IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il
miglioramento della salute e della sicurezza  dei  lavoratori  ed  in
particolare gli art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 
  Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza  e
salute  per  l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da   parte   dei
lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 
  Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6,
8, 10 e 13; 
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  recante  il
«Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei
luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  giugno  2022,  n.  104,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili dell'Unione europea»; 
  Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022)  8645
del 2 dicembre 2022  della  Commissione  di  approvazione  del  Piano
strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del
regolamento (UE) 2021/2115, redatto in  conformita'  dell'allegato  I
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290  a  norma  del  medesimo
regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante  il  sistema
elettronico  per  lo  scambio  sicuro  di   informazioni   denominato
«SFC2021»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n.  42  «in  attuazione
del  regolamento  (UE)  2021/2116  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013",  recante  l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari  degli  aiuti  della  politica   agricola   comune»,   in
particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 25; 
  Considerato che l'art. 25 del sopra menzionato decreto  legislativo
17 marzo 2023, n. 42, stabilisce che le disposizioni  attuative  e  i
criteri per  determinare  le  percentuali  di  riduzione  applicabili
previste dall'art. 3, comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo stesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto,  avente  carattere  non  regolamentare,  ai
sensi dell'art. 25 del decreto legislativo  17  marzo  2023,  n.  42,
definisce le disposizioni attuative di cui all'art. 3,  comma  2  del
medesimo decreto legislativo, per quanto riguarda  il  calcolo  delle
riduzioni dei pagamenti ai beneficiari  degli  aiuti  della  politica
agricola comune per infrazioni relative alla condizionalita' sociale.