IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  n.  101633  del  19  dicembre  2022  (di  seguito
«decreto di massima»), con il quale sono state stabilite  in  maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n.  4632642  del  29  dicembre  2022,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2023
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre
2016 per quanto riguarda i parametri  per  il  calcolo  delle  penali
pecuniarie per mancati regolamenti e  le  operazioni  dei  depositari
centrali  di  titoli  (CSD)  negli  Stati  membri  ospitanti  e   dal
regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del  25  maggio
2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione  sulla
disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento  delegato
(UE) 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in  vigore
dello stesso e da ultimo  dal  regolamento  delegato  (UE)  2022/1930
della Commissione per quanto riguarda la data di  applicazione  delle
disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  12953  del  17  febbraio  2023,
concernente  le  «Disposizioni  contabili  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di  pronti  contro  termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2023  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  24
luglio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 105.462 milioni di euro e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli  atti  relativi  alle  operazioni  suddette,   confermata   dalla
determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023; 
  Visti i propri decreti in data 29 aprile, 30 maggio, 28 giugno,  27
luglio, 30 agosto e 29  settembre  2022,  nonche'  18  novembre  2022
relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operativita'
pronti contro termine del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(REPO), con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime tredici
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3  maggio
2022 e scadenza 1° dicembre 2032; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di  una  quattordicesima  tranche  dei  predetti
buoni del Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quattordicesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali  2,50%,  avente  godimento  3
maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032. L'emissione  della  predetta
tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso  fra  un
importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250
milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° giugno ed il  1°  dicembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime tre cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.