IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991; Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che hanno condannato l'Italia per violazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la procedura di infrazione n. 2014/2059 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonche' il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19; Vista la procedura di infrazione n. 2017/2181 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonche' il parere motivato del 25 luglio 2019; Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di sottoposizione al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti amministrativi da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 23-ter, recante disposizioni in materia di trattamenti economici; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilita' di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, con conseguente cessazione dall'incarico, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto commissario unico, dei commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'adeguamento alle medesime sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13); Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 che al primo periodo prevede che il commissario straordinario unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi; al secondo periodo dispone che il commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al terzo periodo sancisce che all'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario; Visto, altresi', il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 secondo cui al predetto commissario e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, con il quale e' stata disposta sia la nomina del prof. Enrico Rolle a commissario straordinario unico, per la durata di un triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014; Visto l'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022, di ricognizione degli interventi per i quali il Commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore; Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale e' stata disposta la cessazione dalle funzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica; Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha previsto, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonche' degli ulteriori interventi previsti dall'art. 4-septies del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo Commissario unico; Visto, altresi', il comma 7, del suddetto art. 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 che, modificando l'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, ha previsto la possibilita' per il Commissario unico di avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, di nomina del prof. Maurizio Giugni, quale Commissario unico, e del Sen. Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza quali subcommissari, per la durata di un triennio; Ritenuto, in ragione della portata e del numero degli interventi ancora da portare a compimento, di dover procedere alla nomina di un Commissario unico e di due subcommissari per fronteggiare con la massima tempestivita' gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione necessari ad evitare l'aggravamento delle menzionate procedure di infrazione; Vista la nota n. 1882 del 18 luglio 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, e le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso la proposta congiunta del Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di nominare, quale Commissario unico, il prof. Fabio Fatuzzo e, quali subcommissari, l'avvocato Salvatore Cordaro e il dott. Antonino Daffina'; Visti i curricula del prof. Fabio Fatuzzo, dell'avvocato Salvatore Cordaro e del dott. Antonino Daffina' dai quali si evince che gli stessi hanno caratteristiche personali e professionali idonee allo svolgimento dell'incarico in oggetto; Considerato che dal curriculum vitae del prof. Fabio Fatuzzo risulta la comprovata esperienza gestionale e amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 in quanto ha ricoperto cariche apicali nelle societa' per azioni che gestiscono il servizio idrico integrato, in particolare, dal 2013 al 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Acoset S.p.a., acquedotto che fornisce il servizio idrico a venti paesi pedemontani della citta' di Catania, e dal 2019 e' presidente del consiglio di amministrazione di Sidra S.p.a., acquedotto che fornisce il servizio idrico alla citta' di Catania; a tali esperienze si aggiungono le specifiche conoscenze della realta' territoriale acquisite nel corso di importanti incarichi nella gestione di beni e servizi pubblici presso enti territoriali della Regione Siciliana che lo rendono idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario unico; Ritenuto, inoltre, che l'avvocato Salvatore Cordaro, in virtu' dei titoli professionali posseduti e delle pregresse esperienze lavorative, nelle quali ha svolto dal 2017 al 2022 il ruolo di assessore della Regione Siciliana al territorio e all'ambiente, e che pertanto ha maturato una significativa esperienza per le funzioni di subcommissario; inoltre, dal 2012 al 2017 e' stato deputato della Regione Siciliana e dal 2007 al 2018 vice sindaco del Comune di Palermo, maturando cosi' l'esperienza gestionale e amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 al fine di coadiuvare il Commissario unico; Ritenuto, infine, che il dott. Antonino Daffina' sia in possesso delle capacita' adeguate di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di supportare il Commissario nelle attivita' amministrative e contabili, avuto riguardo alle sue competenze in materia di consulenza fiscale, societaria, amministrativa e tributaria, essendo stato revisore dei conti presso numerosi comuni dal 1997 al 2021; Viste le dichiarazioni rese dal prof. Fabio Fatuzzo, dall'avvocato Salvatore Cordaro e dal dott.Antonino Daffina', in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita', ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; Sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR per la nomina del Commissario unico e dei due subcommissari, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, e dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario unico subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020 e, pertanto, subentra nei modi e nelle forme di legge nella contabilita' speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243- 16» intestata al Commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, ai sensi del quale restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario unico 1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, il prof. Fabio Fatuzzo e' nominato Commissario unico, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 2. Il Commissario unico, di cui al comma 1, e' nominato per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto e subentra in tutte i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal precedente Commissario unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, che cessa dal proprio incarico a decorrere dalla data del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 4-septies, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con sede presso il medesimo Ministero.