IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                   Nella seduta del 20 luglio 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...)  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/460 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure  specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013  e  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  le   misure
specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei, (di seguito Fondi  SIE),
in risposta all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento  (UE)  n.
1303/2013, introducendo misure specifiche  volte  a  fornire  risorse
aggiuntive  agli  Stati  membri  e  a  definirne  le   modalita'   di
attuazione, con l'obiettivo  di  superare  gli  effetti  della  crisi
derivante dall'epidemia COVID-19  e  promuovere  una  ripresa  verde,
digitale  e   resiliente   dell'economia   (cosiddetto   «regolamento
React-EU»)  e,  in  particolare,  l'art.  92-ter   che   prevede   la
possibilita'  di   richiedere   l'applicazione   di   un   tasso   di
cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per  cento  a  valere
sulle risorse React-EU per sostenere  operazioni  che  promuovono  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparano  una  ripresa
verde, digitale e  resiliente  dell'economia,  stabilendo,  altresi',
l'ammissibilita' delle spese per le operazioni sostenute  nel  quadro
dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2020; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il  coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  a  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del  decreto-legge  n.
101 del 2013; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i  criteri  di  cofinanziamento  dei  programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,  nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi  di  azione  e
coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui
all'art. 5 della citata legge n.  183  del  1987,  nei  limiti  della
dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione
2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al  netto
delle assegnazioni attribuite a titolo di  cofinanziamento  nazionale
ai Programmi operativi nazionali e  regionali  finanziati  dai  Fondi
SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma  670,  della  citata
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi complementari finanziati dal citato  Fondo  di  rotazione,
sia  assicurato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   (MEF-RGS),
attraverso  le   specifiche   funzionalita'   del   proprio   sistema
informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS
del 30 aprile 2015, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  44  del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo  cui
«Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita'  degli
investimenti finanziati  con  le  risorse  nazionali  destinate  alle
politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000/2006,
2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna
amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare  di
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art.
4, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  in  sostituzione
della pluralita' degli  attuali  documenti  programmatori  variamente
denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia
per la coesione  territoriale  procede,  sentite  le  amministrazioni
interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti  al  fine  di
sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il
sud e la coesione territoriale, entro quattro  mesi  dall'entrata  in
vigore del  presente  decreto  un  unico  Piano  operativo  per  ogni
amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita'
unitarie di gestione e monitoraggio»; 
  Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge  n.
34 del 2019  e  successive  modificazioni,  in  base  al  quale,  per
simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e
coesione (di seguito anche PSC) e' articolato per aree tematiche,  in
analogia  agli  obiettivi  tematici  dell'Accordo   di   partenariato
2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto, in particolare, l'art. 241 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione  all'approvazione
da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al  citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio
2020 e per gli anni 2020 e 2021, le  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione  (di  seguito  FSC)  rinvenienti  dai  cicli   programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere  destinate,  in  via
eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a  carattere  nazionale,
regionale o locale connessa  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
economica  e  sociale  conseguente  alla  pandemia  di  COVID-19,  in
coerenza con la riprogrammazione che, per  le  stesse  finalita',  le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi SIE,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  23  aprile  2020;  inoltre,  nel  caso  si  proceda   attraverso
riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa  proposta
e' approvata dalla Cabina di regia di  cui  all'art.  1,  comma  703,
lettera c), della citata legge n. 190 del  2014,  dandone  successiva
informativa  al  CIPE,  secondo  le  regole   e   le   modalita'   di
riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020; 
  Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
che disciplina la fattispecie  della  rendicontazione  sui  Programmi
operativi dei Fondi SIE  di  spese  emergenziali  gia'  anticipate  a
carico del bilancio dello Stato,  prevedendo,  tra  l'altro,  che  le
risorse   rimborsate   dall'Unione   europea,   a    seguito    della
rendicontazione delle spese emergenziali, gia'  anticipate  a  carico
del   bilancio   dello   Stato,   sono   riassegnate   alle    stesse
amministrazioni che abbiano proceduto alla  relativa  rendicontazione
sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza  dei
rispettivi  importi,  per  essere  destinate  alla  realizzazione  di
programmi operativi complementari, vigenti o da  adottarsi  e  tenuto
conto che, ai sensi dello medesimo art. 242  e  in  attuazione  delle
modifiche introdotte dal regolamento  (UE)  2020/558  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita' di  gestione
di  programmi  operativi  2014-2020  dei  fondi  strutturali  europei
possono richiedere l'applicazione del tasso di  cofinanziamento  fino
al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate  nelle
domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1°  luglio
2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese  emergenziali
anticipate  a  carico  dello  Stato  e  che  «Ai  medesimi  programmi
complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse  a
carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del  tasso  di
cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
  Visto, in particolare, l'art. 48 del citato decreto-legge n. 50 del
2022  che  disciplina  la  fattispecie  della   rendicontazione   sui
Programmi  operativi  dei  Fondi  SIE  di  spese  emergenziali   gia'
anticipate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  prevedendo,  tra
l'altro,  che  «le  Autorita'  di  gestione  di  programmi  operativi
2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo  per  gli
aiuti agli indigenti di cui  al  regolamento  (UE)  n.  223/2014  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  marzo  2014,  possono
richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento  fino  al  100
per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande
di pagamento nel periodo contabile che decorre  dal  1°  luglio  2021
fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali  sostenute
per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi  ucraina»
e, al comma 2, prevedendo che «Le  risorse  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  che
si rendono disponibili per effetto  dell'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in  favore  delle
stesse amministrazioni titolari, fino a  concorrenza  dei  rispettivi
importi, per essere destinate ad integrare la  dotazione  finanziaria
dei programmi operativi  complementari  2014-2020.  Per  i  programmi
operativi che hanno gia' presentato domande  di  pagamento  nell'anno
contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano  del
rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo,  il  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987  provvede  a  compensare,
anche a valere sui successivi rimborsi europei,  eventuali  quote  di
risorse gia' erogate a proprio carico»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in  particolare,
l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle  politiche
di coesione e per l'integrazione con il PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568 recante "Approvazione del regolamento per  l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la  attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183", e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale,  tra  l'altro,  l'onorevole  Raffaele  Fitto  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole
Raffaele Fitto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e  di   programmazione   e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  8,
concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto  2
della propria delibera 18  aprile  2014,  n.  18  -  dell'Accordo  di
partenariato Italia 2014-2020 adottato  con  decisione  esecutiva  in
data 29 ottobre 2014,  dalla  Commissione  europea  e  relativo  alla
programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 
  Vista, altresi', la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n.
10,  concernente  la  definizione  dei  criteri  di   cofinanziamento
pubblico  nazionale  dei  programmi  europei  per   il   periodo   di
programmazione 2014-2020 e, in  particolare,  il  punto  2  il  quale
stabilisce  che   gli   interventi   complementari   siano   previsti
nell'ambito di programmi di azione  e  coesione,  finanziati  con  le
disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono  definiti
in   partenariato   tra   le   amministrazioni    nazionali    aventi
responsabilita'  di  coordinamento  dei  Fondi  SIE  e   le   singole
amministrazioni interessate, sotto  il  coordinamento  dell'Autorita'
politica  delegata  per  le  politiche  di   coesione   territoriale,
prevedendo, inoltre, che i  programmi  di  azione  e  coesione  siano
adottati con delibera  di  questo  Comitato,  sentita  la  Conferenza
stato-regioni, su proposta dell'amministrazione  centrale  avente  il
coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in  partenariato  con  le
regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
finanze; 
  Vista la delibera di questo Comitato 3 marzo 2017,  n.  7,  con  la
quale e' stato approvato il Programma di azione e coesione  2014-2020
-  Programma  complementare  della  Regione   Calabria   del   valore
complessivo di euro 720.807.555,11; 
  Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n.  51,  che,
modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015,  ha  previsto  la
possibilita' per le amministrazioni titolari di  Programmi  operativi
europei  di  ridurre  il  tasso  di  cofinanziamento  nazionale,  nel
rispetto dei limiti minimi previsti  dall'art.  120  del  regolamento
(UE) n. 1303 del 2013; 
  Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro  per  il  sud  e  la   coesione
territoriale e la Regione Calabria del 27 luglio 2020, relativo  alla
riprogrammazione  dei  Programmi  operativi  dei  Fondi   strutturali
2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n.  34
del 2020; 
  Vista la delibera CIPESS 29  aprile  2021,  n.  2,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano e  sviluppo  e
coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge  n.
34  del  2019,  stabilisce  la  disciplina  ordinamentale  dei   PSC,
assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006
e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario; 
  Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021,  nel  determinare
lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella sezione speciale 2
(«tavola 4 - PSC sezioni  speciali:  risorse  da  riprogrammazione  e
nuove assegnazioni») le risorse FSC poste  a  copertura  di  progetti
gia' nella programmazione di Piani operativi 2014-2020 ma sostituiti,
in sede di riprogrammazione di tali Piani operativi, da interventi di
contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242
del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
  Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 14, che  ha  approvato,
in prima istanza, il PSC della  Regione  Calabria  avente  un  valore
complessivo di 3.878,16 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e
coesione, la cui sezione ordinaria si compone di: 
    risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del citato  decreto-legge
n. 34 del 2019, per 2.521,55 milioni di euro; 
    risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del citato  decreto-legge
n. 34 del 2019, per 1.028,31 milioni di euro; 
    risorse  oggetto  di  disciplina  speciale   per   il   Contratto
istituzionale di sviluppo (CIS)  Salerno -  Reggio  Calabria -  quota
Calabria, pari a 40,00 milioni di euro; 
  le sezioni speciali si compongono di: 
    «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari  a  0,00  (sezione
speciale 1); 
    «risorse  FSC  per  copertura  interventi  ex  fondi  strutturali
2014-2020» (sezione speciale 2) pari a 288,30 milioni di euro; 
  Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di
quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge n. 34  del
2020 e per le finalita' ivi indicate, ha  istituito  -  nel  caso  di
programmi non  ancora  adottati  -  o  incrementato  -  nel  caso  di
programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito  dei  rimborsi  derivanti
dalla rendicontazione di  spese  anticipate  a  carico  dello  Stato,
secondo quanto previsto indicativamente  negli  accordi  siglati  nel
2020 tra il Ministro per il sud  e  la  coesione  territoriale  e  le
amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati
con i fondi strutturali 2014-2020; 
  Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato  per
ogni amministrazione titolare del Programma  operativo  complementare
(di seguito  anche  POC)  un  importo  indicativo  programmatico,  ha
previsto  che  le  amministrazioni  titolari  siano  autorizzate   ad
attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti
in cui le stesse siano affluite in favore del Programma complementare
di competenza, a seguito delle rendicontazioni  di  spesa  presentate
alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello  Stato,
ha  previsto  altresi'  che  nei  programmi   suddetti   confluiscano
ulteriori quote di risorse a carico del Fondo  di  rotazione  di  cui
alla citata legge n. 183 del  1987,  che  si  rendano  disponibili  a
seguito di  rendicontazioni  di  spesa  effettuate  a  totale  carico
dell'Unione  europea  a  seguito  dell'utilizzo  di   un   tasso   di
cofinanziamento europeo del 100 per cento; 
  Tenuto conto che la citata  delibera  CIPESS  n.  41  del  2021  ha
previsto,  tra  l'altro,   l'incremento   del   Programma   operativo
complementare  della  Regione  Calabria  con  un  importo  indicativo
programmatico pari a 10,00 milioni di euro; 
  Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, che nel  disporre
l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.606,81 milioni  di  euro
nell'ambito delle disponibilita' FSC in favore di regioni e  province
autonome, ha  assegnato  44,38  milioni  di  euro  nell'ambito  delle
disponibilita' FSC 2014-2020 alla Regione Calabria il cui  PSC  della
raggiunge, pertanto, un valore complessivo pari a 3.922,54 milioni di
euro; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il sud, le politiche di coesione e il  PNRR,  acquisita  con
nota prot. DIPE n.  3432-A  del  31  marzo  2023  e  l'allegata  nota
informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
concernente la proposta di riprogrammazione del  Programma  operativo
complementare 2014-2020 e la proposta  di  riprogrammazione  del  PSC
della Regione Calabria; 
  Tenuto conto che nella citata nota informativa per il CIPESS  viene
richiesta  la  riprogrammazione  del  POC  2014-2020,  adottato   con
delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 7, adeguandolo  alla  nuova  dotazione
finanziaria del Piano operativo regionale (POR) per il Fondo  europeo
di sviluppo regionale (FESR) e  il  Fondo  sociale  europeo  (FSE)  -
intervenuta con decisione  della  Commissione  C(2020)  8355/2020  ed
integrato con le risorse rese disponibili  in  attuazione  di  quanto
previsto dal citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020  e  dal
citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022; 
  Tenuto conto, in particolare, che l'attuale dotazione del POR  FESR
FSE e' pari a euro 2.260.531.679,00 di  cui  la  quota  nazionale  di
cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183 del 1987, e' pari a euro  274.452.971,80  per  la  parte
FESR e ad euro 58.966.861,80 per la parte FSE; 
  Tenuto conto, altresi', che l'originale dotazione del POC  pari  ad
euro 720.807.555,11, puo' essere aumentata complessivamente  di  euro
240.163.543,89 per un valore complessivo di euro 960.971.099,00 -  di
cui  925.443.550,40  di  risorse   nazionali   e   35.527.548,60   di
cofinanziamento regionale cosi' suddivise: 
    euro 118.425.162,00 (di cui euro 82.897.613,40 a valere sul fondo
rotazione nazionale di cui alla citata legge n. 183 del 1987 ed  euro
35.527.548,60   di   cofinanziamento   regionale)   derivanti   dalla
rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR  FESR  FSE,  a
seguito della diminuzione su tutti gli assi del  Programma  operativo
(di seguito anche PO) del tasso di cofinanziamento nazionale dal  25%
al 20% - approvata con decisione della Commissione C(2020) 8355/2020; 
    euro 121.738.381,89 (di cui euro 76.888.313,99 a valere su FSE  e
euro 44.850.067,90 a valere sul FESR)  derivanti  dalla  applicazione
del citato art. 242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, e
del citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022; 
  Tenuto conto, inoltre, che nella citata  nota  informativa  per  il
CIPESS  e'  stato  rappresentato   che   qualora   in   vista   della
predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR FSE dovesse
emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria  del
suddetto  POR,  l'Autorita'  di  gestione  del  programma  inoltrera'
apposita richiesta al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(MEF-IGRUE) che provvedera' alle conseguenti operazioni  contabili  e
che all'esito delle suddette operazioni contabili  ovvero  a  seguito
della chiusura definitiva del POR FESR FSE, la dotazione  finanziaria
del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma
restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di  rotazione
di cui alla legge n. 183 del 1987 del POR FESR FSE; 
  Tenuto conto che nella citata nota informativa  per  il  CIPESS  e'
stato  proposto  che,  in  applicazione  del  citato  art.  242   del
decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente  alla  riprogrammazione
del POC della Regione Calabria, si proceda alla riprogrammazione  del
PSC della Regione Calabria, con la riduzione della Sezione speciale 2
del PSC per un importo di 10,00 milioni  di  euro,  pari  all'importo
indicato nella citata delibera CIPESS  n.  41  del  2021  sulla  base
dell'accordo siglato il 27 luglio 2020 tra il Ministro per il  sud  e
la coesione territoriale e la Regione Calabria a seguito della  quale
la dotazione finanziaria complessiva del PSC della Regione  Calabria,
approvato dalla citata delibera CIPESS n. 14 del  2021  ed  integrato
dalla citata delibera CIPESS n. 79 del 2021, passerebbe  da  3.922,54
milioni di euro a 3.912,54 milioni di euro; 
  Considerato che sulla citata proposta di riprogrammazione  del  POC
della Regione Calabria la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio
parere favorevole nella seduta del 19 aprile 2023; 
  Considerato che la citata  proposta  di  riprogrammazione  del  PSC
della Regione Calabria e' stata sottoposta alla Cabina  di  regia  di
cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190  del
2014, in data 6 giugno 2023; 
  Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica», cosi' come modificata dalla  delibera  CIPE  15  dicembre
2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS»; 
  Vista la nota, predisposta congiuntamente dal Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,  «In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'»; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la
stessa  viene  sottoposta  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
segretario e del presidente per  il  successivo,  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze con nota prot. DIPE n. 5643-A del 9 giugno  2023  del
Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
1. Riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e
coesione 2014-2020 della Regione Calabria e assegnazione di risorse 
  1.1  E'  approvata  la  riprogrammazione  del  Programma  operativo
complementare di azione e  coesione  2014-2020  di  competenza  della
Regione Calabria, allegato alla presente delibera, di cui costituisce
parte integrante. 
  1.2 La dotazione finanziaria del POC originariamente pari  ad  euro
720.807.555,11  viene  integrata  con   euro   240.163.543,89   cosi'
suddivisi: 
    euro 118.425.162,00 (di cui euro 82.897.613,40 a valere sul fondo
rotazione nazionale di cui alla citata legge n. 183 del 1987  e  euro
35.527.548,60   di   cofinanziamento   regionale)   derivanti   dalla
rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR  FESR  FSE,  a
seguito della diminuzione su tutti gli  Assi  del  PO  del  tasso  di
cofinanziamento nazionale dal 25% al 20% -  approvata  con  Decisione
della Commissione C(2020) 8355/2020; 
    euro 121.738.381,89 (di cui euro 76.888.313,99 a valere su FSE  e
euro 44.850.067,90 a valere sul FESR)  derivanti  dalla  applicazione
del citato articolo 242, commi 2 e 3, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, e del citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022; 
  per un valore complessivo del Programma pari a euro 960.971.099,00. 
  1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come  di
seguito indicato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.4 Nel programma sono definite le strategie,  gli  obiettivi,  gli
assi, le  azioni  e  gli  indicatori,  nonche'  la  governance  e  le
modalita'  attuative  del  Programma,  il  piano  finanziario  ed  il
cronoprogramma. La struttura originaria del programma  e'  articolata
in n. 13 «Assi prioritari» (corrispondenti agli assi  prioritari  dei
programmi operativi finanziati a valere sui Fondi SIE) e  n.  1  asse
relativo all'assistenza  tecnica.  La  proposta  di  riprogrammazione
mantiene  la  suddetta  struttura   in   n.   14   assi,   prevedendo
l'introduzione di n. 2 nuove azioni  (9.3.8  e  9.3.6bis)  a  seguito
delle recenti rimodulazioni. 
  1.5 La Regione  Calabria,  in  vista  della  predisposizione  delle
operazioni  di  chiusura  del  POR  FESR  FSE,  inoltrera'   apposita
richiesta  al  MEF-IGRUE  qualora  dovesse  emergere  l'esigenza   di
reintegrare  la  disponibilita'  finanziaria  del  suddetto  POR.  Il
MEF-IGRUE  provvedera'  alle  conseguenti  operazioni  contabili   e,
all'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito  della  chiusura
definitiva del POR FESR FSE, la dotazione finanziaria del  POC  sara'
rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma  restando  la
quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui  alla
legge n. 183 del 1987 del POR FESR FSE. 
  1.6  L'ammontare  delle  risorse  previste  per  l'asse  assistenza
tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione  titolare  del
programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle  risorse  sia
contenuto  entro  i  limiti  strettamente  necessari  alle   esigenze
funzionali alla gestione del programma. 
  1.7 La data  di  scadenza  dei  programmi  operativi  complementari
relativi alla programmazione  comunitaria  2014-2020,  ai  sensi  del
comma 7, art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' fissata
al 31 dicembre 2026. 
  1.8 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera  CIPE  n.  10  del  2015  e  successive  modifiche  e
integrazioni e dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021. 
  1.9 La Regione  Calabria,  entro  il  15  marzo  di  ciascun  anno,
trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento  per
le  politiche  di  coesione,  aggiornata  al  31  dicembre  dell'anno
precedente. 
2. Riprogrammazione del  Piano  sviluppo  e  coesione  della  Regione
Calabria 
  2.1 Il Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria,  approvato
dalla delibera CIPESS n. 14 del  2021  ed  integrato  dalla  delibera
CIPESS n. 79 del 2021, e' ridotto, per un valore di 10,00 milioni  di
euro, da 3.922,54 milioni di euro a  3.912,54  milioni  di  euro.  La
riduzione e' riferita alla sezione speciale 2 del PSC  che  passa  da
288,30 milioni di euro a 278,30 milioni di euro,  come  rappresentato
dalla seguente tabella: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.2 Il piano, cosi' come aggiornato  dalla  presente  delibera,  e'
soggetto alle regole di governance,  alle  modalita'  di  attuazione,
alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata  delibera
CIPESS n. 14 del 2021 di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione
della Regione Calabria. 
  2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla  presente  delibera
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera CIPESS n. 2 del 2021. 
 
                                        Il Vice Presidente: Giorgetti 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1110