio 2022  la  Commissione  UE  ha  ricevuto
dalle autorita' italiane una richiesta formale di cofinanziamento  di
talune  misure  eccezionali  di  sostegno  ai  sensi  dell'art.  220,
paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  per  i  focolai
confermati tra il 23 ottobre 2021 ed  il  31  dicembre  2021.  Il  14
settembre 2022, il 27 febbraio 2023 ed il 14 marzo 2023 le  autorita'
italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta. 
  Considerato che il 14 settembre 2022, il 27 febbraio 2023 ed il  14
marzo 2023 le autorita' italiane  hanno  chiarito  e  documentato  la
richiesta di cui al precedente «considerato»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/690 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il  programma  relativo
al mercato interno, alla competitivita' delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/834   della
Commissione, del 18 aprile 2023, relativo  a  misure  eccezionali  di
sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di  pollame
in Italia e, in particolare, l'art. 1 che dispone il  cofinanziamento
al 50%, tra UE e Stato membro, delle misure di sostegno  del  mercato
colpito da focolai di influenza aviaria  ad  alta  patogenicita'  nel
periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021; 
  Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al  coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Vista la nota dell'amministrazione n. 239413, dell'8 maggio  29023,
inoltrata al Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Sato  -
IGRUE/MEF, con la quale  si  richiede  di  attivare  con  urgenza  le
procedure previste dalla legge  del  16  aprile  1987,  n.  183,  per
l'assegnazione delle risorse a favore di programmi, progetti e azioni
in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, lettera c),  del  regolamento
di esecuzione (UE) 2023/834, della  Commissione,  l'erogazione  degli
aiuti ai  beneficiari  deve  avvenire  entro  il  30  settembre  2023
affinche' non si applichi l'art.  5,  paragrafo  2,  del  regolamento
delegato (UE) n. 907/2014; 
  Ritenuto di dover stabilire le procedure per la  corresponsione  ai
soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie,  cosi'  come
disposti dalla richiamata normativa comunitaria; 
  Vista la comunicazione 208243 del 18 maggio 2023 con  la  quale  si
rende informativa alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  della
necessita' ed urgenza di adottare il presente provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  2023/834
della Commissione, del 18 aprile 2023, si dispongono le modalita'  di
attuazione delle misure eccezionali di  sostegno  del  mercato  delle
uova e delle carni di pollame in Italia e, in particolare,  dell'art.
1  che  prevede  il  cofinanziamento  al  50%  dei  danni   indiretti
verificatesi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021. 
  2. Agli importi unitari  dei  sostegni  elencati  all'art.  3,  del
regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   2023/834   si   somma   il
cofinanziamento della quota nazionale, di pari importo, a carico  del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e  azioni
in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.