IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, direttiva quadro in materia di  acque,  che  all'art.  13,
comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano
«riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore»
della stessa «e,  successivamente,  ogni  sei  anni»  e  all'art.  14
stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione  attiva
di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione,  al  riesame  e
all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini  idrografici.  Gli
Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico,
siano pubblicati e resi disponibili per  eventuali  osservazioni  del
pubblico, inclusi gli utenti: 
    a) il calendario e il programma di lavoro  per  la  presentazione
del piano, inclusa una  dichiarazione  delle  misure  consultive  che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce; 
  b) una valutazione globale provvisoria  dei  problemi  di  gestione
delle acque importanti, identificati nel bacino  idrografico,  almeno
due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; 
    c)  copie  del  progetto  del  piano  di  gestione   del   bacino
idrografico, almeno un anno prima  dell'inizio  del  periodo  cui  il
piano si riferisce»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,   e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da  11  a  18  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale  il  piano  di  gestione  del
bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva  2000/60/CE
e' considerato stralcio del  Piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  che  al
comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato un
Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di
bacino  distrettuale  di  cui  all'art.  65.  Il  Piano  di  gestione
costituisce pertanto piano stralcio  del  Piano  di  bacino  e  viene
adottato e approvato secondo le procedure stabilite per  quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini  della  predisposizione
dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti  i
soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
rubricato  «Valore,  finalita'  e  contenuti  del  piano  di   bacino
distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita'
di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali»,   e,   in
particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in  materia
di  Autorita'  di  bacino»,   che,   rispettivamente,   sostituiscono
integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione  delle  Autorita'  di
bacino distrettuali  e  il  secondo  relativo  alla  definizione  dei
distretti idrografici; 
  Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della  legge  28
dicembre  2015,  n.  221,  che  istituisce  l'Autorita'   di   bacino
distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito  il
territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28  dicembre  2015,  n.
221,  che  alla  lettera  e)  del  comma  1  individua  il  distretto
idrografico dell'Appennino meridionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziare delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione  delle  acque  del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale -  I  aggiornamento,
II ciclo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25  del  31  gennaio
2017; 
  Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017,  come
modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio  2017,  di
approvazione delle «linee guida per le valutazioni ambientali ex ante
delle derivazioni idriche in relazione  agli  obiettivi  di  qualita'
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei,  definiti  ai
sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da  effettuarsi
ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis Regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775», emanato  dal  Ministero  dell'ambiente  allo
scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea  formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del  13  febbraio  2017  di
approvazione delle «linee guida per  l'aggiornamento  dei  metodi  di
determinazione del deflusso minimo vitale al  fine  di  garantire  il
mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso  ecologico  a  sostegno
del raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  definiti  ai  sensi
della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del
23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo  scopo  di
soddisfare  le  richieste   della   Commissione   europea   formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017  della  Conferenza
istituzionale  permanente  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale
dell'Appennino  meridionale,  avente  ad  oggetto  l'adozione   della
«Direttiva per la valutazione ambientale ex  ante  delle  derivazioni
idriche in relazione agli obiettivi di qualita'  ambientale  definiti
dal  Piano  di  gestione  del  distretto  idrografico  dell'Appennino
meridionale»,  di  seguito  direttiva  «Derivazioni»,  che  e'  stata
inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione; 
  Vista la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017  della  Conferenza
istituzionale  permanente  dell'Autorita'  di   bacino   distrettuale
dell'Appennino  meridionale,  avente  ad  oggetto  l'adozione   della
«Direttiva per la determinazione dei deflussi  ecologici  a  sostegno
del mantenimento/raggiungimento degli  obiettivi  ambientali  fissati
dal  Piano  di  gestione  del  distretto  idrografico  dell'Appennino
Meridionale», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che e' stata
inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018,  recante  «Individuazione  e  trasferimento  delle  unita'   di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui  alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale  dell'Appennino  Meridionale  e   determinazione   della
dotazione   organica   dell'Autorita'    di    bacino    distrettuale
dell'Appennino Meridionale, ai  sensi  dell'art.  63,  comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25
ottobre 2016» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del  13
giugno 2018; 
  Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di  corrispondenti  atti
adottati in  attuazione  della  parte  terza  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione delle  disposizioni  di  legge  abrogate  dall'art.  175»,
nonche', l'art. 175 del medesimo decreto; 
  Visto il «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del
piano»  per  l'aggiornamento  del  Piano  di  gestione  delle   acque
predisposto dall'Autorita'  di  bacino,  adottato  con  deliberazione
della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 27 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
3 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto  della  «Valutazione  globale
provvisoria  dei  principali  problemi  di  gestione   delle   acque,
identificati nel bacino idrografico», predisposta  dall'Autorita'  di
bacino, ai sensi dell'art.  66,  comma  7,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti
e in funzione delle attivita' di aggiornamento dei piani di  gestione
acque  e   alluvioni   del   distretto   idrografico   dell'Appennino
meridionale; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
1 del 29 dicembre 2020 di adozione del  secondo  aggiornamento -  III
Ciclo - del Piano di gestione delle acque del  distretto  idrografico
dell'Appennino  meridionale  di  cui  all'art.  13,  comma  7,  della
direttiva 2000/60/CE; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55  che
all'art. 2, comma 1, rinomina  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  in  Ministero  della  transizione
ecologica; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
VAS prot. MATTM-253 del 19 luglio 2021, con il quale, sulla base  del
parere espresso dalla Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale VIA - VAS n. 21 del 25 giugno 2021, e' stato stabilito che
il secondo aggiornamento  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del
distretto idrografico dell'Appennino  meridionale  non  debba  essere
sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e  prescrizioni
per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione  di
specifiche integrazioni al Piano, costituenti  parte  integrante  del
medesimo; 
  Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento - III  Ciclo  -
del Piano di gestione delle acque si e' regolarmente svolta  la  fase
di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della
direttiva 2000/60/CE, in coordinamento  con  l'analoga  consultazione
sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio
di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
1 del 20 dicembre 2021 di adozione del  secondo  aggiornamento -  III
Ciclo - del Piano di gestione delle acque del  distretto  idrografico
dell'Appennino meridionale; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022,
n. 204, che  all'art.  4  rinomina  il  Ministero  della  transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, concernente il codice unico di progetto degli
investimenti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti»; 
  Visto il parere n. 82/CRS espresso della conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 ; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il  secondo  aggiornamento  -  III
Ciclo - del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorita' di
bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, di cui  all'art.  13,
comma 7, della direttiva 2000/60/CE.