IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022»; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 28 febbraio 2023, in
virtu' del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000  con  errata-corrige
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4
ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato
elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina 29 ottobre  2004  «Note  AIFA  2004»  (Revisione
delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e  sue
successive modificazioni; 
  Vista, in  particolare,  la  determina  direttoriale  n.  390/2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  87
del 12 aprile 2021, che ha sostituito il testo della  nota  AIFA  39,
annesso sub voce «Allegato 1» alla determina AIFA n. 458/2020 del  16
aprile 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 117 dell'8 maggio 2020; 
  Considerata la situazione di carenza, per problemi produttivi,  del
medicinale Norditropin Nordiflex 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile -
1 penna preriempita multidose di vetro da 1,5 ml, comunicata ad  AIFA
dall'azienda   Novo   Nordisk   Spa,   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del farmaco, il  15  dicembre  2022  (con
nota avente prot. n. 144939 del 15 dicembre 2022, poi modificata  con
nota avente prot. 144958 del 15 dicembre 2022) relativa al periodo 15
aprile 2023 - 31 gennaio 2024 (data presunta di fine carenza); 
  Considerato che Norditropin Nordiflex e' l'unico medicinale a  base
di somatropina autorizzato in Italia per il trattamento  di  pazienti
con deficit staturale dovuto a Sindrome di Noonan; 
  Considerato che il deficit staturale dovuto a Sindrome di Noonan e'
una patologia rara; 
  Ritenuto  opportuno  rendere  disponibili,  a  totale  carico   del
Servizio sanitario nazionale, fino alla cessazione della  carenza  di
Norditropin Nordiflex, secondo i  criteri  stabiliti  dalla  nota  39
AIFA, su prescrizione autorizzata dai centri regionali, i  medicinali
a base di somatropina per il trattamento del deficit staturale dovuto
a Sindrome di Noonan; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 13 aprile 2023 - stralcio verbale n. 88, con la quale e'
stato precisato che,  nelle  more  della  condizione  di  carenza  di
Norditropin Nordiflex, la  prescrizione  dei  medicinali  a  base  di
somatropina dovra' seguire i criteri stabiliti dalla nota 39; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 24 maggio 2023 n. 18; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  il   medicinale   somatropina,
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per il trattamento del deficit staturale dovuto a Sindrome di Noonan; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale SOMATROPINA e' inserito, ai sensi dell'art. 1,  comma
4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito  dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 648,  nell'elenco  istituito  col  provvedimento
della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di
cui all'art. 2.