IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita' di  Governo  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  recante  il
«Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli  24,
25 e 44: 
  Dato atto che, a  partire  dal  1°  maggio  2023  e  con  sensibile
aggravamento a partire  dal  15  maggio  2023,  il  territorio  delle
Province di Reggio-Emilia, Modena,  Ferrara,  Bologna,  Forli-Cesena,
Ravenna  e  Rimini,  nella  Regione  Emilia-Romagna,  e  delle   aree
limitrofe delle Regioni Toscana e Marche,  e'  stato  interessato  da
fenomeni  meteorologici   di   eccezionale   intensita'   che   hanno
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita'  delle
persone, la  perdita  di  vite  umane  e  l'evacuazione  di  numerose
famiglie dalle loro abitazioni, provocando,  altresi',  l'esondazione
di corsi d'acqua, lo smottamento di  versanti,  allagamenti  diffusi,
numerosi  movimenti  franosi,  nonche'  gravi   danneggiamenti   alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 109 dell'11 maggio 2023, recante la dichiarazione dello  stato  di
mobilitazione del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  in
conseguenza delle citate avverse condizioni meteorologiche; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  4  maggio  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, con la
quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche  che,  a  partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023, con la
quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato  con  delibera
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono  stati  estesi  al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara,
Ravenna, Forli-Cesena e Rimini  in  conseguenza  delle  ulteriori  ed
eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a  partire
dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con  la
quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 15  al  17  maggio  2023  nel  territorio  dei  Comuni  di
Firenzuola, Marradi,  Palazzuolo  sul  Senio  e  Londa  della  Citta'
metropolitana di Firenze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con  la
quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza  in
conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce
Mare,  Monte  Grimano  Terme,  Montelabbate,   Pesaro,   Sassocorvaro
Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino; 
  Viste  le  ordinanze  adottate  dal  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
attuazione  delle  richiamate   disposizioni   e   delle   suindicate
deliberazioni del Consiglio  dei  ministri  alla  data  del  presente
decreto, finalizzate all'attivazione e regolazione delle prime misure
urgenti volte a fronteggiare gli effetti degli eventi  calamitosi  di
cui trattasi, e, in particolare, le ordinanze: 
    n. 992 dell'8 maggio 2023, n. 997 del 24 maggio, n. 998,  n.  999
del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno  2023  e  n.  1010  del  22
giugno 2023, pubblicate, rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023, n.  141  del  19
giugno 2023, n. 129 del 5 giugno 2023, n. 141 del 19 giugno 2023 e n.
151 del 30 giugno 2023, relativamente  al  territorio  della  Regione
Emilia-Romagna interessato dai predetti eventi calamitosi; 
    n. 1000 del 5 giugno 2023, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023, relativamente al
territorio della Regione  Toscana  interessato  dai  predetti  eventi
calamitosi; 
    n. 1002 del 12 giugno 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023, relativamente al
territorio della  Regione  Marche  interessato  dai  predetti  eventi
calamitosi; 
  Considerato che, alla data del presente decreto, e' in corso l'iter
di adozione di due ulteriori ordinanze concernenti attivita' relative
al territorio della Regione Emilia-Romagna,  di  cui  alle  note  del
Dipartimento della protezione civile prot. DPC/39032  del  31  luglio
2023 e prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  100  del  31  luglio  2023,  recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023  e
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori  colpiti  dai
medesimi eventi», che, ai sensi dell'art. 1, comma 2  della  predetta
legge di conversione, ha abrogato il decreto-legge 5 luglio 2023,  n.
88, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei  territori
colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1°  maggio  2023»,
recependo nel testo le misure contenute nel  citato  decreto-legge  5
luglio 2023, n. 88; 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  18,   20-ter,   20-sexies,
20-octies e 20-decies del predetto decreto-legge n. 61 del 2023; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2022, con il quale  e'  stato  conferito  all'ing.  Fabrizio
Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,
a  far  data  dal  5  dicembre  2022  e  fino  al  verificarsi  della
fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  10  luglio  2023,
recante la nomina del generale di  corpo  d'armata,  Francesco  Paolo
Figliuolo a Commissario straordinario alla  ricostruzione,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 luglio 2023,  n.  88  (oggi
art. 20-ter, comma 1,  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 100 del 31 luglio
2023), di seguito denominato «Commissario straordinario»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il  senatore  Nello  Musumeci  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre  2022,  con  il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio,
senatore  Nello  Musumeci,  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
protezione civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro  senza
portafoglio, senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente  del
Consiglio dei ministri  ivi  indicate,  con  particolare  riferimento
all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione
civile; 
  Vista la comunicazione del Commissario straordinario  nominato  con
il richiamato decreto del Presidente della Repubblica del  10  luglio
2023, acquisita al protocollo  dipartimentale  al  n.  39226  del  1°
agosto 2023, con la quale e' stata trasmessa  la  ricognizione  degli
interventi realizzati dai soggetti  competenti  in  regime  di  somma
urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche ricadenti nei
territori delle due regioni per i quali e' stato dichiarato lo  stato
di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri  del  4,
del 23 e del 25 maggio 2023 richiamate in  premessa,  non  ricompresi
nei richiamati  piani  gia'  predisposti  dai  Presidenti  delle  due
regioni - Commissari delegati approvati o in corso di istruttoria; 
  Vista la relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  trasmessa  con
nota prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023, in conformita' al richiamato
art. 20-ter, comma 3, del citato decreto-legge n. 61/2023, contenente
la  ricognizione  delle  residue  attivita'  proprie  della  fase  di
gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione  civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e  delle  risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, sulla base dei piani  predisposti
dai Presidenti delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  -
Commissari delegati, approvati o in  corso  di  istruttoria,  nonche'
delle attivita' direttamente in carico al medesimo  Dipartimento,  ai
sensi delle ordinanze di protezione civile di  cui  all'art.  25  del
decreto legislativo n. 1/2018 relative agli eventi calamitosi di  cui
trattasi; 
  Dato atto che, relativamente ai  territori  della  Regione  Toscana
individuati dalla deliberazione del Consiglio  dei  ministri  del  25
maggio 2023 di  cui  in  premessa,  non  sussistono,  alla  data  del
presente  decreto,  ulteriori   esigenze   finanziarie   relative   a
interventi realizzati in  regime  di  somma  urgenza,  essendo,  tali
esigenze, state soddisfatte  nei  piani  predisposti  dal  Presidente
della Regione Toscana - Commissario delegato, gia' approvati; 
  Ritenuto  di  provvedere  alla  disciplina  del   passaggio   delle
attivita' e delle funzioni di assistenza  alla  popolazione  e  delle
altre  attivita'  previste  dal  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1 del 2018 che si  intende  trasferire  alla  gestione
commissariale  straordinaria  di  cui  al  citato  art.  20-ter   del
decreto-legge n. 61/2023, nonche' delle relative risorse finanziarie,
individuando, altresi', le  corrispondenti  funzioni  dei  commissari
delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'art. 25 del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 1  del  2018  che  cessano  a
decorrere dalla data dell'efficacia il presente decreto; 
  Su proposta del Ministro per la protezione civile  e  le  politiche
del mare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disciplina  del  passaggio  delle  attivita'  e  delle  funzioni   di
  assistenza alla popolazione e delle altre  attivita'  previste  dal
  citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che  sono
  trasferite alla gestione del Commissario straordinario  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023. 
 
  1. Sono trasferite alla competenza del Commissario straordinario le
eventuali residue attivita' di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.
25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 /2018 non  individuate  nei
piani degli interventi riportati nell'allegato A al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante. 
  2. Il Commissario straordinario provvede, altresi',  nell'ambito  e
nei limiti delle attribuzioni previste dal comma 7  dell'art.  20-ter
del citato decreto-legge n. 61/2023 e mediante provvedimenti adottati
ai sensi dal comma 8 del medesimo art.  20-ter,  alla  disciplina  di
eventuali nuove misure ed attivita' di cui alle lettere a),  b),  c),
d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n.  1  /2018,
previa  valutazione  dei  relativi  eventuali  ulteriori   fabbisogni
finanziari. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1  e  2,  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
continua a provvedere, fino alla scadenza degli stati di emergenza di
cui  in  premessa  e  nei  limiti  delle   quantificazioni   indicate
nell'allegato  B  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante: 
    a. al monitoraggio dei piani di cui al comma 1, nonche' alle loro
eventuali rimodulazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalle OCDPC
n. 992/2023, articoli 1, commi 3 e  seguenti,  e  10,  n.  1000/2023,
articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10  e  n.  1002/2023,  articoli  1,
commi 3 e seguenti, e 9, nei limiti delle  risorse  finanziarie  gia'
rispettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica; 
    b. al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  concorso  alla
gestione  della  prima  fase  di  emergenza  da  parte  del  medesimo
Dipartimento,   nonche'   delle   strutture   operative    e    delle
amministrazioni statali, delle colonne mobili delle regioni  e  delle
province autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile di rilievo nazionale, dei moduli europei attivati  nell'ambito
del Meccanismo  unionale  di  protezione  civile,  del  supporto  del
personale dei comuni italiani e dei centri di  competenza  nazionali,
ivi compresi gli oneri per prestazioni straordinarie  effettuate  dal
personale   dirigenziale   e   non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni rese fino al 31 luglio 2023 (OCDPC n. 992/2023,  art.
7, commi 2, 3 e 4, e art. 12; OCDPC n. 997/2023, articoli 1, comma 3,
2, 3, 4 e 5; OCDPC 998/2023, art. 1 e 2;  OCDPC  1000/2023,  art.  8;
OCDPC 1002, art. 7; OCDPC 1003, articoli 5, 7, e 9; OCDPC 1010,  art.
3); 
    c. all'erogazione, con  le  modalita'  rispettivamente  previste,
della prima misura economica  di  immediato  sostegno  a  favore  dei
soggetti privati  gia'  disciplinata  con  le  richiamate  ordinanze,
prevedendo che essa possa costituire un'anticipazione  rispetto  alle
eventuali future provvidenze che  potranno  essere  disciplinate  dal
Commissario straordinario per  le  Regioni  Emilia-Romagna  e  Marche
tenendo conto delle  misure  gia'  disposte  dal  Dipartimento  della
protezione civile (OCDPC n. 999/2023, art.  1;  OCDPC  n.  1002/2023,
art.4, comma 3, lettera a); 
    d. alla gestione delle procedure istruttorie e al rimborso  delle
spese per il ricondizionamento e reintegro, in termini  urgenti,  dei
materiali e delle attrezzature impiegate  dalle  componenti  e  dalle
strutture operative del Servizio nazionale della  protezione  civile,
allo  scopo  di  ricostituirne  tempestivamente  la  piena  capacita'
operativa, ai sensi di quanto previsto dall'art.  18,  comma  1,  del
decreto-legge n. 61/2023 cit.; 
    e. al completamento dell'istruttoria per la richiesta di  accesso
alle risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea  (FSUE)  e
al coordinamento dell'attivita' nazionale  di  rendicontazione  delle
spese ammissibili a seguito dell'eventuale relativa  decisione  degli
organismi unionali. 
  4. Sono, altresi', fatti salvi, fino alla scadenza degli  stati  di
emergenza di  cui  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
richiamate in premessa, gli effetti delle ulteriori misure di cui  al
presente decreto che non siano riferite a funzioni di competenza  dei
commissari delegati - Presidenti delle regioni  interessate  e  siano
attribuite al coordinamento e alla diretta gestione del  Dipartimento
della protezione civile.