IL CAPO DIPARTIMENTO 
                    per la mobilita' sostenibile 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  successive  modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale  ed  in
particolare l'art. 3, che attribuisce la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'art. 317; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della  navigazione
(parte  marittima)  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed  in
particolare l'art. 426; 
  Visto l'art. 201 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435 «Regolamento di sicurezza della  navigazione  e
della vita  umana  in  mare»  che  stabilisce,  in  attuazione  degli
articoli  317  del  Codice  della  navigazione  e  426  del  relativo
regolamento di esecuzione - parte marittima, che deve  essere  tenuta
presente l'esigenza che l'equipaggio  della  nave  sia  numericamente
sufficiente e qualitativamente  idoneo  ad  assolvere  i  servizi  di
bordo,  con  riferimento  alle  procedure  contenute  nel  Libro   IV
«Organizzazione dei servizi di sicurezza» dello stesso; 
  Vista la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006)
ed in particolare le Regole 2.7 e 3.2 e gli Standard A.2.7 ed A.3.2; 
  Vista la legge 3 settembre 2013, n. 113 di «Ratifica ed  esecuzione
della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra  il  23
febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale
dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno»; 
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 di «Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori  marittimi  a
bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma  della  legge
31 dicembre 1998, n. 485»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n.
1065 di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge  4
agosto 1955, n. 727 (esecuzione della Convenzione  internazionale  n.
69 concernente il diploma di capacita' professionale  dei  cuochi  di
bordo, adottata a Seattle  il  27  giugno  1946,  ratificata  e  resa
esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231 relativo al «Regolamento recante la disciplina  del  collocamento
della gente di mare,  a  norma  dell'art.  2,  comma  4  del  decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297»; 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare, 1974 (SOLAS, 1974) come emendata ed in particolare  la
Regola V/14.2; 
  Vista la Convenzione Internazionale sugli Standard di addestramento
e tenuta  della  guardia  (STCW)  come  emendata  ed  in  particolare
l'Articolo VIII; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71,  come  emendato
dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194,  ed  in  particolare
l'art. 17; 
  Ritenuto  necessario  disciplinare  i  casi  in  cui  e'  possibile
concedere una dispensa dal cuoco equipaggio a favore di un cuoco  non
pienamente qualificato; 
  Ritenuto necessario istituire un  percorso  di  formazione  per  il
personale navigante di nazionalita' italiana; 
  Sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria; 
  Considerato che la Rete nazionale istituti alberghieri (Re.Na.I.A.)
e' stata incaricata, per conto del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito  di  organizzare,  a  livello  nazionale  e  territoriale,  la
formazione  del  personale  degli  Istituti  alberghieri   attraverso
specifiche misure di  accompagnamento  alla  riforma  dell'istruzione
professionale rivolte alle scuole associate e non associate; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                                Scopo 
 
  Fermo  restando  le  disposizioni   contenute   nella   Convenzione
internazionale sul  lavoro  marittimo  (MLC,2006),  con  il  presente
decreto e relative linee guida allegate si  approvano  e  si  rendono
esecutive le norme che disciplinano il  percorso  di  formazione  per
«cuoco non pienamente qualificato», destinato al personale  navigante
di nazionalita' italiana, nonche'  la  casistica  per  la  quale  sia
possibile concedere la dispensa rispetto ai requisiti  richiesti  per
il «cuoco equipaggio».