IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/75; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto  17  gennaio  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 6 aprile 2007 n.  81,  concernente  la  rideterminazione
dell'importo  minimo  di  bilancio  per  la  nomina  del  commissario
liquidatore negli  scioglimenti  per  atto  d'autorita'  di  societa'
cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio  2021  n.  149,  recante«Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Viste le  risultanze  dell'attivita'  di  vigilanza  espletata  dal
revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Considerato che  dalla  relazione  di  mancata  revisione,  il  cui
contenuto si abbia qui  come  integralmente  ripetuto  e  trascritto,
emerge  che  l'ente  si  e'  sottratto  alla  vigilanza  e  che,  per
l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art.  12  comma  3  del
decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato  dalla
legge n. 205/17; 
  Considerato che, in assenza di domicilio digitale attivo, e'  stato
assolto l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, della  legge  7  agosto
1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento mediante
pubblicazione,  datata   25   gennaio   2023,   presso   il   portale
istituzionale on-line del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
Italy,                                                  all'indirizzo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza, e
che, nei termini prescritti,  non  sono  pervenute  osservazioni  e/o
controdeduzioni da parte della societa'; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le  cooperative,
in data 17 maggio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato  estratto,  attraverso
un  sistema  informatico,  dalla  Banca   dati   dei   professionisti
interessati alla attribuzione di  incarichi,  istituita  con  decreto
direttoriale del 1° agosto 2022, cosi' come previsto dalla  direttiva
del Ministro del 9 giugno 2022. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  societa'  cooperativa  «Cooperativa  Castelverde   -   societa'
cooperativa edilizia», con sede in piazzale Clodio, 22 -  00195  Roma
(RM) (codice fiscale 13569721007), e' sciolta per atto d'autorita' ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.