Estratto determina AAM/A.I.C. n. 167/2023 del 10 agosto 2023 
 
    Procedura europea: FR/H/0797/001-002/MR. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  RADELUMIN,  le
cui   caratteristiche   sono   riepilogate   nel   riassunto    delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare   A.I.C.:   ABX   Advanced    Biochemical    Compounds
Biomedizinische  Forschungsreagenzien  GmbH  con  sede  e   domicilio
fiscale in Heinrich-Glaeser-Str. 10-14, 01454 Radeberg Germania; 
      confezioni: 
        «1300 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in
vetro da 10 ml contenente da 0,3 ml a 10 ml - A.I.C. n. 050594011 (in
base 10) 1J806V; (in base 32); 
        «1300 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in
vetro da 15 ml contenente da 0,3 ml a 15 ml - A.I.C. n. 050594023 (in
base 10) 1J8077 (in base 32); 
        «1300 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in
vetro da 20 ml contenente da 0,3 ml a 20 ml - A.I.C. n. 050594035 (in
base 10) 1J807M;(in base 32); 
        «2000 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in
vetro da 10 ml contenente da 0,3 ml a 10 ml - A.I.C. n. 050594047 (in
base 10) 1J807Z;(in base 32); 
        «2000 Mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in
vetro da 15 ml contenente da 0,3 ml a 15 ml - A.I.C. n. 050594050 (in
base 10) 1J8082 (in base 32); 
        «2000 Mbq/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino multidose in
vetro da 20 ml contenente da 0,3 ml a 20 ml - A.I.C. n. 050594062 (in
base 10) 1J808G (in base 32); 
      principio attivo: [18F] PSMA-1007; 
      produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
        Euro-Pet GmbH -  Hugstetter  Str.  55  -  79106  Freiburg  im
Breisgau - Germania; 
        Petnet Solutions  S.A.S.  -  15  Rue  des  Pyrenees  -  91090
Lisses - Francia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      per tutte le confezioni sopra indicate e' adottata la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
          classificazione ai  fini  della  rimborsabilita':  apposita
sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10,  lettera  c)  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  dedicata
ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della  rimborsabilita',
denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OSP - medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa  e
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  struttura  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del  Ministero  della
salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva 2010/84/UE  i
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale  almeno   ogni   sei   mesi   a   partire   dal   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD) di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7,  della
direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fornire formazione
agli operatori sanitari in relazione al potenziale rischio di  errori
di interpretazione delle immagini PET. Qualora si  riscontri  che  il
titolare  abbia  immesso  in  commercio  il  prodotto  medicinale  in
violazione degli obblighi e delle condizioni  di  cui  al  precedente
comma, il presente provvedimento autorizzativo potra' essere  oggetto
di revoca, secondo quanto disposto dall'art.  43,  comma  3,  decreto
ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta,  ai  sensi  dell'art.  142,
commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potra' disporre il
divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo  al
ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente
a singoli lotti. Salvo il caso che il  fatto  costituisca  reato,  si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6,  e  le
sanzioni amministrative  di  cui  all'art.  148,  comma  22,  decreto
legislativo n. 219/2006. 
    L'efficacia   della   soprariportata   misura   addizionale    di
minimizzazione del rischio aggiuntiva sara'  valutata  da  parte  del
titolare   con   la   conduzione   di   uno   studio   di   sicurezza
post-approvazione (PASS): un'indagine trasversale sulle conoscenze  e
la comprensione per valutare l'efficacia del materiale educativo  tra
i  medici  qualificati  per  l'interpretazione  delle  immagini   PET
ottenute con «Radelumin». 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alle date  comuni  di  rinnovo
europeo (CRD), 9 dicembre 2026 per il dosaggio da 1300  MBq/ml  e  17
giugno 2027 per il dosaggio  da  2000  MBq/ml,  come  indicate  nella
notifica di fine procedura (EoP)  trasmessa  dallo  Stato  membro  di
riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.