IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 24, 25 e 44: Dato atto che, a partire dal 1° maggio 2023 e con sensibile aggravamento a partire dal 15 maggio 2023, il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini, nella Regione Emilia-Romagna, e delle aree limitrofe delle Regioni Toscana e Marche, e' stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, provocando, altresi', l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti diffusi, numerosi movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2023, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle citate avverse condizioni meteorologiche; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa della Citta' metropolitana di Firenze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino; Viste le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione delle richiamate disposizioni e delle suindicate deliberazioni del Consiglio dei ministri alla data del presente decreto, finalizzate all'attivazione e regolazione delle prime misure urgenti volte a fronteggiare gli effetti degli eventi calamitosi di cui trattasi, e, in particolare, le ordinanze: n. 992 dell'8 maggio 2023, n. 997 del 24 maggio, n. 998, n. 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023 e n. 1010 del 22 giugno 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023, n. 141 del 19 giugno 2023, n. 129 del 5 giugno 2023, n. 141 del 19 giugno 2023 e n. 151 del 30 giugno 2023, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna interessato dai predetti eventi calamitosi; n. 1000 del 5 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023, relativamente al territorio della Regione Toscana interessato dai predetti eventi calamitosi; n. 1002 del 12 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023, relativamente al territorio della Regione Marche interessato dai predetti eventi calamitosi; Considerato che, alla data del presente decreto, e' in corso l'iter di adozione di due ulteriori ordinanze concernenti attivita' relative al territorio della Regione Emilia-Romagna, di cui alle note del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/39032 del 31 luglio 2023 e prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della predetta legge di conversione, ha abrogato il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023», recependo nel testo le misure contenute nel citato decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88; Visti, in particolare, gli articoli 18, 20-ter, 20-sexies, 20-octies e 20-decies del predetto decreto-legge n. 61 del 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, recante la nomina del generale di corpo d'armata, Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 (oggi art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 100 del 31 luglio 2023), di seguito denominato «Commissario straordinario»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Nello Musumeci, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio, senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile; Vista la comunicazione del Commissario straordinario nominato con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 39226 del 1° agosto 2023, con la quale e' stata trasmessa la ricognizione degli interventi realizzati dai soggetti competenti in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche ricadenti nei territori delle due regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023 richiamate in premessa, non ricompresi nei richiamati piani gia' predisposti dai Presidenti delle due regioni - Commissari delegati approvati o in corso di istruttoria; Vista la relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa con nota prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023, in conformita' al richiamato art. 20-ter, comma 3, del citato decreto-legge n. 61/2023, contenente la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, sulla base dei piani predisposti dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria, nonche' delle attivita' direttamente in carico al medesimo Dipartimento, ai sensi delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018 relative agli eventi calamitosi di cui trattasi; Dato atto che, relativamente ai territori della Regione Toscana individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 di cui in premessa, non sussistono, alla data del presente decreto, ulteriori esigenze finanziarie relative a interventi realizzati in regime di somma urgenza, essendo, tali esigenze, state soddisfatte nei piani predisposti dal Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato, gia' approvati; Ritenuto di provvedere alla disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al citato art. 20-ter del decreto-legge n. 61/2023, nonche' delle relative risorse finanziarie, individuando, altresi', le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano a decorrere dalla data dell'efficacia il presente decreto; Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023; Decreta: Art. 1 Disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023. 1. Sono trasferite alla competenza del Commissario straordinario le eventuali residue attivita' di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 /2018 non individuate nei piani degli interventi riportati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Il Commissario straordinario provvede, altresi', nell'ambito e nei limiti delle attribuzioni previste dal comma 7 dell'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61/2023 e mediante provvedimenti adottati ai sensi dal comma 8 del medesimo art. 20-ter, alla disciplina di eventuali nuove misure ed attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 /2018, previa valutazione dei relativi eventuali ulteriori fabbisogni finanziari. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri continua a provvedere, fino alla scadenza degli stati di emergenza di cui in premessa e nei limiti delle quantificazioni indicate nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante: a. al monitoraggio dei piani di cui al comma 1, nonche' alle loro eventuali rimodulazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalle OCDPC n. 992/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10, n. 1000/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10 e n. 1002/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 9, nei limiti delle risorse finanziarie gia' rispettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; b. al rimborso delle spese sostenute per il concorso alla gestione della prima fase di emergenza da parte del medesimo Dipartimento, nonche' delle strutture operative e delle amministrazioni statali, delle colonne mobili delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, dei moduli europei attivati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, del supporto del personale dei comuni italiani e dei centri di competenza nazionali, ivi compresi gli oneri per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni rese fino al 31 luglio 2023 (OCDPC n. 992/2023, art. 7, commi 2, 3 e 4, e art. 12; OCDPC n. 997/2023, articoli 1, comma 3, 2, 3, 4 e 5; OCDPC 998/2023, art. 1 e 2; OCDPC 1000/2023, art. 8; OCDPC 1002, art. 7; OCDPC 1003, articoli 5, 7, e 9; OCDPC 1010, art. 3); c. all'erogazione, con le modalita' rispettivamente previste, della prima misura economica di immediato sostegno a favore dei soggetti privati gia' disciplinata con le richiamate ordinanze, prevedendo che essa possa costituire un'anticipazione rispetto alle eventuali future provvidenze che potranno essere disciplinate dal Commissario straordinario per le Regioni Emilia-Romagna e Marche tenendo conto delle misure gia' disposte dal Dipartimento della protezione civile (OCDPC n. 999/2023, art. 1; OCDPC n. 1002/2023, art.4, comma 3, lettera a); d. alla gestione delle procedure istruttorie e al rimborso delle spese per il ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate dalle componenti e dalle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di ricostituirne tempestivamente la piena capacita' operativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 cit.; e. al completamento dell'istruttoria per la richiesta di accesso alle risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE) e al coordinamento dell'attivita' nazionale di rendicontazione delle spese ammissibili a seguito dell'eventuale relativa decisione degli organismi unionali. 4. Sono, altresi', fatti salvi, fino alla scadenza degli stati di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri richiamate in premessa, gli effetti delle ulteriori misure di cui al presente decreto che non siano riferite a funzioni di competenza dei commissari delegati - Presidenti delle regioni interessate e siano attribuite al coordinamento e alla diretta gestione del Dipartimento della protezione civile.