Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
              l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione   e   l'editoria   e   il
Dipartimento per le politiche della famiglia ((della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri)), in relazione agli incrementi  di  dotazione
organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e  2),  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) possono procedere,  in  sede  di
prima applicazione, e comunque non oltre il 31  dicembre  2026,  alla
copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
in deroga ai relativi limiti  quantitativi  previsti  a  legislazione
vigente. 
  ((1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in  ragione  della
specifica  ed  elevata  professionalita'  richiesta   per   garantire
l'attuazione degli  interventi  di  digitalizzazione,  innovazione  e
sicurezza nella pubblica  amministrazione  previsti  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a  carico  del
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  gli  incarichi  dirigenziali  relativi  alle
posizioni vacanti possono  essere  conferiti  anche  in  deroga  alle
percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a
4 unita'. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unita' di
missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 luglio 2021. 
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese tra le
esigenze  di  funzionamento  di  cui  al  precedente  periodo  quelle
relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al  comma  1,  che
esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi  al  di
fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione  dell'incarico,
ai quali, anche in deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  6,
comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
consentito  l'uso  di  un  proprio  mezzo   di   trasporto   con   la
corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della  legge
18 dicembre 1973, n. 836, quale  rimborso  delle  spese  di  viaggio,
anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di
appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di  cui  al  primo
periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile
con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo  risulti
indispensabile     per     garantire     l'efficacia      dell'azione
amministrativa».)) 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.  68,  il
comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi ((del numero massimo))  di
due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  da  inserire  nell'ambito  del
Nucleo di valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
medesimo  Dipartimento,  che,  pertanto,  e'  riorganizzato  mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante
anche i criteri di designazione e le  modalita'  di  selezione  ((del
personale  delle  professionalita'  necessarie)),  cui   compete   un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo  dei
contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo  incarico.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000
per  l'anno  2024.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.». 
  3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 801, e' inserito il seguente: 
    «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se  nominato,
il Commissario ((di cui al comma 797)) possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  del  Nucleo  PNRR
Stato-Regioni di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233.». 
  4. Ai fini della declassificazione automatica di  cui  all'articolo
42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la  disposizione  ivi
recata si interpreta, in caso  di  apposizione  della  classifica  di
segretezza di riservato, nel senso che, quando  sono  decorsi  cinque
anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica. 
  ((4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' all'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale,  per  quanto  attiene  alla  documentazione
connessa all'esercizio delle sue funzioni  volte  alla  tutela  della
sicurezza  nazionale  e   dell'interesse   nazionale   nello   spazio
cibernetico».)) 
  5. All'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al  30
giugno 2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre
2023». Resta, comunque, fermo il  termine  del  30  giugno  2023  per
l'adozione dei regolamenti  di  riorganizzazione  delle  strutture  e
delle unita'  di  missione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
  ((5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di
diretta  collaborazione  dei  Ministri,  determinati  dai  pertinenti
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  4-bis,  della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  considerati  gli  adeguamenti
retributivi previsti  dai  contratti  collettivi  e  riconosciuti  ai
dirigenti  di  ruolo,  nei  limiti  delle  risorse   utilizzabili   a
legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante  al
personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 334, le parole:  «e  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del  lavoro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del   lavoro   e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'»; 
    b) al comma 336, le parole: «e i  fondi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, i fondi» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e i fondi per la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei
dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di
11.876 euro»; 
    c) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, la spesa di 493.640 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro, e la  spesa  di  125.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia
italiana per la gioventu'». 
  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
5-ter, pari a 125.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74,
          recante «Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa delle  amministrazioni  pubbliche»
          e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  95  del  22  aprile
          2023. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  19,  comma  5-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 19 (Incarichi di  funzioni  dirigenziali).- 1.-5.
          (Omissis) 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  19  (Incarichi   di   funzioni   dirigenziali).-
          1.-5-ter. (Omissis) 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  3,  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure  urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  10.  (Reclutamento  di   personale   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione  del
          PNRR  per  l'innovazione  e  la  transizione   digitale   e
          rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale). -  1.-2.
          (Omissis) 
              3.  Per   le   esigenze   di   funzionamento   connesse
          all'attivita'  del  contingente  di  cui  al  comma  1   e'
          autorizzata la spesa complessiva massima di euro  1.000.000
          per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli  anni
          dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.  Sono
          comprese  tra  le  esigenze  di  funzionamento  di  cui  al
          precedente periodo quelle  relative  alle  missioni  svolte
          dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di
          monitoraggio e verifica da effettuarsi al  di  fuori  delle
          sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai
          quali,  anche  in   deroga   alla   disposizione   di   cui
          all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  consentito  l'uso  di  un
          proprio  mezzo   di   trasporto   con   la   corresponsione
          dell'indennita' prevista dall'articolo 15  della  legge  18
          dicembre 1973,  n.  836,  quale  rimborso  delle  spese  di
          viaggio,  anche  oltre  i   limiti   della   circoscrizione
          provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite  delle
          risorse finanziarie di cui al  primo  periodo,  qualora  lo
          svolgimento  della  missione  risulti  inconciliabile   con
          l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso  di  tale  mezzo
          risulti   indispensabile    per    garantire    l'efficacia
          dell'azione amministrativa. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  10,  del
          decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,  recante  disposizioni
          urgenti per il contrasto della scarsita' idrica  e  per  il
          potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,
          convertito con modificazioni, dalla legge 13  giugno  2023,
          n. 68: 
              «Art. 1. (Cabina di regia per la crisi idrica). - 1.-9.
          (Omissis) 
              10. Le funzioni di segreteria tecnica della  Cabina  di
          regia   sono   esercitate   dal   Dipartimento    per    la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il
          Dipartimento puo'  avvalersi  fino  a  un  massimo  di  due
          esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  da  inserire
          nell'ambito del Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli
          investimenti  pubblici  del  medesimo   Dipartimento   che,
          pertanto, e' riorganizzato mediante  apposito  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  recante  anche  i
          criteri di designazione e le modalita' di  selezione  delle
          professionalita' necessitate, cui compete un compenso  fino
          a un importo massimo annuo di  euro  75.000  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
          A tal fine, e' autorizzata la  spesa  di  euro  87.500  per
          l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al  relativo
          onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   303   recante
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
              «Art. 9. (Personale della Presidenza). - 1. (Omissis) 
              2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
          di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
          limiti di cui all'articolo 11, comma  4;  di  personale  di
          prestito, proveniente da altre  amministrazioni  pubbliche,
          ordini,  organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione   di
          comando, fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, legge
          23 dicembre  2014,  n.  190  recante  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              «1.-199. (Omissis) 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (Omissis).» 
              - La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2023-2025»   e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.  303,
          S.O. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021, n. 233: 
              «Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). -
          1. Al fine di assicurare il coordinamento  delle  relazioni
          tra le amministrazioni statali titolari di  interventi  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e  gli  enti
          territoriali e' istituito, presso il Dipartimento  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  il  Nucleo  per  il  coordinamento
          delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo  Stato,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». 
              2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al  31
          dicembre 2026. 
              3. Il Nucleo di cui al comma  1  assicura  al  predetto
          Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
          attivita' di competenza volte ad attuare le riforme  e  gli
          investimenti previsti dal PNRR in  raccordo  con  le  altre
          amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR  e,
          in particolare, delle attivita' volte a: 
                a)  curare  l'istruttoria  di   tavoli   tecnici   di
          confronto settoriali con le Regioni, le  Province  Autonome
          di Trento e Bolzano e gli enti locali; 
                b) prestare supporto alle  Regioni  e  alle  Province
          Autonome  di   Trento   e   Bolzano   nella   elaborazione,
          coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto  avente
          particolare rilevanza strategica  per  ciascuna  Regione  e
          Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»; 
                c)  prestare  attivita'  di  assistenza   agli   enti
          territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
          di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
          n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
          raccordo  con  le  altre  iniziative  di  supporto  tecnico
          attivate dalle amministrazioni competenti; 
                d) condividere  con  le  competenti  strutture  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  informazioni
          raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime  strutture,
          le attivita' svolte,  anche  mediante  la  progettazione  e
          gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai  tavoli
          di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
          lettera c). 
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
          3, nonche' per le attivita' di competenza, il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri si avvale di un  contingente  di
          ventitre unita' di personale,  di  cui  una  con  qualifica
          dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con  qualifica
          dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
          il personale delle altre amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale   docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni  scolastiche  e  del  personale  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  che  e'   collocato   in
          posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
          previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   Il    predetto
          contingente e' comprensivo delle unita'  di  personale  non
          dirigenziale  di  cui  alla  tabella  A  del  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28  luglio  2021,
          recante  ripartizione  delle  unita'   di   personale   non
          dirigenziale  previste  dall'articolo  7,  comma  1,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113,  e  sostituisce  le  unita'  organizzative  di  cui
          all'articolo 2, comma 8, del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   30   luglio   2021,   che   e'
          conseguentemente modificato al fine di definire  compiti  e
          assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
          dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1,   comma   15,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113.  Per  le
          finalita' del presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il  finanziamento
          delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al  comma  1
          si  provvede  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento. 
              5.  Gli  incarichi  dirigenziali  e  i  comandi   o   i
          collocamenti fuori ruolo del personale di cui  al  comma  4
          cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. 
              6. Al Nucleo di  cui  al  comma  1  sono  assegnate  le
          risorse di cui alla tabella A del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  28  luglio   2021,   recante
          ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7,  comma  4,
          secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113. 
              7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
          articolo il Dipartimento per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, dal 1° gennaio 2022, puo' altresi' avvalersi del
          supporto di societa' a prevalente partecipazione  pubblica,
          nonche' di un contingente di esperti,  fino  a  un  importo
          massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai
          sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,   n.   165,   di   comprovata   qualificazione
          professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro
          300.000. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000
          per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 
              8. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          euro 110.437 per  l'anno  2021  e  ad  euro  1.625.247  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5,  della
          legge  3  agosto  2007,  n.   124,   recante   sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto: 
              «Art. 42. (Classifiche di segretezza).- 1.-4. (Omissis) 
              5.  La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41,  comma  6,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante  codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di  Stato
          dei documenti conservati dalle amministrazioni statali).  -
          1.-5. (Omissis) 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  al  Ministero  degli  affari  esteri;   non   si
          applicano  altresi'  agli  stati  maggiori  della   difesa,
          dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche'  al
          Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  quanto
          attiene  la  documentazione   di   carattere   militare   e
          operativo, ne' all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
          per   quanto   attiene   alla    documentazione    connessa
          all'esercizio delle sue funzioni volte  alla  tutela  della
          sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio
          cibernetico.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   recante
          disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
              «Art.  13  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023,  i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e  della  politica  agricola  comune,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41: 
              «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  titolari
          degli interventi PNRR).  -  1.  Al  fine  di  migliorare  e
          rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di
          gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e  di
          controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
          resilienza,  di  seguito   PNRR,   di   titolarita'   delle
          amministrazioni centrali di cui all'articolo  8,  comma  1,
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  i
          decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,  possono,  altresi',
          prevedere, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nei  limiti  delle   risorse   umane,
          finanziarie    e    strumentali    gia'    assegnate,    la
          riorganizzazione della struttura  di  livello  dirigenziale
          generale  ovvero  dell'unita'  di   missione   di   livello
          dirigenziale  generale  preposta  allo  svolgimento   delle
          attivita'   previste   dal   medesimo   articolo   8    del
          decreto-legge  n.  77   del   2021,   anche   mediante   il
          trasferimento delle funzioni e delle  attivita'  attribuite
          all'unita' di missione  istituita  ad  altra  struttura  di
          livello dirigenziale generale individuata tra  quelle  gia'
          esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e  delle
          attivita' svolte dall'unita' di  missione,  con  i  decreti
          ministeriali adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  si
          provvede alla corrispondente  assegnazione  alla  struttura
          dirigenziale  di  livello  generale  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e   strumentali   attribuite   all'unita'   di
          missione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
              «Art. 17 (Regolamenti).- 1.-4. (Omissis) 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: 
                « (Omissis) 
              143.   Al   fine   di   perseguire    la    progressiva
          armonizzazione  dei  trattamenti  economici  accessori  del
          personale  appartenente  alle  aree  professionali  e   del
          personale dirigenziale dei Ministeri,  e'  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze un fondo da ripartire,  con  dotazione  pari  a  80
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  A
          decorrere dall'anno 2020, il fondo puo'  essere  alimentato
          con le eventuali  somme,  da  accertarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  che  si  rendono
          disponibili  a  seguito  del  rinnovo  dei  contratti   del
          pubblico  impiego  precedenti  al   triennio   contrattuale
          2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  di
          quanto previsto dal precedente periodo, le  somme  iscritte
          nel  conto  dei  residui  sul  fondo   da   ripartire   per
          l'attuazione dei contratti del  personale  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
          Le risorse del fondo sono destinate, nella  misura  del  90
          per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
          amministrazione  del  personale  appartenente   alle   aree
          professionali  dei  Ministeri  al  fine   di   ridurne   il
          differenziale e, per la restante parte,  all'armonizzazione
          dei fondi per la retribuzione di posizione e  di  risultato
          delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
          ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
          di  cui  al  primo  periodo  per   il   finanziamento   del
          trattamento accessorio di ciascuna di esse,  tenendo  conto
          anche  del  differenziale  dei  trattamenti   di   cui   al
          precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  alla   conseguente
          rideterminazione    delle    relative     indennita'     di
          amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei  ministri,
          a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa  il
          fondo  per  le  risorse  decentrate   del   personale   non
          dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo  per  la
          retribuzione  di  posizione  e  per  la   retribuzione   di
          risultato  del  personale  di  livello   dirigenziale   non
          generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
          finanziarie disponibili a legislazione vigente nel  proprio
          bilancio autonomo. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
          decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,  recante  disposizioni
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle   amministrazioni    pubbliche,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: 
              «Art.  19  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          accessori).- 1. Al  fine  di  omogeneizzare  i  trattamenti
          accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di
          cui all'articolo 1, comma  143,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
          dicembre 2021, n. 234. La  consistenza  del  fondo  risorse
          decentrate del personale delle aree  di  cui  al  Contratto
          collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del
          Comparto funzioni centrali per il  triennio  2019-2021  del
          Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  di  cui  al
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,   e'
          incrementata di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  2,5
          milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
          dicembre 2021, n. 234. 
              (Omissis).»