IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante:  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,  recante:
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2021,   n.   109,   recante:
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale»  e,  in  particolare,
l'art. 2, che  attribuisce,  in  via  esclusiva,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  l'alta  direzione  e  la   responsabilita'
generale delle politiche di  cybersicurezza,  nonche'  il  potere  di
impartire le direttive per la cybersicurezza, ai fini  dell'esercizio
di tale competenza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2022 con cui e' stata  adottata  la  «Strategia  nazionale  di
cybersicurezza» e il relativo «Piano di implementazione»; 
  Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza; 
 
                               Adotta 
                       la presente direttiva: 
 
Premessa 
  L'intensificazione e  la  crescente  sofisticazione  delle  minacce
informatiche nell'attuale contesto  geo-politico,  caratterizzato  in
particolare dalla grave crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina,
richiedono con sempre maggiore urgenza il raggiungimento di  un  alto
livello  di  cybersicurezza,  l'attuazione  di  efficaci  misure   di
gestione dei relativi rischi, nonche' la necessita' di un'immediata e
quanto piu' completa conoscenza situazionale. Cio' non solo  al  fine
di conseguire una piu' elevata capacita' di protezione e risposta  di
fronte a emergenze cibernetiche, ma anche di disporre  di  un  quadro
analitico  della  minaccia  funzionale  all'esercizio  dell'indirizzo
politico. 
  In tale contesto, e' affidato dall'ordinamento all'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale il compito di sviluppare capacita' nazionali
di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi  e  risposta,  per
prevenire e gestire gli incidenti  di  sicurezza  informatica  e  gli
attacchi  informatici,  peculiarmente  attribuito   alla   componente
operativa dell'Agenzia (CSIRT Italia), al  cui  personale,  peraltro,
viene espressamente riconosciuta, nello  svolgimento  delle  relative
funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale. 
  Nell'esercizio di tale compito, e  per  un  immediato  ed  efficace
risultato ai fini del contenimento del rischio  e  della  mitigazione
del danno, l'Agenzia puo' fare ricorso, in  attuazione  dell'art.  5,
comma 5, del decreto istitutivo (decreto-legge n. 82 del 2021),  alla
collaborazione di altri organi dello Stato e  altre  amministrazioni.
Cio' nel presupposto che la resilienza cibernetica del Paese non puo'
prescindere da uno sforzo collettivo e sinergico. 
 
Ambito di applicazione, finalita' e linee di indirizzo 
  La presente direttiva si rivolge alle amministrazioni pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e fornisce indirizzi di coordinamento e organizzazione  volti  a
promuovere  la  gestione  adeguata   e   coordinata   delle   minacce
informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi  di  natura
cibernetica, in coerenza con le finalita' espresse in premessa. 
  Da tale ambito applicativo restano esclusi gli organi  dello  Stato
preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla
tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e  alla  difesa  e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di informazione
per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  Appare dunque  evidente  l'esigenza  che  l'attivita'  di  supporto
dell'Agenzia,  sviluppata  in  occasione  di   eventi   e   incidenti
cibernetici, venga a dispiegarsi con la piu' ampia collaborazione  da
parte dei soggetti impattati, nel loro stesso interesse e in  quello,
piu' generale, della resilienza cibernetica del Paese, onde ridurre i
rischi di possibili propagazioni di conseguenze  lesive,  ovvero  del
ripetersi di  analoghi  attacchi,  in  danno  di  ulteriori  soggetti
pubblici e privati. Rischi,  questi,  che  potrebbero  acquisire  una
rilevanza  sistemica  sino  a  determinare  un  pregiudizio  per   la
sicurezza nazionale. 
  Si richiamano, pertanto, le amministrazioni destinatarie ad operare
garantendo: i) che l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  nello
svolgimento delle sue attivita' istituzionali e, in particolare,  gli
operatori del CSIRT Italia anche nel caso di  intervento  in  situ  a
seguito di incidente, dispongano  del  pieno  supporto  dei  soggetti
impattati, anche nel caso in cui si avvalgano di societa' in house  o
comunque a controllo pubblico. Cio' anche allo scopo di acquisire una
completa ed esaustiva conoscenza situazionale volta a consentire,  in
corrispondenza,  peraltro,  agli  impegni  collaborativi  nel  quadro
unionale, ogni  utile  operazione  di  analisi  e  valutazione  della
minaccia, funzionali alle attivita' di prevenzione e  gestione  degli
incidenti di cybersicurezza; ii) conseguentemente, per tutto il tempo
necessario al pieno esercizio delle proprie competenze, l'accesso  ai
locali, ai sistemi informativi e alle reti informatiche di pertinenza
delle amministrazioni impattate, compatibilmente con  i  limiti  e  i
vincoli derivanti dalle prerogative dell'autorita' giudiziaria. 
  Si confida nella sensibilita' di tutte le amministrazioni, ai  fini
della piena osservanza  delle  linee  di  indirizzo  contenute  nella
presente direttiva. 
 
    Roma, 6 luglio 2023 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Meloni           

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2110