IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli  articoli
dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   alle
Comunita' europee e per  l'adeguamento  della  norma  nazionale  alle
direttive comunitarie, in particolare  l'art.  5  che  istituisce  un
Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri  e  le
modalita'  di  concessione,  controllo,  sospensione  e  revoca   del
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  per  tutti   i
prodotti indicati al comma 2 dell'art.  1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013  ad  eccezione  dei  prodotti  ortofrutticoli   freschi   e
trasformati e dei prodotti del settore dell'olio  di  oliva  e  delle
olive da  tavola,  al  fine  di  assicurare  sufficiente  uniformita'
operativa sul territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  del  30  novembre  2022,  n.  614768  che
stabilisce le disposizioni nazionali di  attuazione  del  regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre
2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici  che  gli  Stati
membri devono redigere nell'ambito  della  politica  agricola  comune
(piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo  agricolo
di garanzia (FEAGA) e dal Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n.
1307/2013, per quanto concerne gli interventi a  favore  del  settore
dell'apicoltura; 
  Preso atto delle segnalazioni della filiera apistica, delle regioni
e delle province autonome pervenute nel corso di  riunioni  convocate
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, volte alla  semplificazione  della  gestione  dei  programmi
apistici elaborati ai sensi del decreto 30 novembre 2022, n. 614768; 
  Ravvisata pertanto l'opportunita'  di  modificare  il  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, del 30 novembre 2022, n. 614768, al fine di chiarire  alcune
definizioni e  semplificare  la  conduzione  dei  programmi  apistici
implementati  dal  Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome; 
  Preso atto della informativa resa alla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano trasmessa il 18 maggio 2023 prot. 258232; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste  del  30  novembre  2022,  n.  614768,  e'
modificato come segue: 
    1. Al comma 2 dell'art. 2, la  lettera  d.  e'  sostituita  dalla
seguente  definizione:  «"Forme  associate":  le  Organizzazioni   di
produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative  di
apicoltori nonche' le loro Unioni e  Federazioni,  e  i  Consorzi  di
tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico  riconosciuti  dal
Ministero nell'ambito dei prodotti di qualita' certificati;». 
    2. Al comma 2 dell'art. 2, la  lettera  f.  e'  sostituita  dalla
seguente definizione: «"Anno apistico": periodo di tempo  durante  il
quale  si  svolgono  le  azioni  previste  nei  programmi   apistici,
corrispondente al periodo: 
      1° gennaio 2023-31 luglio 2023; 
      1° agosto 2023-30 giugno 2024; 
      1° luglio 2024-30 giugno 2025; 
      1° luglio 2025-30 giugno 2026; 
      1° luglio 2026-30 giugno 2027. 
    3. All'art. 8,  comma  2,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente periodo: «A partire dall'anno  apistico  1°  agosto  2023-30
giugno 2024 e  per  gli  anni  successivi,  ciascuna  amministrazione
partecipante  avra'  in  dotazione  l'intero  importo  assegnato  dal
Ministero.». 
    4. Il primo periodo dell'art.  9,  comma  4,  e'  sostituito  dal
seguente: «Le amministrazioni partecipanti  al  Programma  comunicano
tassativamente,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  all'organismo
pagatore competente, ogni eventuale economia  di  spesa  o  ulteriore
fabbisogno finanziario, suddiviso per intervento e per azione.». 
    5. L'art. 9, comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «Affinche'
l'Organismo pagatore competente possa  rispettare  i  termini  per  i
pagamenti dei fondi a carico del FEAGA,  stabilito  all'art.  35  del
regolamento (UE) 2021/2116, le spese per le azioni portate a  termine
entro il 31 luglio 2023, sono liquidate ai beneficiari non  oltre  la
scadenza del 15 ottobre 2023; le spese per le azioni espletate dal 1°
agosto 2023 al 30 giugno 2024, sono liquidate  entro  il  15  ottobre
2024 e, per gli anni apistici seguenti (periodo 1° luglio dell'anno n
- 30 giugno dell'anno n+1), le spese sostenute dai  beneficiari  sono
liquidate entro il 15 ottobre dell'anno n+1.». 
    6. L'art. 9, comma 6 e' sostituito dal seguente: «Sono eleggibili
alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente
alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti
a  quella  di  accettazione  della  domanda  stessa.  Sono   altresi'
eleggibili alla contribuzione le  spese  propedeutiche  e  necessarie
alla realizzazione degli interventi  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
sostenute prima della presentazione della domanda.». 
    7. L'art. 10, comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «I  soggetti
interessati devono  presentare  domanda  di  finanziamento  entro  il
termine fissato con provvedimento dell'amministrazione  competente  e
comunque non oltre il 15 febbraio di ogni anno, utilizzando i modelli
predisposti dagli Organismi pagatori.». 
    8. Il primo periodo dell'art.  13,  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: «Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al
Ministero, entro il 31 dicembre di ogni anno, una  relazione  annuale
sullo stato di attuazione del sottoprogramma concluso  il  30  giugno
precedente (31 luglio per l'anno 2023) e le eventuali osservazioni  e
suggerimenti da sottoporre al Ministero, nonche'  i  dati  consuntivi
delle spese sostenute, ripartite per azione, le azioni realizzate e i
risultati ottenuti in base agli indicatori individuati  per  ciascuna
azione del Programma.». 
    9. All'art. 14, comma 1, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Sono
inoltre fatte salve eventuali disposizioni regionali gia'  deliberate
che riguardano le attivita'  programmate  per  l'intero  anno  solare
2023». 
    10. Nell'allegato II, azione A2, il testo dell'inizio del periodo
«Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, ...» e' modificato  in
«Assistenza   tecnica   e   consulenza   agli   apicoltori   e   alle
organizzazioni di apicoltori, ...». 
    11. L'allegato V, lettera b), primo trattino  e'  sostituito  dal
seguente: «15 febbraio per la presentazione delle domande. (art.  10,
comma 2)». 
    12. L'allegato V, lettera b), secondo trattino e' sostituito  dal
seguente:  «31  marzo   per   la   comunicazione   da   parte   delle
amministrazioni agli Organismi pagatori delle economie di spesa o  di
ulteriori fabbisogni. (art. 9, comma 4)». 
    13. L'allegato V, lettera b), quinto trattino e'  sostituito  dal
seguente: «31 luglio, per l'anno 2023, 30 giugno  per  gli  anni  dal
2024 al 2027. (art. 9, comma 5)». 
    14. L'allegato V, lettera c), primo trattino  e'  sostituito  dal
seguente: «le azioni portate a termine entro il 31 luglio 2023,  sono
liquidate ai beneficiari non oltre la scadenza del  15  ottobre  2023
mentre, le azioni espletate dal 1° agosto 2023  al  30  giugno  2024,
sono liquidate entro il 15 ottobre 2024  e,  per  gli  anni  apistici
seguenti (periodo 1° luglio dell'anno n - 30 giugno  dell'anno  n+1),
le spese sostenute dai beneficiari sono liquidate entro il 15 ottobre
dell'anno n+1.». 
    15. L'allegato V, lettera c), terzo trattino  e'  sostituito  dal
seguente:  «31  dicembre  per  la   trasmissione   da   parte   delle
amministrazioni al Ministero delle  relazioni  annuali  sulle  azioni
concluse. (art. 13)». 
    16. La nota a pie' di pagina dell'allegato V e' sostituita  dalla
seguente: «NB: Qualora le sopraindicate scadenze ricadano  in  giorni
festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati
al successivo primo giorno lavorativo, con l'eccezione della scadenza
del 15 ottobre per la conclusione delle liquidazioni degli  aiuti  ai
beneficiari (primo trattino del punto c), che non e' derogabile».