IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  -  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13 sopra citato - come modificato dal decreto  29
marzo 2012, n. 53 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione  dell'art.  17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Vista la determina AIFA n. 257/2023 del  19  giugno  2023,  recante
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023; 
  Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente sul  proprio  portale
l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i  quali,
in   considerazione   dell'interruzione   della   commercializzazione
comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul  mercato
italiano e del rilievo  dell'uso  in  terapia,  viene  rilasciata  al
titolare  A.I.C.  o   alle   strutture   sanitarie   l'autorizzazione
all'importazione per analogo autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Viste le comunicazioni prot. AIFA n. 90262  del  14/07/2023,  prot.
AIFA n. 90265 del 14 luglio 2023 e prot. AIFA n. 90256 del 14  luglio
2023 con cui la ZR Pharma &  GMBH,  titolare  A.I.C.  del  medicinale
PEGASYS, ha comunicato la carenza  rispettivamente  delle  confezioni
del medicinale A.I.C. 035683059, A.I.C. 035683073 e A.I.C.  035683150
a causa di un aumento della domanda; considerate le  evidenze  di  un
rilevante  flusso  di  esportazione  registrato  per  il   medicinale
«Pegasys»nelle confezioni con A.I.C.  035683059  e  A.I.C.  035683150
(confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal
Ministero della salute) e  considerato  che  l'assoggettamento  delle
sole  confezioni  con  A.I.C.  035683059  e  A.I.C.   035683150   del
medicinale «Pegasys» al blocco dell'esportazione potrebbe determinare
il trasferimento del rischio di  esportazione  sulla  confezione  con
A.I.C. 035683073; 
  Vista  la  comunicazione  prot.  AIFA  n.  96041  del   27   luglio
2023-AIFA-PQ_PhCC-A   con   cui   la   Eli   Lilly   Italia   S.p.a.,
rappresentante unico sul territorio nazionale del medicinale HUMALOG,
ha segnalato l'aumento della domanda del medicinale  da  parte  della
distribuzione intermedia; 
  Considerate le evidenze di  un  rilevante  flusso  di  esportazione
registrato per il medicinale «Humalog» nelle  confezioni  con  A.I.C.
033637051, A.I.C. 033637214 e A.I.C. 033637238 (confermato  dai  dati
relativi ai flussi di  movimentazione  forniti  dal  Ministero  della
salute) e considerato che l'assoggettamento delle sole confezioni con
A.I.C. 033637051, A.I.C. 033637214 e A.I.C. 033637238 del  medicinale
«Humalog»  al  blocco  dell'esportazione  potrebbe   determinare   il
trasferimento del rischio di esportazione sulle confezioni con A.I.C.
033637190, A.I.C. 033637354, A.I.C.  033637024,  A.I.C.  033637380  e
A.I.C. 033637063; 
  Vista  la  comunicazione  prot.  AIFA  n.  96054  del   27   luglio
2023-AIFA-PQ_PhCC-A con cui la Novo  Nordisk  S.p.a.,  rappresentante
unico sul  territorio  nazionale  del  medicinale  NOVORAPID  PENFILL
(A.I.C.  034498030),  ha  segnalato  l'aumento  della   domanda   del
medicinale da parte della distribuzione intermedia e  considerate  le
evidenze di un rilevante flusso di esportazione confermato  dai  dati
relativi ai flussi di  movimentazione  forniti  dal  Ministero  della
salute; 
  Preso atto di  quanto  dichiarato  dal  titolare  A.I.C.  (Theramex
Ireland  Limited)  in  atti  AIFA  prot.  n.  89197  del  12   luglio
2023-AIFA-PQ_PhCC-A, circa la disponibilita'  del  medicinale  FEMITY
(036489019)   e   considerata   l'assenza    di    segnalazioni    di
irreperibilita' dal territorio per tale medicinale; 
  Preso atto  di  quanto  dichiarato  dal  rappresentante  unico  sul
territorio nazionale (Biovalley Investments Partner S.r.l.), in  atti
AIFA prot. n. 88103  dell'11  luglio  2023-AIFA-PQ_PhCC-A,  circa  la
disponibilita' del medicinale MIGLUSTAT GEN ORPH (A.I.C. 045773013) e
considerata  l'assenza  di  segnalazioni   di   irreperibilita'   dal
territorio per tale medicinale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 257/2023 del
19 giugno 2023, istitutiva della misura del blocco  temporaneo  delle
esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali  assoggettati  al
blocco temporaneo delle esportazioni  i  medicinali  «Pegasys»(A.I.C.
035683), «Humalog» (A.I.C.  033637)  e  «Novorapid  Penfill»  (A.I.C.
034498030); 
  Informato il Ministero della salute in data 1° agosto 2023; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del  titolare  A.I.C.,  dei  medicinali  PEGASYS
(A.I.C. 035683), HUMALOG (A.I.C. 033637) e NOVORAPID PENFILL  (A.I.C.
034498030). 
  2. A tal fine i medicinali PEGASYS (A.I.C. 035683), HUMALOG (A.I.C.
033637)  e  NOVORAPID  PENFILL  (A.I.C.  034498030)   sono   inseriti
nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte
integrante. 
  3. I medicinali FEMITY (036489019) e  MIGLUSTAT  GEN  ORPH  (A.I.C.
045773013)  sono  espunti  dall'elenco  allegato  determina  AIFA  n.
257/2023  del  28  giugno  2023,  per  cessato  stato  di  carenza  o
indisponibilita', come comunicato dai rispettivi titolari A.I.C.