IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75 e, in particolare, gli articoli 1 e 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023); Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023); Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023); Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL (di seguito denominati Autorita' competenti locali (ACL); Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African swine fever for the EU»; Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre marzo - aprile 2023; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana; Tenuto conto, altresi', che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento delle opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa vigente; Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare il meccanismo sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio alle attivita' di contenimento ed eradicazione della peste suina africana; Tenuto conto che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguita' territoriale; Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad un altro puo' avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilita'; Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli ufficiali dell'Autorita' competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare; Considerato che la concessione delle deroghe ai divieti di movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza cosi' come la designazione degli stabilimenti ai sensi dell'art. 44 del reg. (UE) n. 2023/594 e' uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove e' possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attivita' produttive; Ritenuto che l'applicazione di procedure armonizzate sull'intero territorio nazionale per il rilascio delle suddette deroghe contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato livello di garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti del comparto produttivo suinicolo; Ritenuto necessario incrementare l'operativita' dell'Autorita' competente locale attraverso l'istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all'autorita' competente locale che alle diverse amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli enti parco; Ritenuto altresi' opportuno acquisire la disponibilita' dei soggetti abilitati all'attivita' venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l'autorita' competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali; Dispone: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate: a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico; b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III; c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), o nelle zone di restrizione parte I. 2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte dall'infezione e con il Ministero della salute, un piano di eradicazione per le aree territoriali interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure del Piano di eradicazione predisposto dalla Struttura commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute.