IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che  ha  istituito  l'Agenzia  italiana  del  farmaco   (di   seguito
denominata anche «Agenzia»); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministero della  salute,
di concerto con i Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e dell'economia e delle finanze concernente «Modifica
al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco,  in
attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016 n. 12 e reso pubblico
con avviso nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2016, n. 140; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Visto l'art. 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre  2003  n.
269  succitato,  il  quale  prevede  che  «le  Aziende  farmaceutiche
versano, su apposito Fondo istituito presso l'Agenzia, un  contributo
pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese
per il personale addetto»; 
  Visto l'art. 48, comma 19, lettera a) del  medesimo  decreto-legge,
il quale stabilisce che «Le risorse confluite nel  Fondo  di  cui  al
comma 18 sono destinate dall'Agenzia:  per  il  50  per  cento,  alla
costituzione di un Fondo nazionale per l'impiego, a carico  del  SSN,
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie»; 
  Considerato che l'accesso al sopracitato fondo puo'  avvenire  solo
previa richiesta su base nominale per singolo paziente e  in  assenza
di valide alternative terapeutiche; 
  Visto l'art. 6 comma  3,  lettera  f),  del  sopra  citato  decreto
ministeriale 20 settembre 2004 n. 245, come  modificato  dal  decreto
ministeriale n. 53 del 29 marzo 2012, ai sensi del quale il consiglio
di amministrazione dell'AIFA provvede alla ripartizione del Fondo  di
cui all'art. 48, comma 19, della legge di riferimento,  adottando  le
opportune direttive per il suo utilizzo; 
  Vista  la  determina  direttoriale  n.  131  del  28  marzo   2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022,  recante
«Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a
valere sul Fondo 5%»; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  42  del  29
settembre 2022, con cui e' stata approvata la ripartizione del  Fondo
di cui all'art. 48, commi 18 e 19,  del  decreto-legge  30  settembre
2003 n. 269 succitato per l'anno 2022; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  21  del  28
aprile 2022, con cui e' stato approvato il  bilancio  consuntivo  per
l'anno 2021; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA n.  47
del 31 ottobre 2022, con la quale  e'  stato  approvato  il  bilancio
preventivo per l'anno 2023 (budget economico 2023); 
  Vista la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 48, commi 18
e 19, decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  del  prof.  Vincenzo
Leuzzi, prot. n. 17452  del  14  febbraio  2022  AIFA-APA-A,  Azienda
ospedaliero-universitaria   «Policlinico   Umberto   I   di    Roma»,
Dipartimento di neuro-scienze e salute mentale, per il paziente L.S.,
affetto da deficit di  decarbossilasi  degli  L-aminoacidi  aromatici
(AADC),  avente  ad  oggetto  l'erogazione  a  carico  dell'AIFA  del
medicinale «Upstaza», a base di Eladocagene Exuparvovec; 
  Vista altresi' la nota  recante  l'aggiornamento  delle  condizioni
cliniche del  summenzionato  paziente  inviata  dalla  prof.  Roberta
Battini, clinico dell'IRCCS Stella Maris di Calambrone-Pisa, ricevuta
in data 7 aprile 2023, prot. AIFA n. 46159 AIFA-STDG-A, con la  quale
viene  confermata  la  necessita'  di  provvedere  con   urgenza   al
trattamento; 
  Vista  l'istruttoria  predisposta   dall'area   pre-autorizzazione,
acquisita al  protocollo  n.  46276-7  aprile  2023-AIFA-AIFA_STDG-A,
dalla quale emerge la non disponibilita' di alternative  terapeutiche
per il trattamento della malattia ultra rara de qua; 
  Considerato che il medicinale «Upstaza»  (Eladocagene  Exuparvovec)
e'  autorizzato  dalla  Commissione  europea,  ma   non   e'   ancora
commercializzato in Italia; 
  Vista la nota dell'Ufficio contabilita' e bilancio  e  dell'Ufficio
controllo  di  gestione  del  6  aprile  2023   avente   ad   oggetto
«Sostenibilita'  economico-finanziaria  del  Fondo  farmaci  orfani»,
trasmessa al consiglio di amministrazione, alla Direzione generale ed
all'Ufficio di Presidenza ed  acquisita  al  protocollo  n.  46491-11
aprile 2023-AIFA-AIFA_STDG-A, dalla quale emerge che «al 31  dicembre
2022 il residuo disponibile del Fondo al  netto  degli  impegni  gia'
assunti e' pari ad oltre 60 milioni di euro, mentre il  valore  degli
ulteriori accantonamenti annuali e' stimato in 13 milioni di euro» e,
pertanto,  la  somma  richiesta  per  la  terapia   trova   copertura
nell'ambito delle risorse assegnate ex art. 48, commi 18 e  19  della
legge di riferimento; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  12  dell'11
aprile  2023,  con  cui  e'  stata  approvata  l'autorizzazione   del
finanziamento a copertura della spesa per l'acquisto  del  medicinale
«Upstaza», a base di Eladocagene Exuparvovec, per  l'importo  pari  a
euro  3.500.000  (IVA  esclusa),  per  il  trattamento  nominale  del
paziente L.S. in cura presso l'UOD «Clinica dei disturbi  neurologici
e  delle  malattie  genetiche  rare»-IRCCS  Fondazione  Stella  Maris
Calambrone  (Pisa)  e  il  Dipartimento  di  neuroscienze  e   salute
mentale-Azienda ospedaliero-universitaria «Policlinico Umberto  I  di
Roma»,  affetto  da  deficit  di  decarbossilasi  degli  L-aminoacidi
aromatici (AADC) confermata dal punto di vista clinico, molecolare  e
genetico e con fenotipo severo  mediante  accesso  al  Fondo  di  cui
all'art. 48, commi 18 e 19, del decreto-legge 30  settembre  2003  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
  Vista la nota pervenuta dalla azienda PTC Therapeutics Italy S.r.l.
quale  rappresentante  legale,  sul  territorio  italiano,   di   PTC
Therapeutics International Limited, in data 11 aprile 2023, prot.  n.
46667 AIFA_STDG-A, con la quale la stessa ha  avanzato  una  proposta
economica; 
  Visto il riscontro da parte dell'Agenzia, inviato  all'Azienda  PTC
Therapeutics Italy s.r.l. in data 12 aprile 2023 con prot. STDG- P n.
47477; 
  Vista la determina DG  n.  120  del  12  aprile  2022,  concernente
l'autorizzazione al finanziamento del medicinale  «Upstaza»  ex  art.
48, comma 19, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
per il trattamento nominale del paziente L.S.; 
  Considerato  che  il   «Policlinico   Umberto   I   di   Roma»   e'
caratterizzato dall'indetraibilita' dell'imposta sul valore  aggiunto
(IVA) per cui l'importo dell'IVA, pari al 10% del  valore  imponibile
dei  medicinali  acquistati,  rappresenta  un  costo  per  lo  stesso
Policlinico; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario  modificare  la  determina   DG   n.
120/2023, al fine di prevedere che l'IVA  sul  farmaco,  indetraibile
per il Policlinico Umberto I di Roma, sia posta a carico dell'AIFA; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Di modificare il dispositivo della determina DG n.  120  del  12
aprile 2023, sostituendolo con il seguente: 
    2. «di autorizzare, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 48,
commi  18  e  19,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
il  finanziamento  a  copertura  della  spesa  per   l'acquisto   del
medicinale «Upstaza» (Eladocagene Exuparvovec), pari a un importo  di
euro  3.500.000,  a  cui  si  aggiunge  IVA  al  10%  per  un  valore
rimborsabile massimo complessivo  pari  ad  euro  3.850.000,  per  il
trattamento  nominale  del  paziente  L.S.  affetto  da  deficit   di
decarbossilasi degli L-aminoacidi  aromatici  (AADC)  confermato  dal
punto di vista clinico, molecolare e genetico e con fenotipo  severo,
presso l'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Umberto I  di
Roma", Dipartimento di neuroscienze e salute mentale; 
    3. di costituire per il predetto importo uno specifico impegno di
spesa a valere sul Fondo di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  decreto
legislativo 30 settembre 2003, n. 269; 
    4. di autorizzare il predetto finanziamento per la fornitura  del
medicinale «Upstaza» in due tranches: 
      la prima tranche nella misura dell'85% dell'importo complessivo
all'atto della fornitura del farmaco; 
      la seconda tranche del residuale 15% a seguito  della  verifica
dell'efficacia del medicinale,  secondo  le  modalita'  previste  dal
Registro di monitoraggio AIFA che verra' appositamente istituito; 
    5.  di  monitorare,  nelle  more  dell'istituzione  del  suddetto
registro  di  monitoraggio,  il  follow-up  clinico  del  paziente  a
intervalli regolari, mediante apposite relazioni cliniche; 
    4.    di    rimborsare    l'importo    sostenuto     dall'Azienda
ospedaliera-universitaria Policlinico Umberto I di  Roma  utilizzando
il Fondo di cui all'art. 48, commi 18 e 19,  decreto  legislativo  30
settembre 2003, n. 269».