IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, direttiva quadro in materia di  acque,  che  all'art.  13,
comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano
«riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore»
della stessa «e,  successivamente,  ogni  sei  anni»  e  all'art.  14
stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione  attiva
di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione,  al  riesame  e
all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini  idrografici.  Gli
Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico,
siano pubblicati e resi disponibili per  eventuali  osservazioni  del
pubblico, inclusi gli utenti: a) il  calendario  e  il  programma  di
lavoro per la presentazione  del  piano,  inclusa  una  dichiarazione
delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione
globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque  importanti,
identificati  nel  bacino  idrografico,   almeno   due   anni   prima
dell'inizio del periodo cui si  riferisce  il  piano;  c)  copie  del
progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno
prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,   e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
rubricato  «Valore,  finalita'  e  contenuti  del  piano  di   bacino
distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita'
di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, ai  sensi  del  quale  le  Autorita'  di  bacino
provvedono a elaborare il Piano di bacino distrettuale e  i  relativi
stralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,
previsto dall'art.  13  della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  23   ottobre   2000   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 1 prevede: «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un
Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di
bacino  distrettuale  di  cui  all'art.  65.  Il  Piano  di  gestione
costituisce pertanto piano stralcio  del  Piano  di  bacino  e  viene
adottato e approvato secondo le procedure stabilite per  quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini  della  predisposizione
dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti  i
soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da  11  a  18  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali»,   e,   in
particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in  materia
di  Autorita'  di  bacino»,   che,   rispettivamente,   sostituiscono
integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione  delle  Autorita'  di
bacino distrettuali  e  il  secondo  relativo  alla  definizione  dei
distretti idrografici; 
  Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della  legge  28
dicembre  2015,  n.  221,  che  istituisce  l'Autorita'   di   bacino
distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito  il
territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28  dicembre  2015,  n.
221,  che  alla  lettera  d)  del  comma  1  individua  il  distretto
idrografico dell'Appennino centrale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziare delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017; 
  Visto il Piano di gestione del  bacino  idrografico  dell'Appennino
centrale - I aggiornamento - approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017; 
  Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017,  come
modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio  2017,  di
approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante
delle derivazioni idriche in relazione  agli  obiettivi  di  qualita'
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei,  definiti  ai
sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da  effettuarsi
ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775», emanato  dal  Ministero  dell'ambiente  allo
scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea  formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del  13  febbraio  2017  di
approvazione delle «Linee guida per  l'aggiornamento  dei  metodi  di
determinazione del deflusso minimo vitale al  fine  di  garantire  il
mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso  ecologico  a  sostegno
del raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  definiti  ai  sensi
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del
23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo  scopo  di
soddisfare  le  richieste   della   Commissione   europea   formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Vista la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017  della  Conferenza
istituzionale  permanente  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale
dell'Appennino centrale, avente ad oggetto «Adozione della  Direttiva
per la valutazione ambientale ex ante delle  derivazioni  idriche  in
relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di
gestione  del  distretto  idrografico  dell'Appennino  centrale»,  di
seguito direttiva «Derivazioni», che e' stata inserita nel  programma
di misure del nuovo Piano di gestione; 
  Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017  della  Conferenza
istituzionale  permanente  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale
dell'Appennino centrale, avente ad oggetto «Adozione della  direttiva
per  la  determinazione  dei  deflussi  ecologici  a   sostegno   del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi  ambientali  fissati  dal
Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale»,
di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e' stata inserita  nel
programma di misure del nuovo Piano di gestione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018,  recante  «Individuazione  e  trasferimento  delle  unita'   di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui  alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione
organica  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale   dell'Appennino
centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e  del  decreto  n.  294  del  25  ottobre  2016»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018; 
  Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di  corrispondenti  atti
adottati in  attuazione  della  parte  terza  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione delle  disposizioni  di  legge  abrogate  dall'art.  175»,
nonche', l'art. 175 del medesimo decreto; 
  Vista la deliberazione n. 10 del 27 dicembre 2018 della  Conferenza
istituzionale  permanente  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale
dell'Appennino centrale recante «Art. 66, comma  7,  lettera  a)  del
decreto legislativo 152/2006 - "Calendario e programma di lavoro" per
l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque  (2021 -  2027)  ai
sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del  rischio
di alluvioni (2021 - 2027) ai sensi della direttiva 2007/60/CE»; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
17  del  20  dicembre  2019  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino centrale, recante «art. 66, comma 7,  lettera  b)  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni  -  Valutazione  globale  provvisoria   dei   principali
problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico
ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021  -
2027) ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del
rischio  di  alluvioni  (2021 -  2027)  ai  sensi   della   direttiva
2007/60/CE»; 
  Vista la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 della  Conferenza
istituzionale  permanente  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale
dell'Appennino centrale, rubricata «Terzo  ciclo  Piani  di  gestione
delle acque. II aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione
del progetto di aggiornamento dei PGA ai sensi degli art. 65 e 66 del
decreto legislativo n. 152/2006», concernente il progetto del secondo
aggiornamento del Piano di gestione delle acque; 
  Visto il parere della Commissione tecnica  VIA-VAS  n.  11  del  26
marzo 2021, di assoggettabilita' a VAS del secondo aggiornamento  del
Piano   di   gestione   delle   acque   del   distretto   idrografico
dell'Appennino centrale; 
  Visto, altresi', il decreto direttoriale n. 113 del 14 aprile 2021,
con il quale, sulla base del sopracitato parere, e'  stato  stabilito
che il secondo aggiornamento del Piano di gestione  delle  acque  del
distretto idrografico dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 66,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  deve  essere
sottoposto a VAS in sede statale; 
  Vista, pertanto, l'istanza di valutazione ambientale strategica, ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
(fase di scoping), trasmessa dall'Autorita' di bacino in qualita'  di
proponente in data 11 agosto 2021; 
  Visto il parere  favorevole  espresso  dalla  Conferenza  operativa
dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino  centrale  nella
seduta del 15 dicembre 2021 riguardo agli elaborati di  aggiornamento
del Piano di gestione; 
  Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento  del  Piano  di
gestione  delle  acque  si  e'  regolarmente  svolta   la   fase   di
consultazione e informazione pubblica, prevista  dall'art.  14  della
direttiva 2000/60/CE, in coordinamento  con  l'analoga  consultazione
sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio
di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi; 
  Vista la deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2021 della  Conferenza
istituzionale  permanente  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale
dell'Appennino centrale, recante «Direttiva 2000/60/CE  recepita  con
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni - II aggiornamento del Piano di gestione  del  distretto
idrografico dell'Appennino centrale -  adozione»  con  cui  e'  stato
adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione  delle  Acque
2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino centrale; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
all'art. 2, comma 1, rinomina  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  in  Ministero  della  transizione
ecologica; 
  Visto il parere n. 223 del 18 marzo 2022 della Commissione  tecnica
VIA-VAS favorevole, con osservazioni e raccomandazioni; 
  Visto il parere della Direzione generale archeologica, belle arti e
paesaggio del  Ministero  della  cultura  prot.  n.  33654-P  del  16
settembre 2022; 
  Vista la dichiarazione di sintesi elaborata, ai sensi dell'art.  17
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modifiche
ed integrazioni, che illustra le modalita' di integrazione, nel Piano
di gestione e nel rapporto  ambientale,  delle  raccomandazioni,  dei
suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni di cui al  citato
decreto n. 376 del 30 settembre 2022; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica di concerto con il Ministro  della  cultura  30  settembre
2022, n. 376, con il quale e' stato espresso parere motivato positivo
di compatibilita' ambientale sul secondo aggiornamento del  Piano  di
gestione  delle  acque  del  distretto   idrografico   dell'Appennino
centrale,  sul  relativo  rapporto  ambientale   e   sul   piano   di
monitoraggio,  con  una  serie  di   raccomandazioni,   suggerimenti,
condizioni e osservazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della  transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11 riguardante il Codice unico di progetto  degli
investimenti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti»; 
  Visto il parere favorevole  n.  80/CSR  espresso  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, 152, il secondo aggiornamento del Piano di
gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di bacino  distrettuale
dell'Appennino centrale, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva
2000/60/CE.