IL PRESIDENTE 
                      DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, direttiva quadro in materia di  acque,  che  all'art.  13,
comma 7, prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano
«riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore»
della stessa «e,  successivamente,  ogni  sei  anni»  e  all'art.  14
stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione  attiva
di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione,  al  riesame  e
all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini  idrografici.  Gli
Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico,
siano pubblicati e resi disponibili per  eventuali  osservazioni  del
pubblico, inclusi gli utenti: 
    a) il calendario e il programma di lavoro  per  la  presentazione
del piano, inclusa una  dichiarazione  delle  misure  consultive  che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce; 
    b) una valutazione globale provvisoria dei problemi  di  gestione
delle acque importanti, identificati nel bacino  idrografico,  almeno
due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; 
    c)  copie  del  progetto  del  Piano  di  gestione   del   bacino
idrografico, almeno un anno prima  dell'inizio  del  periodo  cui  il
piano si riferisce»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e successive modificazioni e, in  particolare,
la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo  e  lotta
alla desertificazione di tutela delle acque  dall'inquinamento  e  di
gestione delle risorse idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da  11  a  18  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale  il  Piano  di  gestione  del
bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva  2000/60/CE
e' considerato stralcio del  piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato
un piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del piano
di bacino distrettuale di cui  all'art.  65.  Il  piano  di  gestione
costituisce pertanto piano stralcio  del  piano  di  bacino  e  viene
adottato e approvato secondo le procedure stabilite per  quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini  della  predisposizione
dei piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti  i
soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
rubricato  «Valore,  finalita'  e  contenuti  del  piano  di   bacino
distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita'
di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»   e,   in
particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in  materia
di  Autorita'  di  bacino»,   che,   rispettivamente,   sostituiscono
integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione  delle  Autorita'  di
bacino distrettuali  e  il  secondo  relativo  alla  definizione  dei
distretti idrografici; 
  Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della  legge  28
dicembre  2015,  n.  221,  che  istituisce  l'Autorita'   di   bacino
distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito  il
territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28  dicembre  2015,  n.
221,  che  alla  lettera  a)  del  comma  1  individua  il  distretto
idrografico delle Alpi orientali; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziare delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18
maggio 1989, n.  183»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in
data 17 febbraio 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016, di approvazione del Piano di gestione delle acque delle
Alpi orientali - I aggiornamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2017; 
  Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017,  come
modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio  2017,  di
approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante
delle derivazioni idriche in relazione  agli  obiettivi  di  qualita'
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei,  definiti  ai
sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da  effettuarsi
ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis, regio decreto  11
dicembre 1933, n. 1775», emanato  dal  Ministero  dell'ambiente  allo
scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea  formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del  13  febbraio  2017  di
approvazione delle «Linee guida per  l'aggiornamento  dei  metodi  di
determinazione del deflusso minimo vitale al  fine  di  garantire  il
mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso  ecologico  a  sostegno
del raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  definiti  ai  sensi
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del
23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo  scopo  di
soddisfare  le  richieste   della   Commissione   europea   formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017  della  Conferenza
istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale  delle
Alpi orientali, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per  la
valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione
agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di  gestione
del distretto idrografico delle Alpi orientali», di seguito direttiva
«Derivazioni», che e' stata inserita  nel  programma  di  misure  del
nuovo piano di gestione; 
  Vista la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017  della  Conferenza
istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale  delle
Alpi orientali, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per  la
determinazione   dei    deflussi    ecologici    a    sostegno    del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi  ambientali  fissati  dal
Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali», di
seguito direttiva «Deflusso ecologico», che  e'  stata  inserita  nel
programma di misure del nuovo piano di gestione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018,  recante  «Individuazione  e  trasferimento  delle  unita'   di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorita' di
bacino, di cui  alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale delle Alpi orientali e  determinazione  della  dotazione
organica dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi  orientali,
ai sensi dell'art. 63, comma 4,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e del decreto n. 294 del  25  ottobre  2016»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  135  del  13
giugno 2018; 
  Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di  corrispondenti  atti
adottati in  attuazione  della  parte  terza  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione delle  disposizioni  di  legge  abrogate  dall'art.  175»,
nonche', l'art. 175 del medesimo decreto; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
3 del 27 dicembre 2018, di presa d'atto del «Calendario  e  programma
di  lavoro  per  la  presentazione  del   piano»   per   il   secondo
aggiornamento del Piano di gestione delle acque; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
7 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto  della  «Valutazione  globale
provvisoria  dei  principali  problemi  di  gestione   delle   acque,
identificati nel bacino idrografico», predisposta  dall'Autorita'  di
bacino, ai sensi dell'art. 66,  comma  7,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e  in
funzione delle attivita' di aggiornamento dei piani di gestione acque
e alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
1  del  29  dicembre  2020,  di  adozione  del  progetto  di  secondo
aggiornamento del Piano di gestione delle acque di cui  all'art.  13,
comma 7, della direttiva 2000/60/CE; 
  Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento  del  Piano  di
gestione  delle  acque  si  e'  regolarmente  svolta   la   fase   di
consultazione e informazione pubblica, prevista  dall'art.  14  della
direttiva 2000/60/CE, in coordinamento  con  l'analoga  consultazione
sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio
di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55  e,
in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,  che  rinomina  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  in  Ministero
della transizione ecologica; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
VAS, prot. MATTM 144 del 14 maggio 2021, con il quale, sulla base del
parere espresso dalla Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale VIA - VAS n. 9 del 26 marzo 2021, e' stato  stabilito  che
il secondo aggiornamento  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del
distretto idrografico delle Alpi orientali non e' sottoposto a VAS  e
sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento
del  medesimo  che  hanno  portato  alla  redazione   di   specifiche
integrazioni al piano, costituenti parte integrante del medesimo; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
2 del 20 dicembre 2021 di  adozione  del  secondo  aggiornamento  del
Piano di gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico  ed,  in
particolare, l'art. 4 ai sensi del quale  «la  classificazione  dello
stato quantitativo  dei  corpi  idrici  della  regione  Veneto  e  la
definizione delle  esenzioni  per  i  corpi  idrici  della  Provincia
autonoma di Bolzano, da concludersi entro sessanta giorni dalla  data
della  presente  delibera,  potranno  formare  oggetto  di   apposita
integrazione  e/o  modifica  del  presente  piano  da   parte   della
Conferenza istituzionale permanente». 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
1 del 18 marzo 2022 che ha  adottato  le  integrazioni  al  piano  in
osservanza dell'art. 4 della  deliberazione  n.  2  della  Conferenza
istituzionale permanente del 20 dicembre 2021, prendendo  atto  della
rettifica di errata corrige al documento di piano; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della  transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti»; 
  Visto il parere n. 81/CSR espresso della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano
di  gestione  delle  acque   2021-2027   dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale delle Alpi orientali, di cui all'art. 13, comma 7, della
direttiva 2000/60/CE.