IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio  1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Vista la direttiva n.  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista,  in  particolare,  la  parte  terza  del  predetto   decreto
legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra  l'altro,  le  norme  di
tutela delle acque dall'inquinamento  e  di  gestione  delle  risorse
idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del  21
maggio 1991; 
  Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018  nella  causa
C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile  2014
nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che  hanno
condannato l'Italia per violazione della direttiva n. 91/271/CEE  del
Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle  acque
reflue urbane; 
  Vista  la  procedura  di  infrazione  n.  2014/2059  aperta   dalla
Commissione  europea  con  lettera  di  messa  in  mora  C(2014)1851,
notificata all'Italia in  data  31  marzo  2014,  nonche'  il  parere
motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17
maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea  presso
la Corte di giustizia dell'Unione europea il  15  luglio  2019  nella
causa C 668/19; 
  Vista  la  procedura  di  infrazione  n.  2017/2181  aperta   dalla
Commissione  europea  con  lettera  di  messa  in  mora  C(2018)4604,
notificata all'Italia in data  19  luglio  2018,  nonche'  il  parere
motivato del 25 luglio 2019; 
  Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30  giugno
2011, n. 123, in materia di sottoposizione al controllo successivo di
regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti  amministrativi
da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di  Governo
o in qualunque modo denominati; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214   e,   in
particolare,  l'art.  23-ter,  recante  disposizioni  in  materia  di
trattamenti economici; 
  Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, che, al fine di accelerare la progettazione e  la  realizzazione
degli   interventi   necessari   all'adeguamento   dei   sistemi   di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  oggetto  di  procedura  di
infrazione o di provvedimento di condanna della  Corte  di  giustizia
europea in ordine  alla  direttiva  n.  91/271/CEE,  ha  previsto  la
possibilita'  di  attivare  la  procedura  di  esercizio  del  potere
sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della  legge  5  giugno
2003, n. 131, anche  attraverso  la  nomina  di  appositi  commissari
straordinari  mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,
che ha stabilito che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, e' nominato
un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e
la   realizzazione   degli   interventi   funzionali   a    garantire
l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate  sentenze
di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea  pronunciate
il 19 luglio 2012  (causa  C-565/10)  e  il  10  aprile  2014  (causa
C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure  di  infrazione  in
essere,  mediante  gli  interventi  sui  sistemi  di   collettamento,
fognatura e depurazione delle acque  reflue  necessari  in  relazione
agli  agglomerati  oggetto  delle  predette   condanne   non   ancora
dichiarati conformi,  con  conseguente  cessazione  dall'incarico,  a
decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto
commissario unico, dei commissari  straordinari  nominati,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  per
l'adeguamento alle medesime  sentenze  di  condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13); 
  Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge  n.
243 del  2016  che  al  primo  periodo  prevede  che  il  commissario
straordinario unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche
estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza
gestionale e amministrativa, che  non  siano  in  una  situazione  di
conflitto di interessi; al secondo periodo dispone che il commissario
resta in carica per un triennio e, nel  caso  in  cui  si  tratti  di
dipendente  pubblico,  e'  collocato   in   posizione   di   comando,
aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al terzo
periodo sancisce che all'atto del collocamento fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario; 
  Visto, altresi', il comma 3 dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  243
del  2016  secondo  cui  al  predetto  commissario   e'   corrisposto
esclusivamente  un  compenso  determinato  nella  misura  e  con   le
modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da  una
parte variabile in ragione dei risultati conseguiti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2017, con il quale e' stata disposta sia la nomina del  prof.  Enrico
Rolle  a  commissario  straordinario  unico,  per  la  durata  di  un
triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei
commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma  7,  del
decreto-legge n. 133 del 2014; 
  Visto l'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure  di
infrazione in corso n.  2014/2059  e  n.  2017/2181,  al  commissario
unico, di cui all'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243 sono  attribuiti  i  compiti  di  coordinamento  per  la
realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento
nel minor  tempo  possibile  alla  normativa  dell'Unione  europea  e
superare  le  suddette  procedure  di  infrazione  nonche'  tutte  le
procedure di infrazione relative alle medesime problematiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  291  del  14
dicembre 2022, di  ricognizione  degli  interventi  per  i  quali  il
Commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore; 
  Visto, altresi',  il  comma  2  del  medesimo  art.  4-septies  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale e'  stata  disposta
la cessazione dalle funzioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge  n.  32  del  2019,  dei
commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7,  del
decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141
che ha  previsto,  al  fine  di  accelerare  la  progettazione  degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui  all'art.
2, del  decreto-legge  n.  243  del  2016,  nonche'  degli  ulteriori
interventi previsti dall'art. 4-septies del decreto-legge n.  32  del
2019, la  nomina,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentiti  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  e  il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, di un  Commissario  unico  che  subentra  in  tutte  le
situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 il quale
cessa  dal  proprio  incarico  alla  data  della  nomina  del   nuovo
Commissario unico; 
  Visto, altresi', il comma 7, del suddetto art. 5, del decreto-legge
n. 111 del 2019 che, modificando l'art. 2, del decreto-legge  n.  243
del 2016, ha previsto la possibilita' per  il  Commissario  unico  di
avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in  relazione  alla
portata e  al  numero  degli  interventi  sostitutivi,  nominati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale che operano sulla base
di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si
applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art.  2  del
decreto-legge n. 243 del 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno
2020, di nomina del prof. Maurizio Giugni, quale Commissario unico, e
del  Sen.  Stefano  Vaccari  e  dell'ing.  Riccardo  Costanza   quali
subcommissari, per la durata di un triennio; 
  Ritenuto, in ragione della portata e del  numero  degli  interventi
ancora da portare a compimento, di dover procedere alla nomina di  un
Commissario unico e di due  subcommissari  per  fronteggiare  con  la
massima tempestivita' gli interventi di  collettamento,  fognatura  e
depurazione necessari  ad  evitare  l'aggravamento  delle  menzionate
procedure di infrazione; 
  Vista la nota n. 1882 del 18 luglio 2023, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, e le politiche
di coesione e il PNRR ha trasmesso la proposta congiunta del Ministro
per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR  e
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di nominare,
quale  Commissario  unico,  il   prof.   Fabio   Fatuzzo   e,   quali
subcommissari, l'avvocato  Salvatore  Cordaro  e  il  dott.  Antonino
Daffina'; 
  Visti i curricula del prof. Fabio Fatuzzo, dell'avvocato  Salvatore
Cordaro e del dott. Antonino Daffina' dai quali  si  evince  che  gli
stessi hanno caratteristiche personali e  professionali  idonee  allo
svolgimento dell'incarico in oggetto; 
  Considerato che  dal  curriculum  vitae  del  prof.  Fabio  Fatuzzo
risulta la comprovata esperienza gestionale e amministrativa  di  cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 in  quanto  ha
ricoperto cariche apicali nelle societa' per azioni che gestiscono il
servizio idrico integrato,  in  particolare,  dal  2013  al  2019  ha
ricoperto il ruolo di direttore generale di Acoset S.p.a., acquedotto
che fornisce il  servizio  idrico  a venti  paesi  pedemontani  della
citta' di  Catania,  e  dal  2019  e'  presidente  del  consiglio  di
amministrazione di Sidra S.p.a., acquedotto che fornisce il  servizio
idrico alla citta' di Catania; a tali  esperienze  si  aggiungono  le
specifiche conoscenze della realta' territoriale acquisite nel  corso
di importanti incarichi nella gestione di  beni  e  servizi  pubblici
presso enti territoriali  della  Regione  Siciliana  che  lo  rendono
idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario unico; 
  Ritenuto, inoltre, che l'avvocato Salvatore Cordaro, in virtu'  dei
titoli  professionali  posseduti   e   delle   pregresse   esperienze
lavorative, nelle quali ha svolto  dal  2017  al  2022  il  ruolo  di
assessore della Regione Siciliana al territorio e all'ambiente, e che
pertanto ha maturato una significativa esperienza per le funzioni  di
subcommissario; inoltre, dal 2012 al 2017  e'  stato  deputato  della
Regione Siciliana e dal 2007 al  2018  vice  sindaco  del  Comune  di
Palermo, maturando cosi' l'esperienza gestionale e amministrativa  di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 al fine di
coadiuvare il Commissario unico; 
  Ritenuto, infine, che il dott. Antonino Daffina'  sia  in  possesso
delle  capacita'  adeguate  di  cui  all'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di supportare  il  Commissario
nelle attivita' amministrative e contabili, avuto riguardo  alle  sue
competenze   in   materia   di   consulenza   fiscale,    societaria,
amministrativa e tributaria, essendo stato revisore dei conti  presso
numerosi comuni dal 1997 al 2021; 
  Viste le dichiarazioni rese dal prof. Fabio Fatuzzo,  dall'avvocato
Salvatore Cordaro  e  dal  dott.Antonino  Daffina',  in  ordine  alla
insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita',  ai
sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8  aprile  2013,
n. 39, nonche' di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione  e  per
il PNRR per la nomina del Commissario unico e dei due  subcommissari,
ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n.
111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  141  del
2019, e dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 243 del  2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario unico subentra  in  tutte  le
situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio  2020
e,  pertanto,  subentra  nei  modi  e  nelle  forme  di  legge  nella
contabilita' speciale n. 6056 «COM STR  UNI  INT  FOGN  DL  243-  16»
intestata al Commissario straordinario unico  presso  la  sezione  di
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367; 
  Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  contrasto  della  scarsita'   idrica   e   per   il
potenziamento e l'adeguamento delle  infrastrutture  idriche»  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 7, ai sensi  del  quale  restano  fermi,
fino al completamento degli  interventi,  i  compiti  e  le  funzioni
attribuiti al Commissario unico nazionale per la depurazione  di  cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Alfredo  Mantovano,  e'  stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Nomina del Commissario unico 
 
  1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui  all'art.
2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  nonche'  degli
ulteriori  interventi  previsti  all'art.  4-septies,  comma  1,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, il prof. Fabio Fatuzzo e' nominato
Commissario unico, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 141. 
  2. Il Commissario unico, di cui al comma  1,  e'  nominato  per  un
periodo di tre anni a decorrere dalla data  del  presente  decreto  e
subentra in tutte i rapporti giuridici  attivi  e  passivi  posti  in
essere dal precedente Commissario unico,  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  11  maggio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno  2020,  che  cessa  dal
proprio incarico a decorrere dalla data del presente decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 4-septies,  comma  5,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, sulla  base  di  una  specifica  convenzione,  il
Commissario unico opera presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, con sede presso il medesimo Ministero.