IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  pubblicato  sul  sito
istituzionale della stessa (comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° ottobre 2023,  in
virtu'  della  legge  3  luglio  2023,  n.  87  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra  citato,
mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche
diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista  costituente
l'allegato 2, relativo ai farmaci con uso consolidato sulla base  dei
dati  della  letteratura  scientifica  nel  trattamento  dei   tumori
pediatrici; 
  Vista la determina AIFA 16 ottobre 2007, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha  integrato  la  suddetta
sezione con la lista costituente l'allegato 5,  relativo  ai  farmaci
con uso consolidato nel trattamento correlato ai trapianti; 
  Vista la determina  AIFA  del  17  agosto  2010,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.   201   del   28   agosto   2010,   relativa
all'inserimento del medicinale «Treosulfano» negli allegati 2 e 5 per
il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE)  del  bambino  e
dell'adulto affetti da patologia oncologica e non oncologica ad  alto
rischio di tossicita'; 
  Vista la determina AIFA n. 70974 del 25 giugno  2020,  di  modifica
della determina del 17  agosto  2010,  con  la  quale  il  medicinale
«Treosulfano» e'  stato  mantenuto  negli  allegati   2   e   5   per
l'indicazione «in associazione con  fludarabina,  nell'ambito  di  un
regime di condizionamento, prima del trapianto allogenico di  cellule
staminali ematopoietiche (alloHSCT), in pazienti pediatrici  di  eta'
superiore a un mese con patologie non maligne»; 
  Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA  del  26  gennaio  2023,
recepito dalla decisione della Commissione europea n. (2023)1632  del
6  marzo  2023,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea, C 153, 28 aprile 2023, per l'estensione  dell'autorizzazione
del  medicinale  Trecondi  nella  seguente:  «in   combinazione   con
fludarabina e' indicato come parte del trattamento di condizionamento
prima di  trapianto  allogenico  di  cellule  staminali  emopoietiche
(alloHSCT) in pazienti  adulti  e  in  pazienti  pediatrici  di  eta'
superiore a un mese con patologie maligne e non maligne»; 
  Rilevato che la suddetta  estensione  di  indicazione  terapeutica,
autorizzata  per  il  medicinale  Trecondi,  e'  sovrapponibile   con
l'indicazione del medicinale «Treosulfano» inserito negli allegati  2
e 5 di cui alla legge n. 648/96; 
  Tenuto conto del parere espresso dalla CTS  di  AIFA  nella  seduta
dell'8, 9 e 10 marzo 2023; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover   provvedere   all'esclusione   del
medicinale  «Treosulfano»  dall'elenco  dei  medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il medicinale TREOSULFANO e'  escluso  dagli  allegati  2  e  5,
relativi rispettivamente  ai  farmaci  con  uso  consolidato  per  il
trattamento dei tumori pediatrici e per il trattamento  correlato  ai
trapianti, erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per  la  seguente  indicazione:  in  associazione  con   fludarabina,
nell'ambito di un regime  di  condizionamento,  prima  del  trapianto
allogenico  di  cellule  staminali  ematopoietiche   (alloHSCT),   in
pazienti pediatrici di eta' superiore a un  mese  con  patologie  non
maligne.