IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che in particolare prevede al comma 1 che gli  interventi  del  Fondo
per la crescita sostenibile sono attuati con bandi  ovvero  direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra  l'altro,
l'ammontare delle risorse disponibili, i  requisiti  di  accesso  dei
soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita'  dei  programmi
e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma  4
riporta  le  disposizioni  concernenti  l'utilizzo  delle   procedure
valutative di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 123, che devono prevedere specifiche riserve in favore  di  micro,
piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, lettera a) , della legge 11 novembre 2011,  n.
180; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare,  il  Titolo  XVIII  «Coesione   economica,   sociale   e
territoriale» (articoli 174 - 178); 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del  17
dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 433 I del  22  dicembre  2020,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive  modifiche
e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale, al  Fondo  sociale  europeo  plus,  al
Fondo di coesione, al Fondo per  una  transizione  giusta,  al  Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca  e  l'acquacoltura,  e  le
regole finanziarie  applicabili  a  tali  fondi  e  al  Fondo  asilo,
migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  sicurezza  interna  e   allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle  frontiere  e
la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  198/13  del   22   giugno   2020,   relativo
all'istituzione  di  un  quadro  che   favorisce   gli   investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del regolamento UE  2020/852,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo e la comunicazione della  Commissione
europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive  modifiche
e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e  al
Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e  integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visti in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento generale di
esenzione, che prevede gli  importi  dei  costi  ammissibili  possono
essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate  in  materia
di costi previste dal regolamento (UE) n.  2021/1060  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  a  condizione   che   l'operazione   sia
sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il
ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e  che
la categoria dei costi  sia  ammissibile  a  norma  della  pertinente
disposizione di esenzione, e l'art. 25 che stabilisce  le  condizioni
per  ritenere  compatibili  con  il   mercato   interno   ed   esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visti gli articoli  52  e  seguenti  del  citato  regolamento  (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di
costo semplificate; 
  Visto il documento «La buona governance della  Strategia  nazionale
di specializzazione intelligente 2021-2027» che aggiorna la Strategia
nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020  adeguandola  ai
nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per  il  periodo
di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e
la relativa relazione di autovalutazione; 
  Vista la condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona governance
della  strategia  di  specializzazione   intelligente   nazionale   o
regionale», di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060; 
  Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte
Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  28  aprile  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021, e la relativa
decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I  del  12  maggio
2021,  che  istituisce  il  Programma  specifico  di  attuazione   di
Orizzonte Europa e, in particolare, l'art. 35 del citato regolamento,
che  individua  le  modalita'  di   calcolo   dei   costi   indiretti
ammissibili; 
  Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al  ciclo  di
programmazione 2021-2027,  adottato  dalla  Commissione  europea  con
decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022; 
  Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e  competitivita'
per  la  transizione  verde  e  digitale  2021-2027,  adottato  dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022)  8821  final,
del 29 novembre 2022; 
  Vista  la  priorita'  1  «Ricerca,  innovazione,  digitalizzazione,
investimenti e competenze per la transizione  ecologica  e  digitale»
del programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1  di
cui all'art.  5,  paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2021/1060; 
  Visto il relativo obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e  rafforzare
le  capacita'  di  ricerca  e  di  innovazione  e  l'introduzione  di
tecnologie avanzate», di cui all'art.  3,  paragrafo  1,  lettera  a,
punto i), del regolamento (UE) 2021/1058; 
  Vista l'azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa»  prevista  nell'ambito
dell'obiettivo  specifico  1.1  del  Programma   nazionale   ricerca,
innovazione e competitivita' per  la  transizione  verde  e  digitale
2021-2027; 
  Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  del  Programma   nazionale   «Ricerca,
innovazione e competitivita' per  la  transizione  verde  e  digitale
2021-2027»; 
  Visto il documento criteri di selezione delle operazioni, approvato
dal Comitato di sorveglianza  del  programma  il  2  marzo  2023,  in
seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n.
107468 del 3 marzo 2023; 
  Considerato che gli interventi mirati dal  lato  dell'offerta,  tra
cui gli interventi di cui all'azione 1.1.4  del  Programma  nazionale
ricerca, innovazione e competitivita'  per  la  transizione  verde  e
digitale 2021-2027,  contribuiscono  ad  aggiornare  il  processo  di
scoperta imprenditoriale, consentendo di  assicurare  sistematicita',
coralita' e coerenza strategica nell'implementazione  e  revisione  e
aggiornamento   della   Strategia   nazionale   di   specializzazione
intelligente; 
  Considerato che, nel quadro delle misure  del  Programma  nazionale
«Ricerca, innovazione e competitivita' per  la  transizione  verde  e
digitale  2021-2027»,  il   sostegno   offerto   mediante   strumenti
finanziari deve basarsi, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  58,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, su una valutazione ex
ante, redatta sotto la responsabilita' dell'Autorita' di  gestione  e
contenente le principali caratteristiche dello strumento  finanziario
e  il  contributo  al   conseguimento   degli   obiettivi   specifici
dell'intervento; 
  Visto il medesimo paragrafo 3 dell'art. 58, che  prevede,  inoltre,
che la valutazione ex ante puo' essere riveduta  o  aggiornata,  puo'
riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e  puo'
basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate; 
  Visto  il  paragrafo  5  dell'art.  58  del  regolamento  (UE)   n.
2021/1060, nella parte in cui prevede la possibilita' di combinare lo
strumento finanziario con un sostegno del programma  sotto  forma  di
sovvenzioni in una singola  operazione  e  all'interno  di  un  unico
accordo di finanziamento; 
  Visto, altresi', l'art. 68, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)  n.
2021/1060, che stabilisce che, quando uno  strumento  finanziario  e'
attuato in piu' periodi di programmazione  consecutivi,  il  sostegno
puo' essere fornito  ai  destinatari  finali,  o  a  loro  beneficio,
inclusi costi e commissioni di gestione,  sulla  base  degli  accordi
conclusi nel  periodo  di  programmazione  precedente,  purche'  tale
sostegno  rispetti  le  regole  di  ammissibilita'  del  periodo   di
programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilita' delle spese
presentate nelle domande di pagamento  e'  determinata  conformemente
alle regole del rispettivo periodo di programmazione; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  6  agosto  2015,  che
istituisce lo strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio
legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del direttore generale per  il  coordinamento,  la
promozione  e  la  valorizzazione   della   ricerca   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, prot. n. 116  del  24  gennaio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018,
n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi  a  valere
sui  programmi  operativi  FESR  2014-   2020:   approvazione   della
metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per
le  spese  del  personale  dei  progetti  di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale» registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data  2
marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo  2018  al
n. 1 - 465 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4,
che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge  28  novembre   2005,   n.   246»,   l'art.   46-bis,   recante
«Certificazione della parita' di genere»; 
  Visto, altresi', l'art. 5, comma 3, della citata legge n.  162  del
2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data  del  31
dicembre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,  siano  in
possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art.
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  e'  riconosciuto  un
punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari
di fondi europei nazionali e regionali, di  proposte  progettuali  ai
fini della concessione di aiuti  di  Stato  a  cofinanziamento  degli
investimenti sostenuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Centro di ricerca»:  l'impresa,  con  personalita'  giuridica
autonoma, che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca; 
    b) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    d) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    e) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    f)  «Piccole  imprese  a  media  capitalizzazione»:  entita'  che
contano un massimo di quattrocentonovantanove dipendenti che non sono
PMI,  come  definite  all'art.  2,  punto  6,  del  regolamento  (UE)
2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015; 
    g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento GBER; 
    h)  «Principio  DNSH»:  principio  di  «non  arrecare  un   danno
significativo» agli  obiettivi  ambientali  di  cui  all'art.  9  del
regolamento (UE) 2020/852, in conformita' all'art. 17 dello stesso; 
    i) «Programma "Orizzonte Europa"»: il programma quadro di ricerca
e innovazione di cui al  regolamento  (UE)  2021/695  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui  alla
decisione (UE)  2021/764  del  consiglio  del  10  maggio  2021,  che
istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte  Europa,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 I/2 del
12 maggio 2021, che sostiene  il  mondo  della  ricerca,  sviluppo  e
innovazione al fine di  stimolare  la  competitivita'  industriale  e
implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e  verde
nell'Unione europea; 
    j) «Regioni meno sviluppate»: le  Regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    k) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  successivamente
modificato e  integrato,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    l) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  compresi  prodotti,  processi  o  servizi   digitali   in
qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui  industrie
e  tecnologie  digitali,  quali  il   supercalcolo,   le   tecnologie
quantistiche, le tecnologie a  catena  di  blocchi  c.d.  blockchain,
l'intelligenza artificiale,  la  cybersicurezza,  i  big  data  e  le
tecnologie cloud). Essa  comprende  la  creazione  di  componenti  di
sistemi complessi e puo' includere la  costruzione  di  prototipi  in
ambiente di laboratorio o in un  ambiente  dotato  di  interfacce  di
simulazione verso sistemi  esistenti  e  la  realizzazione  di  linee
pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca  industriale,  in
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 
    m) «Soggetto gestore»: il raggruppamento temporaneo di  operatori
economici, costituitosi con atto del  20  e  21  dicembre  2021,  con
mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a  cui
sono affidati gli adempimenti tecnici ed  amministrativi  riguardanti
l'istruttoria  dei   progetti,   l'erogazione   delle   agevolazioni,
l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli; 
    n) «Strategia nazionale  di  specializzazione  intelligente»:  la
Strategia nazionale di specializzazione  intelligente,  definita  dal
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, per  il  ciclo
di programmazione comunitaria 2014-2020, individua  le  priorita'  di
investimento  di  lungo  periodo  condivise  con  le  regioni  ed   i
principali  stakeholder,  assicurando  la  complementarieta'  tra  le
azioni previste a livello centrale e quelle a  livello  territoriale,
cosi' da ridurre i rischi di  duplicazione  o  di  sovrapposizione  e
rafforzarne l'impatto; 
    o) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati,
compresi i  prodotti,  processi  o  servizi  digitali,  in  qualsiasi
ambito,  tecnologia,  industria  o  settore  (tra  cui  industrie   e
tecnologie   digitali,   quali   il   supercalcolo,   le   tecnologie
quantistiche, le tecnologie a  catena  di  blocchi  c.d.  blockchain,
l'intelligenza artificiale,  la  cybersicurezza,  i  big  data  e  le
tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa  definizione  anche
altre  attivita'  destinate  alla   definizione   concettuale,   alla
pianificazione e alla documentazione di nuovi  prodotti,  processi  o
servizi. Rientrano nello  sviluppo  sperimentale  la  costruzione  di
prototipi, la dimostrazione, la  realizzazione  di  prodotti  pilota,
test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati,
effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali
laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori  miglioramenti
tecnici a prodotti, processi e servizi che non  sono  sostanzialmente
definitivi. Lo sviluppo sperimentale  puo',  quindi,  comprendere  lo
sviluppo di un prototipo o di un  prodotto  pilota  utilizzabile  per
scopi commerciali che  e'  necessariamente  il  prodotto  commerciale
finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato  per  essere
utilizzato soltanto a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di  routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di  produzione,
processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad  altre  operazioni
in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 
    p)   «Tecnologie   abilitanti   fondamentali»:   le    tecnologie
individuate dal Programma «Orizzonte Europa» riportate  nell'allegato
n. 1 al presente decreto, caratterizzate  da  un'alta  intensita'  di
conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo,
a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento  e
a posti di lavoro altamente qualificati.