IL DIRIGENTE 
               del settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 71/2023 del 1° giugno  2023,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 135  del  12  giugno  2023,  recante  «Classificazione,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre  2012,  n.  189,  del
medicinale per uso umano, a base di Adalimumab, «Hyrimoz»»; 
  Vista la domanda presentata in data 1° maggio2023 con la  quale  la
societa' Sandoz GmbH ha chiesto la riclassificazione, ai  fini  della
rimborsabilita' del medicinale «Hyrimoz» (adalimumab); 
  Vista la delibera n.  21  del  21  giugno  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  «Hyrimoz»  (adalimumab)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      Artrite reumatoide 
  ««Hyrimoz»», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti  reumatici  modificanti  la  malattia  (Disease  Modifying  Anti
Rheumatic  Drugs  -  DMARD),  compreso   il   metotressato,   risulta
inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
  «Hyrimoz» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
  Adalimumab,  in  combinazione   con   metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti. 
      Artrite idiopatica giovanile 
      Artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
  «Hyrimoz» in combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad uno  o  piu'  farmaci  anti  reumatici  modificanti  la
malattia  (DMARD).   «Hyrimoz»   puo'   essere   somministrato   come
monoterapia in caso di  intolleranza  al  metotressato  o  quando  il
trattamento continuato  con  metotressato  non  e'  appropriato  (per
l'efficacia in monoterapia, vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non  e'
stato studiato in pazienti di eta' inferiore a due anni. 
      Artrite associata ad entesite 
  «Hyrimoz» e' indicato per il  trattamento  delle  forme  attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1). 
      Spondiloartrite assiale 
      Spondilite anchilosante (SA) 
  «Hyrimoz» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondilite anchilosante attiva grave in  cui  la  risposta
alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata. 
      Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA 
  «Hyrimoz» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza  radiografica
di SA ma con segni oggettivi di  infiammazione  rilevati  da  elevati
livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una  risposta
inadeguata a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non
steroidei (FANS). 
      Artrite psoriasica 
  «Hyrimoz» e' indicato per il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a
precedenti trattamenti con  farmaci  anti  reumatici  modificanti  la
malattia (Disease Modifying Anti rheumatic Drugs -  DMARD)  e'  stata
inadeguata. 
  E'  stato  dimostrato  che  adalimumab  riduce  la  percentuale  di
progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato
attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi
poliarticolari simmetrici della malattia  (vedere  paragrafo  5.1)  e
migliora la funzionalita' fisica. 
      Psoriasi 
  «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche di grado da moderato a severo, in pazienti  adulti  candidati
alla terapia sistemica. 
      Psoriasi a placche pediatrica 
  «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a
placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di  eta'  che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. 
      Idrosadenite Suppurativa (HS) 
  «Hyrimoz»  e'  indicato  per   il   trattamento   dell'Idrosadenite
Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adulti e  adolescenti  dai dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta
inadeguata alla terapia  sistemica  convenzionale  per  l'HS  (vedere
paragrafi 5.1 e 5.2). 
      Malattia di Crohn 
  «Hyrimoz» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse. 
      Malattia di Crohn in pazienti pediatrici 
  «Hyrimoz» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
      Colite Ulcerosa 
  «Hyrimoz» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i  corticosteroidi  e  la  6   mercaptopurina   (6   MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie. 
      Colite ulcerosa pediatrica 
  «Hyrimoz» e' indicato per  il  trattamento  della  colite  ulcerosa
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6 mercaptopurina (6 MP)  o
azatioprina (AZA), o che sono intolleranti o hanno  controindicazioni
mediche per tali terapie. 
      Uveite 
  «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento dell'uveite non  infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
      Uveite pediatrica 
  «Hyrimoz» e' indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due  anni  di  eta'
che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale  non  e'
appropriata. 
  Confezioni: 
    «80 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita
(vetro) (SensoReady) 0,8 mL (80 mg/0,8 mL) 2 penne preriempite 
  A.I.C. n. 046889111/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.517,36; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.504,25; 
    «40 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita
(vetro) (SensoReady) 0,4 mL (40 mg/0,4 mL) 2 penne preriempite 
  A.I.C. n. 046889162/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 758,68; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,12; 
    «80  mg  soluzione   iniettabile,   uso   sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,8 mL (80 mg/0,8 mL) 1 siringa  preriempita  con
dispositivo di sicurezza dell'ago 
  A.I.C. n. 046889085/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 758,68; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,12; 
    «80  mg  soluzione   iniettabile,   uso   sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,8 mL (80 mg/0,8 mL) 2 siringhe preriempite  con
dispositivo di sicurezza dell'ago 
  A.I.C. n. 046889097/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.517,36; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.504,25; 
    «20  mg  soluzione   iniettabile,   uso   sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,2  mL  (20  mg/0,2  mL)  2  (2  x  1)  siringhe
preriempite (confezione multipla) 
  A.I.C. n. 046889198/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 379,34; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 626,06; 
    «40  mg  soluzione   iniettabile,   uso   sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,4 mL (40 mg/0,4 mL) 1 siringa  preriempita  con
dispositivo di sicurezza dell'ago 
  A.I.C. n. 046889123/E (in base 10) ; 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 379,34; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 626,06; 
    «40  mg  soluzione   iniettabile,   uso   sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,4 mL (40 mg/0,4 mL) 2 siringhe preriempite  con
dispositivo di sicurezza dell'ago 
  A.I.C. n. 046889135/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 758,68; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,12; 
    «40  mg  soluzione   iniettabile,   uso   sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,4  mL  (40  mg/0,4  mL)  6  (3  x  2)  siringhe
preriempite  con  dispositivo  di  sicurezza   dell'ago   (confezione
multipla) 
  A.I.C. n. 046889147/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2.276,03; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.756,36; 
    «40 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita
(vetro) (SensoReady) 0,4 mL (40 mg/0,4 mL) 1 penna preriempita 
  A.I.C. n. 046889150/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 379,34; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 626,06; 
    «40 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita
(vetro) (SensoReady) 0,4 mL (40 mg/0,4 mL) 4 penne preriempite 
  A.I.C. n. 046889174/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.517,36; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.504,25; 
    «40 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita
(vetro)  (SensoReady)  0,4  mL  (40  mg/0,4  mL)  6  (3  x  2)  penne
preriempite (confezione multipla) 
  A.I.C. n. 046889186/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2.276,03; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.756,36; 
    «80 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» penna preriempita
(vetro) (SensoReady) 0,8 mL (80 mg/0,8 mL) 1 penna preriempita 
  A.I.C n. 046889109/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 758,68; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.252,12. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del Made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Hyrimoz» (adalimumab) e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
Sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.