Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)), in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente. ((1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalita' richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unita'. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unita' di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021. 1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa».)) 2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi ((del numero massimo)) di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalita' di selezione ((del personale delle professionalita' necessarie)), cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, e' inserito il seguente: «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario ((di cui al comma 797)) possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.». 4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica. ((4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».)) 5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. ((5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu'»; b) al comma 336, le parole: «e i fondi» sono sostituite dalle seguenti: «, i fondi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di 11.876 euro»; c) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu'». 5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.))
Riferimenti normativi - Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023. - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1.-5. (Omissis) 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1.-5-ter. (Omissis) 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dalla presente legge: «Art. 10. (Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale). - 1.-2. (Omissis) 3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026. Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68: «Art. 1. (Cabina di regia per la crisi idrica). - 1.-9. (Omissis) 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalita' di selezione delle professionalita' necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Art. 9. (Personale della Presidenza). - 1. (Omissis) 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «1.-199. (Omissis) 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).» - La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: «Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali e' istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». 2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31 dicembre 2026. 3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a: a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»; c) prestare attivita' di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla lettera c). 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, nonche' per le attivita' di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo delle unita' di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unita' di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento. 5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. 6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» - Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto: «Art. 42. (Classifiche di segretezza).- 1.-4. (Omissis) 5. La classifica di segretezza e' automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dalla presente legge: «Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali). - 1.-5. (Omissis) 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo, ne' all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.» - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: «Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR). - 1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi', prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attivita' previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite all'unita' di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di missione.» - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «Art. 17 (Regolamenti).- 1.-4. (Omissis) 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: « (Omissis) 143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: «Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori).- 1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (Omissis).»