Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016; 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento
e l'accelerazione dei  processi  di  ricostruzione,  all'art.  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  dopo  il  comma  4-sexies  e'
inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120  (d'ora  in
avanti «decreto legge n. 76 del 2020»),  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con  propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 16  luglio  2020,  n.  76,  recante
"Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»
come modificata prima con ordinanza  n.  114  del  9  aprile  2021  e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 15 del 15 luglio 2021,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge 76 del 2020,«Interventi  di  ricostruzione
delle scuole del Comune di Montegiorgio»; 
  Considerato che  all'art.  1  dell'ordinanza  speciale  n.  15/2021
risultano approvati gli interventi  per  la  realizzazione  del  Polo
scolastico di  Montegiorgio,  CUP  E83H18000390001,  per  un  importo
preventivato in  ordinanza  speciale  complessivamente  pari  a  euro
11.100.000,00; 
  Considerato che il Comune  di  Montegiorgio  e'  stato  individuato
quale «soggetto attuatore» per l'intervento di realizzazione del Polo
scolastico di Montegiorgio, CUP: E83H18000390001; 
  Considerato che con nota del 22 maggio  2023  (prot.  n.  7499)  il
Comune di Montegiorgio ha comunicato al Commissario straordinario  ed
all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  delle  Marche  che  il
progetto relativo all'intervento del Polo scolastico di  Montegiorgio
necessita di una spesa complessiva pari a euro 21.400.000,00, di  cui
l'importo delle «opere di urbanizzazione gia' realizzate» e'  pari  a
euro 1.083.553,72, mentre l'importo delle  «opere  di  urbanizzazione
ancora da realizzare» e' pari a euro 1.938.708,10; 
  Preso  atto  che  il  progetto  esecutivo  prevede   6.617,00   mq.
complessivi di SUL da realizzare, ovvero  una  superficie  pressoche'
coincidente a quella (pari a 6.611 mq.,  al  netto  dell'auditorium),
prevista dallo studio di fattibilita'  utilizzato  per  la  redazione
dell'ordinanza  speciale  n.  15/2021   (costituente   l'allegato   2
dell'ordinanza speciale n. 15/2021); 
  Preso atto dell'incremento dimensionale della palestra  determinato
dall'adeguamento del  progetto  in  ragione  dell'aggiudicazione,  da
parte del  Comune  di  Montegiorgio,  di  un  finanziamento  di  euro
700.000,00 a valere sul bando «Sport e periferie»; 
  Preso atto che l'Ufficio scolastico regionale, con nota n.  3147273
del  15  maggio  2023,  ha  espresso  parere  favorevole   circa   il
dimensionamento del  polo  scolastico  de  quo,  indicando  anche  la
possibilita' di individuare ulteriori spazi qualora  si  riscontrasse
la necessita' di incrementare  il  numero  di  alunni  rispetto  alle
mutate esigenze che potrebbero derivare  da  accorpamento  di  plessi
scolastici limitrofi; 
  Preso atto che con  nota  del  25  maggio  2023  (prot.  n.  56857)
l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle  Marche  ha  rilasciato
parere favorevole relativamente alla congruita' economica della spesa
di euro 21.400.000,00 per  l'intervento  di  realizzazione  del  Polo
scolastico di Montegiorgio, CUP:  E83H18000390001,  a  ragione  delle
seguenti considerazioni: 
    le dimensioni complessive del polo sono pressoche' corrispondenti
a quelle autorizzate in  sede  di  ordinanza  e  nello  specifico  il
progetto prevede la  realizzazione  di  6.617,00  mq  complessivi  di
superficie utile lorda; 
    il nuovo polo scolastico  e'  stato  dimensionato  per  contenere
cinquecentocinquanta alunni, tenuto conto della popolazione  iscritta
ai vari plessi della scuola primaria e secondaria di Montegiorgio che
per l'a.s. 2022/2023 risulta pari a quattrocentoventicinque alunni; 
    il nuovo complesso scolastico prevede  la  realizzazione  di  una
scuola elementare con  due  sezioni  complete  di  dieci  classi  per
venticinque alunni  ciascuna,  per  un  totale  di  duecentocinquanta
studenti, e di una scuola media con quattro sezioni complete,  dodici
classi, sempre di  venticinque  alunni  per  un  totale  di  trecento
alunni; 
    l'ufficio regionale del MIUR, con ID USR n. 3147273 del 15 maggio
2023, ha espresso parere favorevole circa il dimensionamento del polo
in virtu' degli spazi progettuali dimensionati  in  base  alle  norme
tecniche di edilizia scolastica di cui  al  decreto  ministeriale  18
dicembre  1975,  indicando  anche  la  possibilita'  di   individuare
ulteriori spazi qualora si riscontrasse la necessita' di incrementare
il numero di alunni rispetto  alle  mutate  esigenze  che  potrebbero
derivare dai plessi scolastici limitrofi; 
    le caratteristiche geomorfologiche del sito hanno reso necessaria
la realizzazione di un'opera di sostegno al fine dell'ottenimento  di
una quota media di imposta tra  i  due  corpi  principali,  scuola  e
palestra; 
    come previsto dall'art. 5, comma 2,  della  O.S.  n.  15/2021  il
soggetto attuatore  «applica  i  processi  di  rendicontazione  della
sostenibilita' degli edifici in conformita' a  protocolli  energetico
ambientali, rating system nazionali o internazionali, allo  scopo  di
conseguire  le  relative  certificazioni  di  sostenibilita'»  e   in
particolare aderisce al protocollo per la certificazione LEED; 
    il  rincaro  dei  costi  delle  materie  prime  e  quelli   della
manodopera e dei cantieri hanno determinato un incremento dei  prezzi
delle opere di costruzione rispetto agli storici registrati; 
    il costo parametrico dell'intervento calcolato  sulla  superficie
utile lorda, al netto dei costi per la  realizzazione  dell'opera  di
sostegno e per il raggiungimento dei requisiti del  protocollo  LEED,
risulta essere di 2.529,92  euro/mq  e,  pertanto,  perfettamente  in
linea con quello attualmente stimato per la realizzazione di  edifici
di pari caratteristiche; 
    il costo parametrico dell'intervento calcolato  sulla  superficie
utile lorda, al netto dei soli costi per la realizzazione  dell'opera
di sostegno ovvero comprensivo dei  costi  per  il  protocollo  LEED,
risulta essere pari a 2.743,59 euro/mq; 
  Considerato che con note del 26 maggio 2023 (prot. n. 7778)  e  del
29  maggio  2023  (prot.  n.  7896)  il  Comune  di  Montegiorgio  ha
comunicato  che  il  progetto  relativo   all'intervento   del   Polo
scolastico  di  Montegiorgio  beneficia  del  finanziamento  di  euro
700.000,00 a valere sul bando «Sport e periferie» e del finanziamento
di euro 600.000,00 a valere sul bando «PNRR-SNAI»; 
  Considerata la nota pervenuta da parte  del  sub-Commissario,  ing.
Gianluca Loffredo (prot. CGRTS n. 30143 del 31 maggio  2023)  con  la
quale si propone un ulteriore stanziamento a  favore  dell'intervento
de  quo  per  complessivi  euro  9.000.000,00,  calcolato  decurtando
all'importo di euro 21.400.000,00, necessario alla realizzazione  del
progetto, i seguenti importi: 
    euro 11.100.000,00, iniziale stanziamento presente nell'ordinanza
speciale n. 15/2021; 
    euro 700.000,00, gravanti su fondi del bando «Sport e periferie»,
di cui il Comune di Montegiorgio e' beneficiario per la ricostruzione
della palestra; 
    euro 600.000,00, gravanti su fondi del bando «PNRR-SNAI», di  cui
il Comune di Montegiorgio e' beneficiario; 
    ed in cui si precisa, ai  fini  dell'erogazione  del  complessivo
finanziamento, che «il soggetto  attuatore  dovra'  fornire  puntuale
riscontro dell'avvenuto ottenimento delle  certificazioni  energetico
ambientali, attraverso organismi terzi  certificati  ai  sensi  delle
regole tecniche in vigore, e del rispetto dei parametri  dimensionali
e prestazionali della palestra secondo i requisiti del bando sport  e
periferie»; 
  Considerata l'opportunita' di accogliere la richiesta di  copertura
dei maggiori oneri rispetto a quanto  gia'  stanziato  con  ordinanza
speciale n. 15/2021, pari a complessivi euro 9.000.000,00,  necessari
alla  ricostruzione  del  Polo  scolastico  di   Montegiorgio,   CUP:
E83H18000390001; 
  Considerato, conseguentemente, di: 
    sostituire il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale  n.  15
del 15 luglio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76  del
2020  «Interventi  di  ricostruzione  delle  scuole  del  Comune   di
Montegiorgio» con la seguente previsione: 
      «1. Ai sensi delle norme e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuata e approvata come urgente  e  di  particolare
criticita'  la  realizzazione  del  Polo  scolastico  del  Comune  di
Montegiorgio, consistente nella: 
        a)  ricostruzione  della  scuola  elementare  L.   Ceci,   in
precedenza sita in via Mazzini; 
        b) ricostruzione della scuola media G. Cestoni, in precedenza
sita in largo Leopardi, sede della direzione ISC; 
        c) ricostruzione della palestra, in precedenza  sita  in  via
Mazzini, a servizio dei due plessi; 
        d) esecuzione delle opere  di  urbanizzazione  relative  agli
interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 
      il  tutto  per  un  importo  complessivamente  pari   ad   euro
21.400.000,00»; 
    sostituire il comma 1, dell'art. 8 dell'ordinanza speciale n.  15
del 15 luglio 2021 «Interventi  di  ricostruzione  delle  scuole  del
Comune di Montegiorgio» con la seguente previsione: 
      «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si  provvede  nel
limite massimo di euro  21.400.000,00,  comprensivo  delle  opere  di
urbanizzazione,  di   cui   euro   5.611.630,00   trovano   copertura
all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n.  109  del
2020, euro 700.000,00 trovano  copertura  all'interno  delle  risorse
stanziate dal bando "Sport  e  periferie",  euro  600.000,00  trovano
copertura all'interno delle risorse stanziate dal bando "PNRR-SNAI" e
l'ulteriore spesa di euro 14.488.370,00 trova  copertura  all'interno
delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  presenta  la
necessaria disponibilita'»; 
  Accertata con la Direzione generale della  Struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di  coordinamento  del
29 maggio 2023 con le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche,  e  con  la
Regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'ordinanza speciale n. 15 del 15 luglio 2021 
 
  1. Il comma 1, dell'art.  1  (Individuazione  degli  interventi  di
particolare criticita' ed urgenza) dell'ordinanza speciale n. 15  del
15 luglio 2021 «Interventi di ricostruzione delle scuole  del  Comune
di Montegiorgio» e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ai sensi delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuata e approvata come urgente  e  di  particolare
criticita'  la  realizzazione  del  Polo  scolastico  del  Comune  di
Montegiorgio, consistente nella: 
      a) ricostruzione della scuola elementare L. Ceci, in precedenza
sita in via Mazzini; 
      b) ricostruzione della scuola media G. Cestoni,  in  precedenza
sita in largo Leopardi, sede della direzione ISC; 
      c) ricostruzione della palestra,  in  precedenza  sita  in  via
Mazzini, a servizio dei due plessi; 
      d) esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  relative  agli
interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 
      il  tutto  per  un  importo  complessivamente  pari   ad   euro
21.400.000,00»; 
    2. Il comma 1, dell'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 15  del  15
luglio 2021 «Interventi di ricostruzione delle scuole del  Comune  di
Montegiorgio» e' sostituito dal seguente: 
      «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si  provvede  nel
limite massimo di euro  21.400.000,00,  comprensivo  delle  opere  di
urbanizzazione,  di  cui:   euro   5.611.630,00   trovano   copertura
all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n.  109  del
2020, euro 700.000,00 trovano  copertura  all'interno  delle  risorse
stanziate dal bando "Sport  e  periferie",  euro  600.000,00  trovano
copertura all'interno delle risorse stanziate dal bando "PNRR-SNAI" e
l'ulteriore spesa di euro 14.488.370,00 trova  copertura  all'interno
delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  presenta  la
necessaria disponibilita'»;