Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni; Considerato, in particolare, l'art. 8, quarto comma, del succitato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive proroghe, che dispone che: «Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato»; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione; Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata; Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata e' utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata GE.DI.SI.; Vista l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica», la quale stabilisce: all'art. 2, che: «Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, e' fissato alla data del 31 dicembre 2023»; all'art. 4, che: «Il termine gia' previsto dal comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, relativo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, e' fissato alla data del 31 dicembre 2023»; all'art. 7, che: «Le domande semplificate di rilascio del contributo di cui all'art. 2, comma 1-bis, dell'ordinanza commissariale n. 123, trasmesse oltre il termine del 20 dicembre 2022, previsto dal comma 1 del medesimo art. 2, si intendono validamente presentate ove inoltrate entro la data del 31 dicembre 2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 123 si intendono rispettate qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, le domande siano presentate complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa»; Considerato che da un'indagine condotta attraverso le piattaforme della struttura commissariale risulta, allo stato attuale, che le manifestazioni di volonta' a presentare domanda di contributo per la riparazione di danni gravi presentate in GE.DI.SI. sono pari a n. 5112. Ad esse sono state associate le dichiarazioni CAS/SAE come di seguito indicate: a) n. dichiarazioni CAS/SAE con impedimento: n. 1350; b) n. dichiarazioni CAS/SAE senza impedimento: n. 3762; b.1) n. dichiarazioni non associate ad alcuna istanza di contributo: n. 1283; b.2) n. dichiarazioni associate a domanda di contributo gia' depositate in piattaforma: n. 2479, di cui stimate associate a domanda di contributo semplificate n. 1969; Tenuto conto che l'art. 105 del citato Testo unico della ricostruzione privata prevede che: «1. Al fine di garantire una piu' compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attivita' di ricostruzione privata, il Commissario straordinario puo' provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorita' stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unita' minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla rete delle professioni tecniche e dalle parti sociali. 2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonche' di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonche' degli immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale»; Ritenuta la necessita' di assicurare la priorita' assoluta alle attivita' di istruttoria e determinazione delle domande di contributo relative agli interventi i cui titolari beneficiano da tempo del Contributo di autonoma sistemazione (CAS) e, in seguito, in un'ottica di programmazione, delle ulteriori misure di assistenza; Richiamato il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria; Considerata l'esigenza di disporre una programmazione delle modalita' di monitoraggio delle domande attraverso la nuova piattaforma digitale GE.DI.SI.; Considerata la necessita' di dichiarare immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza al fine di consentire la disponibilita' di tempi sufficienti per l'adeguamento e la presentazione delle domande nei nuovi termini programmati; Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e con la Regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023; Dispone: Art. 1 Danni lievi 1. Per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi il termine perentorio per la presentazione della domanda di contributo e' fissato in centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza nel caso di: a) trasmissione da parte del soggetto legittimato ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge speciale Sisma della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto superbonus rafforzato); b) interventi di riparazione per danni lievi che riguardino le pertinenze di edifici agibili - di cui all'art. 11 del Testo unico della ricostruzione privata - classificate con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0; c) interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici gia' dichiarati parzialmente inagibili e oggetto - a seguito degli eventi sismici registratisi a far data dal 24 agosto 2016 - di inagibilita' totale attraverso un esito «B» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata, caratterizzati da un danneggiamento cui corrisponda un livello operativo pari a L0 e riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 104, comma 3, del Testo unico della ricostruzione privata; d) interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici classificati con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0, per i quali - a seguito delle intervenute modifiche normative all'art. 20-bis del decreto-legge n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021, attraverso l'art. 3-duodecies del decreto-legge n. 3/2023, convertito dalla legge n. 21/2023 - siano applicabili le previsioni contenute nell'art. 65 del Testo unico della ricostruzione privata; e) interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici classificati con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0, per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volonta' del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non e' stato possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento nei termini previsti dall'art. 8, comma 4, della legge speciale Sisma; f) fermo restando, per tutti i casi, il termine massimo di centocinquanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di inagibilita', nel caso in cui, a seguito di una valutazione di agibilita' o di redazione di una perizia giurata su immobile dichiarato non utilizzabile sulla base di una scheda FAST, effettuata successivamente al 30 novembre 2020, sia stato assegnato all'edificio - oggetto di istanza - un esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata e risulti per esso un danneggiamento pari a L0. 2. Per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilita' o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lettera d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio e' fissato al 31 luglio 2023. 3. Per gli edifici classificati con esito «E» delle schede di cui all'art. 5, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi dell'art. 7 del Testo unico della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria, nonche' da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, per la presentazione della domanda di contributo si applicano i termini dei danni gravi.