IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(S.S.N.)  ai  sensi  dell'art.  48,  comma   5,   lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio
2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 62 dell'8 maggio 2023, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
120 del 24 maggio 2023, recante classificazione, ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale  per
uso umano, a base di imatinib, «Imatinib Accord»; 
  Vista la domanda presentata in data 26 maggio 2023 con la quale  la
societa' Accord Healthcare, S.L.U. ha chiesto  la  riclassificazione,
ai fini  della  rimborsabilita',  del  medicinale  «Imatinib  Accord»
(imatinib) relativamente alla  confezione  avente  codice  A.I.C.  n.
042867263 e 042867287; 
  Vista la delibera n.  21  del  21  giugno  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale IMATINIB ACCORD  (imatinib)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Imatinib Accord» e' indicato per il trattamento di: 
      pazienti adulti e  pediatrici  con  leucemia  mieloide  cronica
(LMC) con cromosoma philadelphia (bcr-abl) positivo  (Ph+)  di  nuova
diagnosi,  per  i  quali  il  trapianto  di  midollo  osseo  non   e'
considerato come trattamento di prima linea; 
      pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase  cronica  dopo
il  fallimento  della  terapia  con  interferone-alfa,  o   in   fase
accelerata o in crisi blastica; 
      pazienti adulti e pediatrici con leucemia  linfoblastica  acuta
con cromosoma philadelphia  positivo  (LLA  Ph+)  di  nuova  diagnosi
integrato con chemioterapia; 
      pazienti adulti con LLA  Ph+  recidivante  o  refrattaria  come
monoterapia; 
      pazienti            adulti             con             malattie
mielodisplastiche/mieloproliferative    (MDS/MPD)     associate     a
riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita  di
origine piastrinica (PDGFR); 
      pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES)  e/o
con   leucemia   eosinofila   cronica   (LEC)   con   riarrangiamento
FIP1L1-PDGFRα. 
  L'effetto di «Imatinib» sull'esito del trapianto di  midollo  osseo
non e' stato determinato. 
  «Imatinib» e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del  tratto
gastro-intestinale (GIST)  maligni  non  operabili  e/o  metastatici,
positivi al Kit (CD 117); 
    il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un  significativo
rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD  117).
I pazienti con un  rischio  di  recidiva  basso  o  molto  basso  non
dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante; 
    il  trattamento  di  pazienti  adulti   con   dermatofibrosarcoma
protuberans  (DFSP)  non  resecabile  e  pazienti  adulti  con   DFSP
recidivante e/o metastatico non eleggibili per la chirurgia. 
  Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib  si  basa
sui valori globali  di  risposta  ematologica  e  citogenetica  e  di
sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta
ematologica e citogenetica nella  LLA  Ph+,  MDS/MPD,  su  valori  di
risposta ematologica nelle  HES/LEC  e  su  valori  di  sopravvivenza
libera da recidive nel trattamento adiuvante  di  GIST.  L'esperienza
con imatinib in pazienti con MDS/MPD associata a riarrangiamenti  del
gene PDGFR e' molto limitata. Non ci  sono  sperimentazioni  cliniche
controllate che dimostrano un beneficio clinico o  un  aumento  della
sopravvivenza per queste patologie, ad eccezione di  quelle  condotte
nella LMC di nuova diagnosi in fase cronica. 
  Confezioni: 
    «100 mg compresse rivestite con film» -  uso  orale  -  120  x  1
compresse in blister ALU/ALU - A.I.C. n. 042867263/E  (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro
177,24. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 332,41; 
    «400 mg compresse rivestite con film»  -  uso  orale  -  30  x  1
compresse in blister ALU/ALU - A.I.C. n. 042867287/E  (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro
177,24. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 332,41. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Imatinib Accord» e' classificato, ai sensi dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina.