IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e 31 maggio  2000,  n.  32442,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio  2000,  recante  misure
per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione di
questo Ministero, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  con  il
quale sono stati individuati gli uffici di livello  dirigenziale  non
generale  nell'ambito  delle   direzioni   generali   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,  (UE)  n. 2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive  98/58/CE,   1999/74/CE,   2007/43/CE,   2008/119/   CE   e
2008/120/CE del  Consiglio,  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
le  direttive   89/608/CEE,   89/662/CEE,   90/425/CEE,   91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE
del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/1702  della  Commissione
del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n.  2016/2031  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  stabilendo   l'elenco   degli
organismi nocivi prioritari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/2072   della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  2016/2031  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della  Commissione  e  modifica  il  regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  2018/2019  della   Commissione   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
2016/2031 e del regolamento  (UE)  n.  2017/625»  ed  in  particolare
l'art. 7, comma 5; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, in particolare il comma 3 che dispone che  le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419,  registrata
alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.  42502,
registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la  quale,
per l'attuazione degli obiettivi  strategici  definiti  dal  Ministro
nella   direttiva   generale,   rientranti   nella   competenza   del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale  n.
54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB  in  data  28  febbraio
2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli  obiettivi  ai
dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro  realizzazione
per l'anno 2023; 
  Considerata l'intensa recrudescenza dell'organismo nocivo Grapevine
flavescence doree phytoplasma, agente della Flavescenza dorata  della
vite,  registrata,  a  partire  dal  2020,  nelle   aree   produttive
settentrionali italiane e causa di danni ingenti; 
  Ritenuto necessario,  alla  luce  del  nuovo  regime  fitosanitario
europeo  e  delle  specifiche  disposizioni  emanate   in   relazione
all'organismo  nocivo  Grapevine   flavescence   doree   phytoplasma,
ridefinire le misure fitosanitarie di emergenza  finalizzate  al  suo
contrasto; 
  Considerato  che  il  Comitato  fitosanitario  nazionale,  di   cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  19,  nella
seduta del 23 maggio 2023 ha, contestualmente, approvato  l'ordinanza
del direttore del Servizio  fitosanitario  centrale  recante  «Misure
fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di  Grapevine  flavescence
doree phytoplasma atte ad  impedirne  la  diffusione  nel  territorio
della Repubblica italiana»; 
  Ritenuto   necessario   abrogare   il    decreto    del    Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  31
maggio 2000, n. 32442,  recante  misure  per  la  lotta  obbligatoria
contro la Flavescenza dorata della vite, non piu' idonee al contrasto
dell'attuale emergenza fitosanitaria ne' in linea con il nuovo regime
fitosanitario europeo e nazionale; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  19,  nella
seduta del 23 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato  il  decreto  ministeriale  31  maggio  2000,  n.  32442,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  159  del  10  luglio  2000,
recante «Misure per  la  lotta  obbligatoria  contro  la  Flavescenza
dorata della vite». 
  Il presente decreto, trasmesso agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 6 giugno 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1156