IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400»,  e,  in  particolare,  l'art.  13,
«Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede  che  il
Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), sottoposto al parere della Commissione per  la
garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322  del  1989,
ove si prevede che  «con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,  finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia  di  dati  la  cui  mancata  fornitura,  per
rilevanza, dimensione o significativita' ai  fini  della  rilevazione
statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al  presente
comma»; 
  Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n.  322  del
1989, ove si prevede che  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese  nel
Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto nonche' i  criteri
da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa,  sono
approvati  con  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   di
approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma  3
del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo  n.  322  del
1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha  durata
triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo
stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; 
  Visto l'art.  6-bis  del  decreto  legislativo  n.  322  del  1989,
relativo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di  statistica»  e,  in  particolare  l'art.  3,  comma  6,
relativamente ai provvedimenti adottati del Comitato di  indirizzo  e
coordinamento dell'informazione statistica; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante  le
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali  19   dicembre   2018,   n.   514/2018,   recante   «Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico  nazionale
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10
agosto 2018, n.  101»,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2019, e in  particolare  gli
articoli 4 e 4-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  marzo  2022
registrato dalla Corte dei conti con visto n. 961 del 21 aprile 2022,
con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per
il triennio 2020-2022 con i relativi allegati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  2022
registrato dalla Corte dei conti con visto  n.  255  del  19  gennaio
2023, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  statistico
nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022  con  i
relativi allegati; 
  Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale  prevede  che  «Qualora  la  pubblicazione  del   decreto   del
Presidente della Repubblica di approvazione del Programma  statistico
nazionale triennale e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del  1989  non  intervenga
entro il 31 dicembre di ciascun anno  di  riferimento,  e'  prorogata
l'efficacia del Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli
atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella seduta del 20 luglio 2021
con la quale sono stati approvati: 
    il «Programma statistico nazionale per il  triennio  2020-2022  -
Aggiornamento 2022 e i relativi allegati»; 
    l'elenco delle rilevazioni rientranti nel  «Programma  statistico
nazionale  per  il  triennio  2020-2022  -  Aggiornamento  2022»  che
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989; 
    la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
legislativo n. 322 del 1989, le unita' di rilevazione la cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui
all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo  elenco
dei lavori  compresi  nel  «Programma  statistico  nazionale  per  il
triennio 2020-2022 - Aggiornamento  2022»  per  i  quali  la  mancata
fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; 
  Preso atto che, con la precitata delibera del 20  luglio  2021,  il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha
dato altresi' mandato all'ISTAT  di  «aggiornare  il  PSN  nelle  sue
diverse parti inserendo  eventuali  modifiche  ed  aggiustamenti  non
sostanziali che si rendessero necessari nel corso  dell'attivita'  di
ulteriore verifica da parte degli uffici»; 
  Visto il parere della Conferenza unificata del  9  settembre  2021,
espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica del 26 ottobre 2021; 
  Visto il parere n. 237 del 30 giugno 2022 con il quale  il  Garante
per la protezione dei dati personali ha  espresso  parere  favorevole
sullo  schema  di  Programma   statistico   nazionale   2020-2022   -
Aggiornamento 2022, fornendo altresi' alcune prescrizioni alle  quali
l'ISTAT si e' attenuto, come comunicato all'Ufficio di Gabinetto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, con nota prot.  n.  1453354
del 21 aprile 2023; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 60 del
27  dicembre  2022,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2023; 
  Viste le note prot. n. 1270606 del 5 aprile 2023  e  prot.  1453354
del 21 aprile 2023 con le quali l'ISTAT ha trasmesso  all'Ufficio  di
Gabinetto   del   Ministro   per   la    pubblica    amministrazione,
rispettivamente,  il  Programma  statistico  nazionale  2020-2022   -
Aggiornamento 2022 di cui alla citata deliberazione del  Comitato  di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica del 20  luglio
2021 e  la  documentazione  ad  esso  inerente,  ai  fini  della  sua
approvazione, nonche' un'ulteriore nota contenente informazioni utili
ai fini istruttori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre
2022, n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione sen.  Paolo  Zangrillo  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 2, lettera h) e i); 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella  riunione
del 15 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  e'  approvato  il  «Programma  statistico
nazionale per il triennio 2020-2022 - Aggiornamento  2022»  unito  al
presente decreto, di cui costituisce  parte  integrante,  insieme  ai
relativi allegati, di seguito elencati: 
    a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente  le
variabili che  possono  essere  diffuse  in  forma  disaggregata  per
esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo  -
allegato 1; 
    b) «Elenco delle  rilevazioni  rientranti  nel  PSN  2020-2022  -
Aggiornamento 2022 che comportano obbligo di risposta  da  parte  dei
soggetti privati, a norma  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322» - allegato 2; 
    c)   «Criteri   da   utilizzare   per   individuare,   ai    fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui
mancata   risposta    comporta    l'applicazione    della    sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  322/1989
(art. 13 comma 3-ter decreto legislativo  n.  322/1989)  e  correlato
elenco  dei  lavori  (Sdi  e  Sda)  compresi  nel  PSN  2020-2022   -
Aggiornamento  2022  per  i  quali  la  mancata  fornitura  dei  dati
configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2022» - allegato
3; 
    d) «Lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente
sospesi», contenente l'elenco dei lavori statistici che trattano dati
personali momentaneamente sospesi - allegato 4.