Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Considerato, in particolare, l'art. 8, quarto comma, del  succitato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e  successive  proroghe,  che
dispone che: «Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque  non  oltre
la data del 30 giugno 2019, gli interessati  devono  presentare  agli
uffici speciali per  la  ricostruzione  la  documentazione  richiesta
secondo  le  modalita'   stabilite   negli   appositi   provvedimenti
commissariali di disciplina dei contributi di cui all'art.  5,  comma
2. Con ordinanza adottata ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  2,
comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre  il  differimento
del termine previsto dal primo periodo,  comunque  non  oltre  il  31
dicembre  2019.  Il  commissario  straordinario  puo'   disporre   un
ulteriore differimento del termine di cui al  periodo  precedente  al
termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici  siti  nelle
aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  e),  qualora
l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la  documentazione
richiesta va depositata entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di
approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11
o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione
della giunta regionale. Il  mancato  rispetto  dei  termini  e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo e, nei soli casi di  inosservanza  dei  termini
previsti dai precedenti periodi, anche la  decadenza  dal  contributo
per l'autonoma  sistemazione  eventualmente  percepito  dal  soggetto
interessato»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con  particolare
riferimento   all'art.   3   (Introduzione   dell'art.   12-bis   nel
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione
e accelerazione della ricostruzione; 
  Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022  e'  stato
approvato il testo unico della ricostruzione privata; 
  Considerato  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio   2023,   per   la
presentazione delle istanze relative alla  ricostruzione  privata  e'
utilizzabile esclusivamente  la  piattaforma  informatica  denominata
GE.DI.SI.; 
  Vista  l'ordinanza  n.  131   del   30   dicembre   2022,   recante
«Disposizioni  di  coordinamento   e   differimento   termini   della
ricostruzione privata e pubblica», la quale stabilisce: 
    all'art. 2, che: «Il termine relativo  alla  presentazione  delle
domande di contributo  per  gli  interventi  per  il  ripristino  con
miglioramento  o  adeguamento  sismico   degli   edifici   gravemente
danneggiati o per la ricostruzione di quelli  distrutti,  e'  fissato
alla data del 31 dicembre 2023»; 
    all'art. 4, che: «Il termine gia' previsto dal comma 2  dell'art.
15  dell'ordinanza  n.  118  del  7  settembre  2021,  relativo  alle
disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28
novembre 2016 e al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n.  9  del  14
dicembre 2016, e' fissato alla data del 31 dicembre 2023»; 
    all'art.  7,  che:  «Le  domande  semplificate  di  rilascio  del
contributo  di  cui   all'art.   2,   comma   1-bis,   dell'ordinanza
commissariale n. 123, trasmesse oltre  il  termine  del  20  dicembre
2022, previsto  dal  comma  1  del  medesimo  art.  2,  si  intendono
validamente presentate ove inoltrate entro la data  del  31  dicembre
2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine,
le  condizioni  di  cui  al  comma  1  dell'art.   2   dell'ordinanza
commissariale n. 123 si intendono rispettate qualora, entro  la  data
del 31 gennaio 2023,  le  domande  siano  presentate  complete  della
documentazione richiesta dalla vigente normativa»; 
  Considerato che da un'indagine condotta attraverso  le  piattaforme
della struttura commissariale risulta, allo  stato  attuale,  che  le
manifestazioni di volonta' a presentare domanda di contributo per  la
riparazione di danni gravi presentate in GE.DI.SI.  sono  pari  a  n.
5112. Ad esse sono state associate le dichiarazioni CAS/SAE  come  di
seguito indicate: 
    a) n. dichiarazioni CAS/SAE con impedimento: n. 1350; 
    b) n. dichiarazioni CAS/SAE senza impedimento: n. 3762; 
    b.1)  n.  dichiarazioni  non  associate  ad  alcuna  istanza   di
contributo: n. 1283; 
    b.2) n. dichiarazioni associate  a  domanda  di  contributo  gia'
depositate in piattaforma:  n.  2479,  di  cui  stimate  associate  a
domanda di contributo semplificate n. 1969; 
  Tenuto  conto  che  l'art.  105  del  citato  Testo   unico   della
ricostruzione privata prevede che: 
    «1. Al fine di  garantire  una  piu'  compiuta  programmazione  e
maggiore speditezza delle  attivita'  di  ricostruzione  privata,  il
Commissario straordinario puo' provvedere a fissare  termini  per  la
presentazione delle domande di contributo  anche  con  riferimento  a
specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi,
tenendo conto delle priorita' stabilite dal legislatore, di quelle di
natura sociale, dell'individuazione degli aggregati  e  delle  unita'
minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione  e  di  ogni
altra interferenza, tenendo conto delle  proposte  provenienti  dalla
rete delle professioni tecniche e dalle parti sociali. 
    2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle  abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici, nonche' di assicurare  il  rispetto
dei criteri di  efficacia,  efficienza  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa, i proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  degli
edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, del Contributo di autonoma sistemazione  (CAS),
ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili
concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge  n.  8
del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE),  o  degli
immobili realizzati ai  sensi  delle  OCDPC  n.  510/2018,  553/2018,
538/2018, 581/2019, nonche' degli immobili messi a  disposizione  dal
comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande  di
contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale»; 
  Ritenuta la necessita' di assicurare  la  priorita'  assoluta  alle
attivita' di istruttoria e determinazione delle domande di contributo
relative agli interventi i cui  titolari  beneficiano  da  tempo  del
Contributo di autonoma sistemazione (CAS) e, in seguito, in un'ottica
di programmazione, delle ulteriori misure di assistenza; 
  Richiamato  il   Protocollo   di   intesa   per   il   raccordo   e
l'armonizzazione delle misure emergenziali  di  assistenza  abitativa
con le misure di ricostruzione,  sottoscritto,  in  data  13  gennaio
2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento  di  protezione
civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria; 
  Considerata  l'esigenza  di  disporre  una   programmazione   delle
modalita'  di  monitoraggio  delle  domande   attraverso   la   nuova
piattaforma digitale GE.DI.SI.; 
  Considerata la necessita' di dichiarare immediatamente efficaci  le
disposizioni della  presente  ordinanza  al  fine  di  consentire  la
disponibilita'  di  tempi  sufficienti   per   l'adeguamento   e   la
presentazione delle domande nei nuovi termini programmati; 
  Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di  coordinamento  del
29 maggio 2023 con le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche,  e  con  la
Regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Danni lievi 
 
  1. Per gli interventi di  riparazione  e  rafforzamento  locale  di
edifici che hanno riportato danni lievi il termine perentorio per  la
presentazione   della   domanda   di   contributo   e'   fissato   in
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza
nel caso di: 
    a) trasmissione  da  parte  del  soggetto  legittimato  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2 della legge speciale Sisma  della  revoca  della
dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle  agevolazioni
fiscali di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge  n.  34
del 19 maggio 2020 (cosiddetto superbonus rafforzato); 
    b) interventi di riparazione per danni lievi  che  riguardino  le
pertinenze di edifici agibili - di cui all'art. 11  del  Testo  unico
della ricostruzione privata - classificate con esito «B» o «C»  delle
schede  di  cui  al  comma  1  dell'art.  5  del  Testo  unico  della
ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0; 
    c) interventi di  riparazione  per  danni  lievi  che  riguardino
edifici gia' dichiarati parzialmente inagibili e oggetto - a  seguito
degli eventi sismici registratisi a far data dal 24 agosto 2016 -  di
inagibilita' totale attraverso un esito «B» delle schede  di  cui  al
comma 1 dell'art. 5 del  Testo  unico  della  ricostruzione  privata,
caratterizzati  da  un  danneggiamento  cui  corrisponda  un  livello
operativo  pari  a  L0  e  riconducibili  alle  fattispecie  previste
dall'art. 104, comma 3, del Testo unico della ricostruzione privata; 
    d) interventi di  riparazione  per  danni  lievi  che  riguardino
edifici classificati con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma
1 dell'art. 5 del Testo unico  della  ricostruzione  privata  con  un
danneggiamento pari a L0, per i quali - a seguito  delle  intervenute
modifiche normative all'art. 20-bis del  decreto-legge  n.  152/2021,
convertito dalla legge n. 233/2021, attraverso l'art. 3-duodecies del
decreto-legge n. 3/2023, convertito dalla legge n.  21/2023  -  siano
applicabili le previsioni contenute  nell'art.  65  del  Testo  unico
della ricostruzione privata; 
    e) interventi di  riparazione  per  danni  lievi  che  riguardino
edifici classificati con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma
1 dell'art. 5 del Testo unico  della  ricostruzione  privata  con  un
danneggiamento pari a L0, per i quali  in  ragione  di  comprovati  e
documentati impedimenti oggettivi, indipendenti  dalla  volonta'  del
soggetto legittimato o del professionista incaricato,  non  e'  stato
possibile   procedere   alla   presentazione   della   domanda    e/o
all'elaborazione del progetto dell'intervento  nei  termini  previsti
dall'art. 8, comma 4, della legge speciale Sisma; 
    f) fermo restando, per  tutti  i  casi,  il  termine  massimo  di
centocinquanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di  inagibilita',
nel caso in cui, a seguito di una  valutazione  di  agibilita'  o  di
redazione  di  una  perizia  giurata  su  immobile   dichiarato   non
utilizzabile   sulla   base   di   una   scheda   FAST,    effettuata
successivamente al 30 novembre 2020, sia stato assegnato all'edificio
- oggetto di istanza - un esito «B» o «C»  delle  schede  di  cui  al
comma 1 dell'art. 5 del Testo unico  della  ricostruzione  privata  e
risulti per esso un danneggiamento pari a L0. 
  2. Per l'integrazione o la regolarizzazione delle  domande  per  la
riparazione  di  danni  lievi  per  le  quali  sia   intervenuto   un
provvedimento   di   rigetto,   inammissibilita'   o   archiviazione,
relativamente  alle  disposizioni  previste  dall'art.  1,  comma  1,
lettera d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio e'
fissato al 31 luglio 2023. 
  3. Per gli edifici classificati con esito «E» delle schede  di  cui
all'art. 5, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata per i
quali, successivamente alla data del  30  novembre  2020,  sia  stato
attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a  seguito  di
valutazione in via preventiva, ai sensi dell'art. 7 del  Testo  unico
della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria,  nonche'  da
parte del  professionista  incaricato  all'atto  della  presentazione
della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0,  per  la
presentazione della domanda di contributo si applicano i termini  dei
danni gravi.