IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; 
  Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo
e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
2022/C 485/01); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  216437  del  12  maggio  2022
«Intervento a sostegno delle  aziende  avicole  italiane,  che  hanno
subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione  alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  23
ottobre - 31 dicembre 2021.»,  registrato  con  numero  di  aiuto  SA
105319; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  533745  del  19  ottobre  2022
«Intervento a sostegno delle  aziende  avicole  italiane,  che  hanno
subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione  alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  1°
gennaio - 31 maggio 2022.», registrato con numero di aiuto SA 105319; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  0193915,  del  5  aprile  2023,
recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane,  che
hanno subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione
alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi  nel  periodo
23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022; 
  Considerato che il decreto ministeriale n. 533745, del  19  ottobre
2022 e' stato annullato e  sostituito  dal  decreto  ministeriale  n.
0193915, del 5 aprile 2023; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/834   della
Commissione, del 18 aprile 2023, pubblicato nella GUUE serie  L  105,
del 20 aprile 2023, con il quale si dispongono le misure  eccezionali
di sostegno del mercato delle  uova  e  delle  carni  di  pollame  in
Italia, ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013,  in
particolare l'art. 2 che prevede che  le  spese  incorse  dall'Italia
sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione  europea
solamente se sono state versate ai beneficiari dall'Italia  entro  il
30 settembre 2023; 
  Considerato che il termine del  30  settembre  per  l'effettuazione
delle  spese  incorse  dall'Italia  ai  sensi  del   regolamento   di
esecuzione (UE) n. 2023/834 e'  inderogabile,  trattandosi  di  fondi
provenienti nella misura del 50% dal FEAGA; 
  Vista la comunicazione di AGEA -  Coordinamento  n.  33698,  dell'8
maggio 2023, con la quale si manifesta  l'esigenza  di  prorogare  il
termine per l'erogazione degli aiuti di stato  al  15  dicembre  2023
previsti dal decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile  2023,  al
fine di una corretta gestione delle domande di  aiuto  a  favore  dei
beneficiari del settore avicolo; 
  Ritenuto  indispensabile,  ai  fini  del  buon  andamento  e  della
trasparenza delle procedure amministrative, nonche' del risparmio  di
risorse pubbliche, disporre la precedenza ai  pagamenti  cofinanziati
dalla  UE,  ex  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/834   e,
successivamente,  a  quelli   con   fondi   nazionali,   ex   decreto
ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023; 
  Rinvenuto che  il  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste n. 0193915, all'art. 5  prevede
la possibilita' di presentare domanda di  aiuto  anche  nel  caso  di
danno verificato per declassamento delle uova da  cova  ma  che  tale
fattispecie  di  danno,  per  mero  errore  di  omissione,   non   e'
contemplata ne' all'art. 3, ne' nell'allegato denominato tabella A; 
  Ritenuto pertanto necessario integrare il citato decreto n. 0193915
anche  all'art.  3  e  all'allegato  inserendo,  rispettivamente,  la
fattispecie di danno per declassamento delle uova da cova e l'importo
unitario del relativo aiuto; 
  Vista l'informativa resa alla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
nella seduta del 18 maggio 2023 prot. 258280; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 3, comma 1, tra la  lettera  c)  e  la  lettera  d)  e'
inserita la lettera c)-bis seguente: «c-bis): Declassamento  di  uova
da cova». 
  2. Il primo periodo dell'art. 6, comma 1 del decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  n.
0193915, del 5 aprile  2023,  e'  sostituito  dal  seguente  periodo:
«L'organismo  pagatore  territorialmente   competente   verifica   la
completezza e correttezza delle domande pervenute  e  della  relativa
documentazione  ed  effettua  il  pagamento   spettante   a   ciascun
richiedente avente diritto, a partire dal 15 dicembre 2023». 
  3. La tabella A e' integrata con  l'inserimento  del  punto  2-bis,
riferito al «Declassamento di uova da cova» come da allegato. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 maggio 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1083